Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1635 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 18/02/2010, dep. 24/01/2011), n.1635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTO DI ASCOLI PICENO, in persona del Prefetto in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

E.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2895/2007 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI

PICENO dell’11/01/08, depositato il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Prefetto di Ascoli Piceno ricorre avverso il decreto con il quale il giudice di pace di Ascoli Piceno, in data 15 gennaio 2008 ha accolto l’opposizione proposta da E.A. nei confronti del provvedimento di espulsione emesso il 20 novembre 2007 deducendo che la mancata traduzione del provvedimento stesso, giustificata con l’affermazione dell’impossibilita’ di trovare interpreti di lingua (OMISSIS), non era censurabile dal giudice di pace;

che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che lo straniero non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso e’ manifestamente fondato essendo principio pacificamente affermato da questa Corte che l’attestazione dell’autorita’ amministrativa relativa all’impossibilita’ di procedere alla traduzione nella lingua dell’espellendo, posta a base della traduzione in una delle tre lingue “veicolari” e’ incensurabile da parte del giudice;

il provvedimento del giudice di pace deve essere cassato con rinvio allo stesso giudice in persona di diverso magistrato onorario, affinche’ siano esaminati gli altri motivi di opposizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al giudice di pace di Ascoli Piceno, in persona di altro magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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