Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1635 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1635 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

/27

sul ricorso 24085-2012 proposto da:
TOSINI NICOLA C.F. TSNNCL71R25H620R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio

dell’avvocato

ROBERTO

ZAZZA,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALMIRO
FRANCO TOSINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3506

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 23/01/2018

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

contro

TOSINI NICOLA C.F. TSNNCL71R25H620R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALMIRO
FRANCO TOSINI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 287/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 27/07/2012 R.G.N. 737/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale,
inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato TOSINI PALMIRO FRANCO;
udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega verbale
Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 27 luglio 2012, la Corte d’Appello di Venezia, in
parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Rovigo, accoglieva
limitatamente alla declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari
subite la domanda proposta da Nicola Tosini nei confronti di Poste

dell’inquadramento nel superiore livello C, ruolo coordinatore, quale
previsto dal CCNL Poste dell’11.7.2003, con attribuzione del relativo
trattamento economico in relazione allo svolgimento delle mansioni di
caposquadra-portalettere dal 28.10.2002 al 22.9.2003 e la condanna
della Società al risarcimento del danno da mobbing derivatogli dai
comportamenti vessatori posti in essere nei suoi confronti, in un
importo non inferiore ai 30.000,00 euro.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
insussistente il diritto al superiore inquadramento per essere le
mansioni assunte a presupposto della pretesa azionata state svolte in
epoca antecedente all’entrata in vigore del CCNL che introduceva
l’inquadramento rivendicato ed in ogni caso per non essere le medesime
mansioni risultante prevalenti; illegittime tutte le sanzioni disciplinari
irrogate; inconfigurabile il prospettato mobbing, non potendo ad esso
ricondursi, stante il difetto dell’intento persecutorio, né il preteso
demansionamento subito, del resto, non posto a fondamento della
specifica domanda, né le sanzioni disciplinari pur illegittimamente
irrogate.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Tosini, affidando
l’impugnazione a tre motivi cui resiste, con controricorso, la Società,
che, a sua volta, ha spiegato ricorso incidentale, articolato su un unico
motivo, cui ha resistito, con controricorso, il Tosini.
La Società ha, altresì, presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione
e falsa applicazione degli artt. 429, comma 2, 437 c.p.c. e 111 Cost.,.

Italiane S.p.A, avente ad oggetto, altresì, il riconoscimento

lamenta la non conformità a diritto della mancata ammissione agli atti
della memoria depositata dal ricorrente in replica all’appello incidentale
della Società.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2103, 36 Cost. e del CCNL Poste 11.7.2003 in una con il vizio
di motivazione, il ricorrente principale deduce l’incongruità logica e la

ordine al carattere non prevalente delle mansioni di caposquadraportalettere e l’irrilevanza del loro esercizio ai fini della riclassificazione
del ricorrente ai sensi del rinnovato sistema di inquadramento introdotto
dal nuovo CCNL Poste 11.7.2003.
La violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218, 1226, 2697,
2043 e 2059 c.c. è prospettata nel terzo motivo del ricorso principale in
relazione al convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine
all’inconfigurabilità nella specie del denunciato mobbing.
Dal canto suo, la Società ricorrente incidentale, nel denunciare, con
l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2697
c.c., lamenta la non conformità a diritto del giudizio espresso dalla
Corte territoriale in ordine alla non congruità delle sanzioni irrogate
rispetto alle mancanze addebitate.
Il primo motivo del ricorso principale deve ritenersi infondato
intendendo il Collegio dare continuità all’orientamento invalso da epoca
risalente nella giurisprudenza di questa Corte, contro cui del resto è
consapevolmente formulato il motivo, che sancisce l’irritualità del
deposito di memorie non autorizzate in replica all’appello incidentale.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo del ricorso principale, non
avendo il ricorrente e non potendolo in questa sede a pena di
inammissibilità del ricorso de quo, addotto alcun elemento che, aldilà
del carattere prevalente o meno dell’esercizio delle mansioni di
caposquadra-portalettere sotto la vigenza del CCNL 11.1.2001, valgano
ad attestare, a fronte dell’indifferenziato inquadramento nell’Area
Operativa previsto dal predetto CCNL tanto per il caposquadra quanto

non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in

per i portalettere, l’acquisizione da parte del medesimo, in relazione allo
svolgimento (comunque non continuativo, come attesta, la sua
successiva assegnazione a compiti di sostituzione di portalettere assenti
per ferie, non contestata ed anzi confermata dal contrasto insorto con la
responsabile del reparto della distribuzione della corrispondenza, Sig.ra
Tosarin, sfociata nell’irrogazione di una sanzione disciplinare a carico del

superiore, tale da poterne derivare che la stessa sia risultata
pregiudicata in sede di riclassificazione del ricorrente stesso alla stregua
del nuovo sistema di inquadramento introdotto dal successivo CCNL
Poste 11.7.2003.
Di contro inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di ricorso
principale non risultando fatte oggetto di specifica censura, se non sulla
base del generico rilievo “non convince”, né la statuizione della Corte
territoriale che esclude la rilevanza del preteso demansionamento ai fini
della configurabilità del denunciato danno da mobbing per difetto di
allegazioni in tal senso nel ricorso introduttivo del giudizio, con
conseguente rilevazione a carico della sentenza di prime cure della
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né
le ampie argomentazioni con le quali la Corte territoriale motiva la non
ravvisabilità, neppure con riguardo alla circostanza della reiterata
illegittima comminazione di sanzioni disciplinari, degli elementi che alla
stregua del costante orientamento di questa Corte qualificano la
fattispecie del mobbing.
Infondato deve pure ritenersi l’unico motivo del ricorso incidentale,
atteso che i rilievi mossi, pur rubricati con riferimento alla violazione di
norme di legge, ma sostanzialmente tesi a censurare l’apprezzamento
della Corte territoriale circa la rilevanza e gravità dei comportamenti
fatti oggetto di sanzione, non valgono ad inficiare le ampie
argomentazioni su cui la Corte stessa ha fondato il proprio
convincimento in ordine al difetto di proporzionalità tra sanzioni irrogate
e mancanze addebitate.

ricorrente) delle mansioni di caposquadra di una professionalità di livello

Tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale vanno dunque
rigettati, conseguendone, in base al criterio della reciproca
soccombenza, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa
tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2017.

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