Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1635 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13274-2015 proposto da:

AGRICOLA PALAZZETTO SAS D.M.A. & C., in persona legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO FISCON giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SAN DONA’ DI PIAVE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 514/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 10/02/2015, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti (delega avvocato

Roberto Fiscon) difensore della ricorrente che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Agricola Palazzetto s.a.s. d.M.A. e c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Veneto meglio indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società anzidetta contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo a ICI 2006 emesso dal Comune di San Donà di Piave. Secondo la CTR la parte appellante aveva omesso di depositare l’atto di appello spedito a mezzo raccomandata presso la segreteria della CTP che aveva pronunziato la sentenza impugnata ed era pertanto inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo, nemmeno trovando applicazione la modifica a tale disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36 che aveva soppresso il secondo periodo dell’art. 53, comma 2 elidendo l’obbligo di deposito.

Il Comune di San Donà di Piave non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente, fondato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, è manifestamente infondato.

La CTR ha correttamente indicato le ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità dell’appello spedito a mezzo posta e non depositato presso la segreteria della CTP che aveva emesso la sentenza, ricordando la decisione della Corte costituzionale che aveva ritenuto la compatibilità della disposizione anzidetta, sancita dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 7, introdotto dalla Legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 3 dicembre 2005 – secondo il quale ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata – con il quadro dei principi costituzionali (Corte cost. n. 43/2010) – v. Cass. n. 15659/2014 -.

Non convincente risulta, pertanto, il tentativo della parte ricorrente di indurre la Corte a modificare il proprio indirizzo in materia (per cui v. Cass. n. 8388/2010, Cass. n. 21047/2010) sul rilievo dell’irragionevolezza dello stesso che, in definitiva, esalterebbe il formalismo giuridico a fronte dell’esigenza, salvaguardata dall’art. 6 CEDU, di giungere comunque all’esito finale del processo.

Se risulta certamente condivisibile l’argomentazione difensiva, nella parte in cui prospetta la necessità che il processo per cui è causa sia coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ancorchè riguardi controversie tributarie – avendo il legislatore costituzionale e ordinario esteso le regole in tema di giusto processo di matrice convenzionale a qualunque controversia giudiziaria (v. art. 111 Cost.) – v., del resto, Cass. n. 961/2015, Cass. n. 960/2015, Cass. n. 23627/2014; Cass. n. 23510/2014, 23427/2014, 23326/2014, 23325/2014,Cass.n.174/2015;Cass. 23627/2014; Cass. n. 1531/2014; Cass. 19835/2012 e Cass. 18448/2012; Cass. nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015; Cass. nn. 19650 e 19651 del 19 agosto 2015 – nè potendosi porre in dubbio la piena compatibilità con il quadro convenzionale legittimità di soluzioni espansive dei diritti di matrice CEDU sul piano interno (v. art. 53 CEDU), (peraltro suggerita dall’ampliamento della sfera di applicazione del giusto processo prevista per il diritto UE dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) la doglianza della parte ricorrente, per altro verso, evoca una serie di pronunzie della Corte EDU che attengono al giudizio di legittimità, così perdendo di vista la circostanza che l’inammissibilità in parte qua prevista dal legislatore – e giustificata dal giudice costituzionale nel senso sopra ricordato – ha riguardato la fase di appello e non quella di legittimità. Gli ulteriori precedenti richiamati dalla difesa della parte ricorrente, laddove fanno riferimento alla necessità di evitare eccessivi formalismi rispetto alla proponibilità di un atto di appello, mal si attagliano alla fattispecie concreta, nella quale le ragioni esposte a fondamento dell’inammissibilità dell’appello sono state determinate ex ante, in via generale e astratta, dal legislatore con una norma di diritto positivo che non prestava il fianco a dubbi interpretativi e che, dunque, nemmeno poteva esporre l’utente della giustizia ad una sorpresa circa il suo reale significato, mai posto in discussione nella giurisprudenza di legittimità.

D’altra parte, proprio la giurisprudenza costante della Corte edu afferma che non compete alla stessa Corte il compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne, spettando in primo luogo alle autorità nazionali e soprattutto alle corti e ai tribunali interpretare la legislazione interna (v., tra molte altre, Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, p. 36, CEDU 2000-11), limitandosi il ruolo di quel giudice sovranazionale alla verifica di compatibilità con la CEDU degli effetti di tale interpretazione, ciò valendo in modo particolare quando si tratta dell’interpretazione, da parte dei tribunali, delle regole di procedura come quelle che fissano i termini da rispettarsi per il deposito di documenti o di impugnazioni (Corte dir. uomo, 16 dicembre 1997, Tejedor Garcia c. Spagna, p. 31; Corte dir. uomo, 15 settembre 2016, Trevisanato c Italia, p. 32).

Nemmeno il precedente di questa Corte – Cass. n. 7645/2014 – milita a favore delle tesi della parte ricorrente, in quel caso essendosi ritenuta l’irrilevanza della produzione dell’avviso di spedizione attraverso la valorizzazione dell’avviso di ricevimento del plico postale – tanto che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso diventa processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico -, in tal modo in ogni caso non realizzando un effetto abrogativo della disciplina processuale in punto di inammissibilità al quale, per converso, tende, in definitiva l’odierna parte ricorrente.

D’altra parte, parimenti ineccepibile appare la decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso efficacia retroattiva alla disciplina che ha successivamente abrogato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

Ed invero, il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36 ha disposto l’eliminazione del secondo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 53, comma 2, secondo cui, qualora l’appello “non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

Pertanto, il giudice di appello ha condivisibilmente escluso di potere applicare la normativa sopravvenuta al caso di specie, nel quale la spedizione dell’appello era avvenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa sopravvenuta – 13 dicembre 2014 – cfr. Cass. n. 5376/2015 -.

Nè tale affermazione contrasta con i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo posto che l’art. 6 CEDU non garantisce il diritto a potere beneficiare di norme procedurali sopravvenute (Corte dir. uomo, De Lorenzo c. Italia, 12.2.2004) anzi riconoscendosi che lo Stato può legittimamente applicare, alle norme di procedura il principio tempus regit actum – cfr. Corte dir. uomo, Morabito c. Italia, 27.4.2010 -.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA