Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16349 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. III, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26400/2018 R.G. proposto da:
Aeroflot Russian Airlines, rappresentata e difesa dall’Avv. Tatiana
Della Marra;
– ricorrente –
contro
L.A., e L.R.;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 1514/2018 depositata
il 6 aprile 2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2020
dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, avuto riguardo alla rilevanza nomofilattica della questione sottoposta all’esame di questa Corte – applicabilità analogica dell’art. 7 Regolamento CE 261/04 (in tema di compensazione pecuniaria dei danni da ritardo del volo) a fattispecie non soggetta alle norme Eurounitarie ma regolata dagli artt. 19 e segg. della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con la L. 19 maggio 1932, n. 841, nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 1955 – si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375 c.p.c., comma 2).
P.Q.M.
dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020