Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16349 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16349 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2241-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

TANCA SILVANO VALENTINO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA IPPONIO 2, presso lo studio dell’avvocato
BERNARDINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso la sentenza n. 153/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata 1’11/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BERNARDINI
che ha chiesto il rigetto e deposita certificato di
morte del controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 153/27/07, depositata 1’11 dicembre 2007,
la CTR del Lazio confermando la decisione della CTP di Roma,

avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie
imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura
ridotta, ex art. 1 nota II bis lett. c del dPR n. 131 del 1986, in
relazione all’acquisto di un immobile avente caratteristiche di
abitazione di lusso. I giudici d’appello hanno accolto l’eccezione
di decadenza triennale, di cui all’art 76, comma 2, del medesimo
dPR, ritenendo inapplicabile, nella specie, la proroga biennale
del termine prevista dall’art. 11, co 1, della L. n. 289 del 2002.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un unico motivo. Il contribuente resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che la dichiarazione resa
dal difensore in udienza, relativa all’avvenuto decesso del
contribuente, dopo la notifica del ricorso ed in pendenza della
fissazione dell’udienza, è irrilevante, in quanto nel giudizio di
cassazione non trova applicazione l’istituto della interruzione del
processo per il decesso della parte, anche se dichiarata dal
difensore, il quale può, appunto, continuare successivamente
nella sua attività difensiva.
2. Col proposto ricorso, la ricorrente, deducendo in

I

ha accolto l’impugnazione proposta da Silvano Valentino Tanca

relazione all’art 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione dell’art. 11, co
1 e 1 bis della L. n. 289 del 2002 formula il seguente quesito di
diritto: “Dica la Corte se, in materia d’imposta di registro,

la liquidazione della maggiore imposta dovuta, nella fattispecie
per revoca dell’agevolazione prevista per la prima casa, benefici
della proroga biennale di cui all’art 11 commi 1 ed 1 bis della
legge n. 289/2002, con conseguente illegittimità d’una sentenza
d’appello che abbia dichiarato la decadenza dell’Ufficio in
relazione ad un avviso di liquidazione, notificato in data
2.4.2005, per il recupero dell’imposta dovuta su di un atto
d’acquisto registrato il 15.11.2000”.
3.

Vanno,

anzitutto,

disattese

le

eccezioni

d’inammissibilità del ricorso, il quale: a) contiene tutti gli
elementi idonei a porre la Corte in grado di comprendere
l’oggetto della contesa (in particolare, le date rilevanti ai fini
della decisione sono riportate sia nel corpo del motivo che in
seno al quesito); b) non presenta profili di novità, essendo la
questione della decadenza dell’Ufficio stata introdotta dal
contribuente col ricorso introduttivo, ed attenendo la censura alla
corretta soluzione giuridica in relazione al fatto, quale ricostruito
in sede di merito; c) è dotato di idoneo quesito.
4. Il motivo è fondato. Questa Corte ha, già, affermato (cfr.
ord. n. 12069 del 2010, sent. n. 24575 del 2010) il condivisibile
principio secondo cui: “la proroga di due anni dei termini per la

2

l’ordinario termine triennale di cui all’art. 76 dpr n. 131/86, per

rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11,

mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono
quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche
all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle
violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie
sulle medesime imposte”. 5. Infatti, il comma 1 bis secondo cui
“le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di cui al comma 1, possono essere definite..” esprime
testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni
agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla
enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che
precede. Ne consegue che la proroga prevista nel comma 1 per le
violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al
comma 1 bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D’altro
canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le
violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto
incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano
trattamento diverso.
6. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale
principio, va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della

3

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di

INIONTE DA REGISTRAZIONE
M SENst DEL D.P.R. 25:4.1 19*
19.131 TAR. ALL. t.

MMERIA 111011fARIA

CTR del Lazio, che si atterrà all’esposto principio di diritto e
provvederà, anche, a liquidare del presente giudizio di legittimità
PQM

spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le

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