Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16349 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 26/07/2011), n.16349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FLAVIA 90 SRL IN LIQUIDAZIONE;
– Intimata –
avverso la sentenza n. 153/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 16.10.07, depositata il 21/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI
Maurizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di Flavia 90 s.r.l. in liquidazione confermando l’annullamento di un atto di contestazione IRPEG 1994, fondato sulla indetraibilità di interessi passivi. Ha motivato la decisione ritenendo la prova della inesistenza delle operazioni doveva essere data dall’Ufficio ed inoltre che l’operazione prospettata della G.d.F. era illogica in quanto spostava il carico di imposta da una società ad un’altra del medesimo gruppo.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate , la contribuente non si è costituita.
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate contesta che gravi sull’amministrazione la prova delle operazioni inesistenti, mentre la prova della effettività dell’operazione grava sul contribuente.
La censura non coglie nel segno. L’accertamento della Guardia di Finanza, come riferisce il ricorso, aveva per oggetto operazioni all’interno del Gruppo Ramacci di cui fa parte la società Flavia.
Dette operazioni consistevano nella stipula di compromessi di vendita tra società del gruppo, con fattura e pagamento del prezzo all’atto del compromesso, ai quali non seguiva la vendita per il mancato avverarsi di condizioni di fatto impossibili inserite nei compromessi, e conseguentemente storni ai fini IVA nell’anno successivo e restituzione del prezzo. Correlate a tali operazioni sono i finanziamenti alla società contribuente da parte di società finanziaria del Gruppo. La finalità elusiva di tali operazione si realizza spostando da un anno all’altro e da un soggetto all’altro i crediti IVA in modo da anticipare compensazioni; per le imposte dirette l’effetto elusivo si ha spostando gli utili da una società in attivo ad altra in passivo.
Le operazioni elusive, come in generale i negozi in frode alla legge, si realizzano necessariamente con negozi effettivi e non simulati o inesistenti. Consegue che la tematica della ripartizione dell’onere della prova sulle operazioni inesistenti proposta con il motivo non è pertinente la fattispecie ed il motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo, che contesta la logicità dell’affermazione della mancanza di utilità dell’operazione, è assorbito della infondatezza del primo motivo.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
che non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011