Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16349 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10776-2020 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso lo studio dell’avvocato MARCO D’ANTONIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE DI LECCE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 780/2020 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 20/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 20 febbraio 2020, rigettava il ricorso proposto da I.N., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

I giudici di merito – fra l’altro e per quanto qui di interesse -ritenevano che nel sud della Nigeria non vi fossero conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, non essendo ivi presente una situazione di violenza indiscriminata e diffusa.

Nè era possibile, da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, l’individuazione di fattori di vulnerabilità tali da legittimare il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso I.N. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato, per violazione del dovere del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della Direttiva 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili: il Tribunale, malgrado il richiedente asilo avesse lamentato la situazione di insicurezza esistente nello Stato di origine (Borno State) e in quello dove aveva vissuto per vari anni (Edo State), non aveva svolto indagini per verificare se i timori espressi fossero fondati e comunque aveva ritenuto irrilevante la situazione rappresentata ai fini dell’accoglimento della domanda presentata.

3.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in quanto il giudice di merito non aveva riconosciuto la protezione sussidiaria malgrado il ricorrente ne avesse diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di provenienza.

3.3 Il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, art. 10 Cost. e art. 3 CEDU e della L. n. 110 del 2017, perchè non poteva essere rifiutato il permesso di soggiorno in presenza di seri motivi di carattere umanitario, tenuto conto anche del divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o correre gravi rischi in caso di rimpatrio.

In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la vicenda narrata in ricorso, il percorso lavorativo intrapreso e, più in generale, la condizione di vulnerabilità del migrante, ivi compresa la condizione oggettiva del paese di origine.

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono inammissibili.

4.1 Il Tribunale, in realtà, ha dato corso al proprio dovere di cooperazione istruttoria, ritenendo, all’esito dell’esame delle fonti internazionali rinvenute e con riferimento all’area di provenienza del migrante – che era l’unica che veniva in rilievo (v. Cass. 18540/2019) -, che il grado di violenza ivi esistente non raggiungesse un livello così elevato da comportare il concreto rischio della vita in conseguenza della sola presenza in quel territorio.

Le critiche in esame, oltre a non essere congruenti con il contenuto della decisione rispetto all’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, cercano di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

Nè era possibile la valorizzazione ai medesimi fini di una situazione di generale insicurezza esistente nel paese, dato che ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non assumono alcuna rilevanza situazioni che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili (Cass. 14350/2020).

4.2 Il Tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole della protezione umanitaria, tenuto conto da una parte del fatto che non risultavano documentate una sufficiente integrazione sul territorio italiano e una regolare e continuativa attività lavorativa, dall’altro che un eventuale rimpatrio non avrebbe compromesso la possibilità per l’ I. di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita, dato che egli stesso aveva riconosciuto, oltre alla presenza in patria della propria famiglia di origine, di aver avuto un lavoro e di non essere stato in condizioni economiche disagiate.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

4.3 Il Tribunale ha ritenuto, all’esito delle informazioni internazionali rinvenute, che la febbre di Lassa non costituisse un effettivo pericolo a cui il migrante avrebbe dovuto far fronte in caso di rimpatrio.

La critica, anche sotto questo profilo, non è riferibile alla decisione impugnata e si limita a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda, inammissibile in questa sede.

4.4 Nessun rilievo assumevano poi altri fattori di insicurezza presenti nel paese ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

In vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente; ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

5. Il quinto motivo di ricorso si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 10 Cost., in quanto il Tribunale, una volta riconosciuto che lo straniero era impedito nell’effettivo esercizio delle proprie libertà democratiche garantite della Costituzione italiana, avrebbe dovuto disporre il rilascio del permesso di soggiorno per asilo, non potendosi ritenere che tale diritto costituzionalmente garantito possa essere ridotto alle sole forme di protezione attualmente vigenti nell’ordinamento italiano.

6. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

Il Tribunale, infatti, ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (v. Cass. 11110/2019, Cass. 16362/2016, Cass. 10686/2012).

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA