Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16349 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8733-2015 proposto da:

NOCCIA INDUSTRIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO

CAPUA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FELUCA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO

LANA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE TARRICONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/02/2015 R.G.N. 4735/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato FELUCA ANTONIO;

udito l’Avvocato TARRICONE PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G., assunto dalla Moccia Industria in data 17.5.1979 ed inquadrato nel livello F del CCNL laterizi con qualifica, prima di operaio e poi di capo-reparto laterizi, risultava utilizzato presso la sede di (OMISSIS) al momento del (primo) licenziamento comunicatogli in data 24.7.2012; il licenziamento era motivato dalla crisi economica della società e dalla soppressione del posto di capo-reparto attribuito al lavoratore; impugnato il licenziamento con ricorso ex art.700 c.p.c. il Tribunale, con provvedimento del 6.6.13, ordinava la reintegrazione dell’istante nel posto di lavoro; riteneva il giudice infondata la prospettazione aziendale circa la soppressione del posto di capo-reparto già attribuito al P., e ciò in quanto le stesse mansioni del ricorrente, correlate alla posizione di capo-fabbrica perfettamente sovrapponibile a quella di capo-reparto, erano state svolte in epoca successiva al licenziamento del ricorrente dai dipendenti Pr., prima, e M. poi; la resistente ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza di reintegrazione di cui sopra, con comunicazione del 19.6.2013, invitava il lavoratore a presentarsi presso lo stabilimento di (OMISSIS) il 24.6.2013; con nota dello stesso giorno la resistente collocava in ferie il lavoratore fino al 30.8.2013; con nota del 28.8.2013, l’Azienda disponeva il distacco del lavoratore presso lo stabilimento di (OMISSIS) di altra società del Gruppo, la Moccia Irme s.p.a., invitando lo stesso a prestare servizio presso tale sede dal 2.9.2013 al 28.2.2014; a sostegno dell’atto di distacco la Società poneva ragioni correlate, oltre che alla crisi economica, anche alla soppressione della postazione di lavoro di caporeparto laterizi, già occupata dal P.; tale nota veniva reiterata con telegramma del 4.9.2013 ed in tal data il provvedimento di distacco veniva a conoscenza del P.; quest’ultimo, mediante la anzidetta nota del 5.9.2013, faceva presente di essersi recato in più occasioni presso lo stabilimento di (OMISSIS) e di non essere stato ammesso al lavoro; nella suddetta nota del 5.9.2013, contestava altresì il provvedimento di distacco in quanto, a suo avviso, volto ad eludere l’attuazione dell’ordinanza di reintegrazione del 6.6.2013, deducendo in particolare che a sostegno del predetto distacco vi era da parte dell’Azienda la riproposizione delle ragioni economico-produttive, già ritenute insussistenti dal Giudice della cautela ed offrendo in ogni caso la propria prestazione lavorativa presso lo stabilimento di (OMISSIS) al quale era addetto prima del licenziamento; l’istante impugnava anche in sede giurisdizionale (con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c.) il provvedimento di distacco, prospettando la possibilità di adozione da parte della Moccia di sanzioni disciplinari a suo carico, ma il Tribunale adito rigettava la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora; con nota del 12.9.2013 la società reclamante contestava al ricorrente l’assenza ingiustificata presso lo stabilimento di (OMISSIS) dal 2.9.2013 alla data della suddetta missiva; con nota del 19.9.13, il P. ribadiva le considerazioni già esplicitate nella nota del 5.9.2013, contestando con decisione la sussistenza dell’addebito disciplinare ipotizzato a suo carico; con nota del 23.9.2013 la società, ritenuta l’infondatezza delle deduzioni e giustificazioni del P., lo licenziava senza preavviso; il lavoratore con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, impugnava il licenziamento irrogatogli chiedendo accertarsi la sua nullità a causa della dedotta natura ritorsiva derivante dall’adozione del provvedimento di distacco al di fuori dei presupposti di legge; il Giudice adito superate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, rigettava il ricorso per la sua infondatezza nel merito; il lavoratore proponeva ricorso in opposizione avverso l’ordinanza di rigetto, ed il Tribunale, in accoglimento del ricorso del P., dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ed ordinava alla Moccia Industria l’immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando la predetta Società al pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori.

La sentenza accoglieva nel merito la domanda del lavoratore in quanto fino al 4.9.2013 non vi era prova in atti di comunicazione dell’atto datoriale di distacco al lavoratore; in ogni caso il suddetto distacco, in considerazione del suo contenuto sostanzialmente ripetitivo delle ragioni già disattese dal Giudice della cautela in sede di impugnazione del primo licenziamento, doveva ritenersi chiaramente elusivo dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, reintegra in ogni caso da attuarsi da parte del datore di lavoro con riferimento alla originaria postazione lavorativa in assenza di ragioni giustificative dello spostamento del dipendente ad altra sede; in conseguenza di ciò appariva legittimo, ex art. 1460 c.c., il rifiuto del lavoratore di prendere servizio presso la nuova sede di (OMISSIS), atteso che il P. aveva esplicitato nei propri scritti difensivi le ragioni per le quali non aveva ripreso servizio presso la nuova sede ed aveva altresì offerto la propria prestazione nella sede di (OMISSIS).

La sentenza veniva reclamata presso la Corte d’appello di Napoli dalla società che, oltre a riproporre le precedenti eccezioni preliminari, ne sosteneva l’erroneità in quanto l’atto di distacco era senz’altro legittimo in considerazione della grave crisi economica che aveva colpito la società a partire dal 2010 e della sussistenza di un interesse produttivo del distaccante a collocare la prestazione lavorativa del P. presso altra azienda del Gruppo, di tal che assolutamente arbitraria doveva ritenersi la pretesa dell’istante di riprendere servizio presso la sede di (OMISSIS), incombendo al contrario sul lavoratore l’obbligo di recarsi presso la nuova sede dove avrebbe esercitato compiti identici a quelli svolti in precedenza (capo- reparto responsabile di produzione) e ciò con ogni salvezza dell’impugnazione già proposta in sede giurisdizionale dal lavoratore avverso l’atto di distacco, in ogni caso vi era stata errata applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 92 del 2012, atteso che non si versava nel caso di specie in una ipotesi di insussistenza del fatto, atteso che il ricorrente si era effettivamente assentato dal lavoro per oltre quattro giornate consecutive, fattispecie per la quale il CCNL prevedeva la sanzione disciplinare del licenziamento.

Radicatosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 2 febbraio 2015, rigettava il reclamo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Moccia Industria, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, nonchè agli artt. 152, 162, 291 e 415 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta di aver riproposto dinanzi alla Corte di merito l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per non esserle questo stato notificato entro il termine stabilito dal Tribunale (6.1.14), mentre il ricorrente, al fine di ottenere nuovo termine, all’udienza fissata per la comparizione delle parti (ex art. 1, comma 48, e cioè per il giorno 29.1.14) dichiarava di avere eseguito la notifica (che invece risultava solo avviata in data 8.1.14) ma non di non essere in possesso dell’avviso di ricevimento. Ribadiva di aver contestato la erronea concessione di nuovo termine disposta dal Tribunale, stante la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48.

Il motivo è infondato.

Il principio di celerità che informa il cd. rito Fornero non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione dell’originario ricorso L. n. 92 del 2012, ex art.1, comma 48, termine pacificamente rinnovato dal Tribunale su istanza del ricorrente, cui seguì la costituzione della società nella fase cd. sommaria, possa indurre, come preteso dalla società ricorrente, a ritenere nullo l’intero processo, imponendo il suo rinnovo ab origine, in contrasto con il medesimo principio di celerità invocato dalla ricorrente.

Ed invero deve rilevarsi che il termine per la notifica del ricorso e del decreto è pacificamente considerato ordinatorio (cfr., in materia di notificazione ex art. 415 c.p.c., e plurimis, Cass. n. 26039 /05) e non vi è ragione, come evidenziato, per ritenere che debba invece avere natura perentoria, con le conseguenze riferite, nel regime di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48.

Del resto questa Corte ha recentemente affermato che nel rito del lavoro, anche nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. n. 1483/15, Cass.n. 11918/15). Deve poi osservarsi che la pronuncia di inammissibilità del ricorso non potrebbe non comportare il diritto del ricorrente alla riproposizione dello stesso (con conseguente allungamento dei tempi del processo, in contrasto ancor maggiore con l’esigenza di rapida definizione delle controversie aventi ad oggetto un licenziamento soggetto alla disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, che informa il cd. rito Fornero ed il principio generale della ragionevole durata del processo), non essendo ipotizzabile, alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione Europea, che un vizio di notifica dell’atto introduttivo del giudizio (essendo ben diversa la disciplina inerente i mezzi di impugnazione), comporti l’azzeramento dell’azione in senso sostanziale, in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 24 Cost., la quale, per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, implica che le modalità di attuazione della tutela giudiziaria non debbano rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti (ex plurimis, CGUE, 19 settembre 2006 Germany e Arcor, C- 392/04 e C422/04, punto 57; 30 giugno 2011, Meilicke e a., C-262/09, punto 55; Pelati contro Republika Slovenija, 18 ottobre 2012, n. 603, punto 23 e 25).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47, e dell’art. 39 c.p.c.

Lamenta di aver riproposto in sede di appello la violazione del ne bis in idem, per avere il lavoratore già proposto l’azione diretta all’accertamento dell’illegittimità del distacco, configurandosi così un’ipotesi di litispendenza.

Lamenta inoltre che il giudice a quo ritenne di far rientrare tra le questioni attinenti la qualificazione del rapporto (art. 1, comma 47) anche quella relativa alla legittimità del provvedimento di distacco adottato dall’azienda, disatteso dal lavoratore e specificamente impugnato in altro giudizio, ritenendo erroneamente che vi sarebbe litispendenza solo se il giudice adito “ex lege Fornero” fosse chiamato (nella specie) a decidere autonomamente la legittimità del distacco, questione che invece poteva essere conosciuta solo incidentalmente ex art. 1, comma 47. Lamenta che la procedura prevista dalla L. n. 92 del 2012, è specificamente destinata alle controversie aventi ad oggetto provvedimenti espulsivi e non può essere utilizzata, surrettiziamente, per ottenere una pronuncia giudiziale anche su vicende diverse dalla cessazione del rapporto.

Il motivo è infondato. Ed invero, pur potendo la litispendenza essere fatta valere anche in cassazione (se già proposta nel giudizio di merito, come nella specie) la parte deve documentare la persistente pendenza dell’altro processo (ex aliis, Cass. n. 16634 del 03/07/2013), onere questo non assolto dalla società che si limita ad indicare un n.r.g. (4408 /13), senza chiarire lo stato di tale giudizio. Ciò rileva a maggior ragione avendo la sentenza impugnata affermato che il ricorso proposto in sede cautelare era stato respinto e che “non emerge dagli atti l’instaurazione di un giudizio ordinario di merito”, pag. 3 sentenza impugnata.

Per il resto occorre evidenziare che l’esame della legittimità del distacco rientra nella specie, a pieno titolo, tra le questioni che il giudice del cd. rito Fornero può esaminare incidentalmente, essendo nel caso in esame l’illegittimità del licenziamento basata proprio sulla illegittimità del distacco, ed essendo il licenziamento de quo basato proprio sul non aver ottemperato il dipendente al distacco, essendogli stato,contestata l’assenza dal lavoro presso la nuova sede assegnatagli.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che non emergeva dagli atti l’instaurazione di un giudizio ordinario di merito, mentre la società aveva prodotto in giudizio il ricorso introduttivo del giudizio di merito (ricorso cautelare con contestuale richiesta di giudizio ordinario), finendo per aggravare l’onere probatorio a carico della società in contrasto coi principi desumibili dall’art. 2697 c.c. Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto motivare per quale ragione il ricorso (cautelare-ordinario) depositato non era introduttivo del giudizio di merito ma solo di un giudizio cautelare. Insiste sulla intestazione del ricorso come “ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c., come risultava anche dalla relata di notifica di tale atto.

Il motivo è infondato.

Ed invero la questione rileverebbe soltanto ai fini della (pur) lamentata litispendenza, di cui si è già detto nel precedente paragrafo 2) ed a cui si rinvia.

La società, inoltre, avrebbe dovuto contestare quanto accertato dalla Corte di merito circa l’esaurimento di quel giudizio, evento peraltro provato dal P. attraverso il deposito di copia dell’estratto del registri SICID (doc. 24).

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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