Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16348 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16348 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 547-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BRACCI MAURO, FANUCCHI FRANCA, BRACCI VALENTINA, BRACCI
GABRIELE;
– intimati

Nonché da:
BRACCI VALENTINA, BRACCI MAURO, FANUCCHI FRANCA, BRACCI

Data pubblicazione: 28/06/2013

GABRIELE,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato CONTALDI MARIO, che – li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BATISTONI FERRARA
FRANCO giusta delega in calce;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimato

avverso la sentenza n. 74/2007 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 05/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

– con troricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 74/29/07, depositata il 5.11.2007, la CTR
della Toscana, confermando la decisione della CTP di Pisa,

disconosciuto l’esenzione di cui all’art 19 della L. n. 74 del 1987
in relazione all’atto, registrato il 5.12.2002, con cui i coniugi
Bracci-Fanucchi, avevano ceduto la nuda proprietà di un
immobile in favore dei figli, Gabriele e Valentina, in
adempimento degli accordi assunti in sede separazione
personale. I giudici d’appello osservavano che l’esenzione dal
tributo doveva ritenersi estesa non solo alle attribuzioni
patrimoniali tra i coniugi, ma, anche, alle obbligazioni assunte
per conferire un nuovo assetto patrimoniale agli interessi
economici dei figli, e compensavano le spese, in considerazione
dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle
Entrate con un motivo. I contribuenti resistono con
controricorso, con cui propongono ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del
ricorso, per difetto di jus postulandi: non è, infatti, necessario il
rilascio in favore dell’Avvocatura dello Stato di una specifica
procura riferita al singolo giudizio, essendo applicabile anche
all’ipotesi, qui ricorrente (per effetto del richiamo all’art. 43 del
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, contenuto nell’art. 72 del D.Lgs.

i

annullava l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio di Pisa aveva

30 luglio 1999, n. 300) di patrocinio facoltativo e non
obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, la disposizione dell’art.
1, comma 2 del R.D. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato

qualunque sede e non hanno bisogno di mandato (cfr. Cass.
SS.UU. 23020/05, Cass. n. 11227/2007, n. 3427/2010),
2. Col proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L. n. 74 del
1987, nonché degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art 360,
l° co, n. 3, cpc, affermando che, anche alla luce delle sentenze
della Corte Costituzionale (n. 154 del 1999 e n. 176 del 1992), la
norma agevolatrice, in quanto tale di stretta interpretazione, non
è volta ad esentare qualsiasi contratto effettuato in occasione
della crisi matrimoniale, ma solo le fattispecie che trovano causa
nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, tra le
quali non possono esser ricomprese le attribuzioni, quale quella
in esame, che non sono funzionalmente collegate con la
separazione e costituiscono atti di liberalità in favore della prole.
3. Il motivo è infondato. 4. Questa Corte ritiene di dover
dare continuità al principio espresso con la sentenza n. 11458 del
2005, secondo cui l’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74
(norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 26 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131), deve essere interpretato alla luce delle
sentenze della Corte costituzionale 15 aprile 1992, n. 176, 10
maggio 1999, n. 154, ed 11 giugno 2003, n. 202, nel senso che

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esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in

l’esenzione “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra
tassa” di “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione

documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
separazione personale dei coniugi”, in modo da garantire
l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno
assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi
economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.
5. A torto, dunque, la ricorrente afferma che le attribuzioni
patrimoniali in favore dei figli trovano mera occasione e non
causa negli accordi di separazione, in quanto il beneficio fiscale
relativo agli atti del giudizio divorzile e di separazione è volto a
tutelare anche l’esigenza “di agevolare, e promuovere, nel più
breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento
delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non
affidatario della prole” (cfr. Corte Cost. n. 202 del 2003), id est
ad assolvere i doveri di mantenimento della prole, nel cui ambito
si iscrivono, quali plausibili modalità solutorie, anche le
attribuzioni aventi carattere reale.
6. Il rigetto del ricorso principale priva d’interesse l’esame
dei motivi di quello incidentale condizionato, ma non di quello
con cui i contribuenti lamentano che la CTR non abbia
adeguatamente motivato la statuizione di compensazione delle
spese di lite. 7. Il motivo è infondato: la motivazione data dai

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degli effetti civili del matrimonio” si estende “a tutti gli atti, i

giudici del merito -che, pur senza menzionarla, hanno fatto
riferimento all’esistenza di giurisprudenza contraria alla tesi dei
contribuenti- si sottrae alla censura sollevata, tenuto conto del

anteriore a quello introdotto dall’art. 2, co 1, lett. a) della legge
28 dicembre 2005 n. 263 (qui ricorrente), la motivazione del
provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese,
non richiede l’adozione di motivazioni specificamente riferite a
detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici
dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal
complesso della motivazione adottata a sostegno della
statuizione di merito (o di rito). 8. Ne consegue che deve
ritenersi assolto l’obbligo di motivazione del giudice anche
quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di
rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee
a giustificare la regolamentazione delle spese adottata, come, ad
esempio, nel caso in cui si dia atto, proprio come nella specie, di
oscillazioni giurisprudenziali in materia.
9. I ricorsi vanno, in conclusione rigettati.
10. In considerazione dell’esito della lite, le spese del
presente giudizio di legittimità vanno compensate per un terzo,
dovendo porsi a carico della ricorrente principale i residui due
terzi, che si liquidano in complessivi € 2.150.00, di cui € 150,00
per spese, oltre accessori come per legge.

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principio (Cass. SU n. 20598 del 2008) secondo cui, nel regime

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DA ~AZIONE
AI SENSI DEL D_P.R. 2N.V19114
N. 131 TAISI.ALL. – N. 3
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La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale,
assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa per un

ricorrente principale al pagamento dei due terzi, liquidati in
complessivi € 2.150.00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 20 3.

terzo le spese del presente giudizio di legittimità, e condanna la

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