Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16348 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. un., 13/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso lo studio legale RECCHIA E

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati SCOCA FRANCO

GAETANO, RECCHIA GIORGIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 4585/2006 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/07/2006;

uditi gli avvocati Silvio BOZZI per delega dell’avvocato Franco

Gaetano Scoca, Barbara TIDORE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso:

– che la dott.ssa D.A.P. ha partecipato al concorso per notaio bandito con decreto dirigenziale in data (OMISSIS);

– che nella relativa preselezione ha commesso un solo errore, non venendo ammessa alle prove scritte;

– che a seguito di ricorso al Tar Lazio e’ stata ammessa, con ordinanza cautelare, con riserva a tali prove;

– che a seguito del superamento delle prove scritte ed orali, con sentenza in data 6 agosto 2003, il Tar Lazio ha dichiarato l’improcedibilita del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– che a seguito di cio’, con decreto del Ministro della Giustizia, e’ stata nominata notaio;

– che contro la sentenza del Tar Lazio il Ministero della Giustizia ha proposto impugnazione davanti al Consiglio di Stato, che l’ha accolta con sentenza in data 18 luglio 2006, ritenendo che: a) non sussiste una causa di improcedibilita’ dell’appello a seguito della acquiescenza del Ministero della Giustizia, per avere dato esecuzione alla decisione di primo grado, in considerazione della esecutivita’ della stessa; b) nella specie non e’ applicabile il D.L. n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis convertito nella L. n. 168 del 2005 (il quale recita: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”), il quale riguarda le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneita’ dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio – o l’accesso alla quale – risultino regolamentati nell’ordinamento interno, ma non riservati ad un numero chiuso di professionisti; 3) il superamento delle prove scritte ed orali non puo’ assorbire l’esito negativo della preselezione informatica.

– che contro tale decisione la dott.ssa D.A.P. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi;

– che con il primo motivo si denuncia eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, e si deduce che il Consiglio di Stato, negando l’applicabilita’ del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 4, comma 2 bis convertito in L. 17 agosto 2005, n. 168, non sarebbe incorso in un mero error iudicandi, ma avrebbe travalicato i propri poteri sostituendosi al legislatore ed esercitando una funziona legislativa, sostanzialmente rifiutando l’applicazione della legge e sostituendo il proprio dictum a quello del legislatore;

– che con il secondo motivo si denuncia eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata alle valutazioni di opportunita’ dell’Amministrazione e si deduce che il Consiglio di Stato non ha tenuto conto che con provvedimento in data 19 giugno 2006 il Ministero della Giustizia aveva dichiarato di non voler coltivare il contenzioso, e implicitamente confermato la volonta’ (gia’ manifestata implicitamente con la nomina a notaio) di avvalersi delle funzioni notarili della attuale ricorrente; il Consiglio di Stato, si sarebbe sovrapposto alla volonta’ espressa dell’Amministrazione, finendo per esercitare un sindacato di merito che esorbitata dai limiti propri del giudizio di legittimita’;

ritenuto:

– che, per quanto riguarda il primo motivo non puo’ costituire “questione di giurisdizione” la (dedotta) erronea interpretazione di una legge da parte del Consiglio di Stato;

– che per quanto riguarda il secondo motivo, da un lato, non puo’ costituire eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata alle valutazioni di opportunita’ dell’Amministrazione la mancata considerazione da parte del Consiglio di Stato di un documento di data successiva a quella della udienza di discussione, e, dall’altro, ove si volesse invocare in questa sede una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la stessa andrebbe comunque esclusa, in quanto in base alla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1 la divergenza tra l’Avvocatura dello Stato ed il Ministero della Giustizia circa la resistenza nel giudizio avrebbe dovuto essere risolta dal Ministro con determinazione non delegabile, nella specie inesistente;

ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita’, in considerazione della delicatezza delle questioni trattate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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