Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16348 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10534-2020 proposto da:

Y.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO MARCUZ;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 18114/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 19/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 19 febbraio 2020, rigettava il ricorso proposto da Y.I., cittadina dell’Ucraina, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed al fine di veder riconosciuta la sola protezione umanitaria.

2. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso Y.I. prospettando otto motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, munito del relativo potere.

Tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391 c.p.c., comma 2, tenuto conto che la costituzione dell’amministrazione intimata è avvenuta al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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