Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16347 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. III, 30/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18482/2018 proposto da:

ROCHE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 43, presso lo

studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO SIRENA;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 95,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II NAPOLI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso lo studio

dell’avvocato LEOPOLDO FRANCESCO BRINDISI, rappresentata e difesa

dall’avvocato STANISLAO GIAMMARINO;

– controricorrente –

e contro

I.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1926/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

 

Fatto

RITENUTO

che I.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, l’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” di Napoli e la casa farmaceutica Roche s.p.a. per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla sua partecipazione ad una sperimentazione medica a base di Herceptin, sponsorizzata dalla Roche e svoltasi presso l’Azienda Ospedaliera;

che si costituirono in giudizio sia l’Azienda Ospedaliera che la Roche s.p.a., entrambe resistendo alla domanda e chiamando in causa, per l’eventuale manleva, la s.p.a. Zurich International Italia; la quale, a sua volta, si costituì eccependo l’inammissibilità della chiamata da parte dell’Azienda (con la quale non aveva stipulato polizze assicurative) e l’inoperatività della copertura in favore della Roche;

che il Tribunale, disposta una c.t.u. medico-legale, accolse in parte la domanda e condannò sia l’Azienda ospedaliera che la società Roche, in solido tra loro, al risarcimento dei danni liquidati nell’importo di Euro 138.000 oltre accessori, con il carico delle spese di lite, mentre rigettò le domande di manleva avanzate contro la Zurich, con compensazione delle relative spese;

che la sentenza è stata impugnata in via principale dalla Roche s.p.a. e in via incidentale dall’Azienda ospedaliera, la quale per quanto di interesse ha aderito all’appello principale; mentre I.R. e la società Zurich hanno chiesto il rigetto di entrambe le impugnazioni;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 aprile 2018, ha confermato la sentenza, rigettando sia il gravame principale che quello incidentale e condannando le parti appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre la Roche s.p.a. con atto affidato a tre motivi;

che l’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” di Napoli resiste con controricorso nel quale aderisce al terzo motivo del ricorso Roche e resiste, invece, al primo e secondo;

che resiste pure, con separato controricorso, la Zurich Insurance Public Limited Company;

che I.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il Procuratore generale presso questa Corte ha svolto conclusioni scritte, chiedendo che la causa venga trattata in pubblica udienza;

che le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso della società Roche pone una questione di carattere nomofilattico relativa alla possibilità di configurare la responsabilità da contatto sociale a carico di una società farmaceutica in relazione alla somministrazione, in via sperimentale, di un farmaco da questa prodotto;

che il controricorso dell’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” è da ritenere, nella sostanza, un ricorso incidentale, posto che aderisce al terzo motivo del ricorso della Roche proponendo però una censura ulteriore, pure di portata nomofilattica, riguardante la validità o meno del consenso prestato da un paziente in relazione alla somministrazione di un farmaco sperimentale;

che riguardo a tale ricorso incidentale si presenta anche un problema di natura processuale, relativo alla tardività o meno di tale impugnazione ed alla possibilità di usufruire della regola di cui all’art. 334 c.p.c., comma 1;

che in considerazione di tutte queste ragioni, in adesione alla richiesta del Procuratore generale presso questa Corte, va disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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