Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16347 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16347 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 26933-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MATTEI LUIGINA;
– intimata –

Nonché da:
MATTEI LUIGINA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAllA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

Data pubblicazione: 28/06/2013

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
PIETRELLA GIANCARLO con studio in MACERATA CORSO
CAVOUR 91, (avviso postale) giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

intimata

avverso la sentenza n. 90/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 21/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BENFATTO
delega Avvocato PIETRELLA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tolentino, notificò il
24.12.2002 a Luigina Mattei una rettifica INVIM, in relazione ad

contribuente propose istanza d’accertamento con adesione, in
data 4.7.2003, ed impugnò l’atto impositivo il 15.7.2004. La
CTP di Macerata dichiarò improponibile il ricorso, ritenendolo
tardivo, ma la decisione fu ribaltata con sentenza n. 90/2/07,
depositata il 21.9.2007, dalla CTR delle Marche, che ritenne
cumulabili i termini della sospensione/ previsti dalla L. n. 289 del
2002/ con quelli dell’accertamento con adesione /di cui dalla 1 n.
218 del 1997, e demandò la soluzione delle questioni relative al
merito all’esperimento del relativo procedimento.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso
l’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro mezzi, ai quali resiste
la contribuente con controricorso, con cui formula ricorso
incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col secondo motivo, da esaminare con priorità perché a
carattere più liquido, la ricorrente deduce la violazione dell’art.
21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto
tempestivo il ricorso, nonostante fosse stato proposto oltre il
termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del periodo
di sospensione, applicabile ex lege.
2. Il motivo è fondato. 3. L’art 6 del d.lgs. n. 218 del 1997

i

un atto di compravendita registrato il 29.12.2000. La

prevede, al comma 2, che il contribuente, destinatario di un
avviso d’accertamento o rettifica, non preceduto dall’invito a
comparire di cui al precedente art. 5, possa formulare istanza di

impositivo innanzi alla commissione tributaria provinciale. 4. La
norma dispone, al comma 3, che il termine per la proposizione di
tale impugnazione resta sospeso per un periodo di novanta
giorni, dalla data di presentazione dell’istanza. 5. La
sopravvenuta 1. n. 289 del 2002, nell’introdurre diverse misure
deflattive del contenzioso, ha disciplinato, con l’art 15, comma
1, per quanto qui interessa, la definizione agevolata della lite per
gli avvisi di accertamento, per i quali, alla data di entrata in
vigore della legge, non erano spirati i termini per la proposizione
del ricorso, ed anche per gli inviti al contraddittorio di cui agli
artt. 5 e 11 del D.Lgs. n. 218 del 1997, per i quali, alla medesima
data, non era intervenuta l’adesione. 6. Il comma 8 dell’art. 15 in
esame ha disposto la sospensione dei termini per l’impugnazione
in sede giurisdizionale degli avvisi di accertamento nonché dei
termini per il perfezionamento della procedura di accertamento
con adesione previsti dal D.Lgs. n. 217 del 1997, fino alla data
del 18.4.2003, termine prorogato, senza soluzioni di continuità,
al 19.4.2004 (prima, col DL n. 282 del 2002 conv. con
modificazioni dalla L. n. 27 del 2003; poi, col DL 143 del 2003,
conv. con modificazioni dalla L. n. 212 del 2003; poi, col D.L. n.
269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003; infine, col D.L. n. 355

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accertamento con adesione, prima dell’impugnazione dell’atto

del 2003, conv. con modificazioni dalla L. n. 47 del 2004. L’art.
2, co 48 della L. n. 350 del 2003 ha, infine, esteso l’applicazione
delle misure di definizione agevolata, previste dalla L. n. 289 del

contraddittorio relativi “al periodo di imposta in corso al
31.12.2002”).
7. Ai fini qui in rilievo, l’intersezione tra le due discipline
è codificata per l’ipotesi dall’invito a comparire di cui all’art. 5,
del D.Lgs. n. 218 del 1997: la sospensione disposta dall’art. 15,
co 8, della L. n. 289 del 2002 incide, infatti, sui termini stabiliti
per il perfezionamento del procedimento di adesione in itinere,
essendo la norma volta a conservare al contribuente la facoltà di
optare, entro il predetto termine del 19.4.2004, per i vantaggi
previsti dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, co 3, ovvero per i
benefici della definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002
(cfr. Cass. n. 11452 del 2011). 8. Nel silenzio della L. n. 289 del
2002, deve, poi, ritenersi consentita per il contribuente, che,
come nella specie, abbia ricevuto la notifica di un atto
d’accertamento nei sessanta giorni precedenti il 31.12.2002, di
proporre istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art 6,
co 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, ma se l’accertamento con
adesione non si perfeziona, né interviene la definizione
dell’avviso d’accertamento, il contribuente è onerato di
impugnare l’atto impositivo entro il termine perentorio di cui
all’art. 21, 10 co, del d.lgs. n. 546 del 1991, a decorrere dalla

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2002, anche, agli avvisi di accertamento ed agli inviti al

data di cessazione del periodo di sospensione di cui all’art. 15,
co 8, della L. n. 289 del 2002, venendo, in tal caso, in rilievo il
solo atto d’accertamento. 9. Deve, infatti, escludersi che il

218 del 1997, possa iniziare a decorrere dopo la scadenza di
quello di cui all’art. 15, co 8, della L. n. 289 del 2002, dovendo,
al contrario, ritenersi che il primo periodo di sospensione si
dipani all’interno della più ampia fase di sospensione prevista
dal secondo: a parte, infatti, la pur assorbente ragione che
nessuna norma depone a favore dell’invocato cumulo, va rilevato
che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti
d’imposizione tributaria prevista dall’art 6, comma 3 del d.lgs. n.
218 del 1997 è volta a garantire un concreto spatium deliberandi
in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta,
appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha
natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), mentre la
sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi
per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza
col tempo concesso per il perfezionamento della definizione
agevolata (art. 15, comma 2). 10. A tanto, va aggiunto che il
predicato cumulo implica un assurdo logico e concettuale: quello
di una sospensione che verrebbe ad incidere, nei fatti
prorogandolo, sul decorso di un termine d’impugnazione già
sospeso per altra causa, ed, in tal senso, questa Corte si è già
espressa (Cass n. 14898 del 2007; n. 5924 del 2010) in relazione

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termine di novanta giorni, di cui al comma 3 dell’art. 6 della 1. n.

MENTE DA REGISTItnIONA
-AI SENSI DEL D.P.R.
N. 13 I TAB. ALI,. r;. IggfAtik TgUTA ft

al caso analogo -sul piano oggettivo e funzionale- della non
cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di
cui all’art. 16 della L. n 289 del 2002.
11. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto

principio va, in conseguenza, cassata, restando assorbita ogni
altra questione dedotta dalla ricorrente e prospettata col ricorso
incidentale (che presuppone la tempestività dell’impugnazione).
12. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa, nel merito, con la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso introduttivo, tardivamente proposto
in data 15.7.2004, dopo lo spirare del termine di cui all’art 21 del
d.lgs. 546 del 1992, decorrente, come si è detto al punto 6. dal
19.4.2004.
13. In considerazione della novità delle questioni
affrontate, le spese del giudizio vanno interamente compensate
tra le parti.
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La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri ed il
ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensiepos
interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.

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