Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16347 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.G.M., residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 44/22/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 22 in data 17/04/2008, depositata il

14 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.16085/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 44/22/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 22, il 17.04.2008 e DEPOSITATA il 14 maggio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando l’operato dei Giudici di primo grado, che avevano riconosciuto il diritto al rimborso.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAP relativa all’anno 1998, censura l’impugnata sentenza per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, art. 2697 c.c., nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito formulato con il primo mezzo, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006, n. 7729/2008, n. 25611/2008, n. 25818/2008, SS.UU. n. 14828/2008).

4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, ritenendo irrilevante e non preclusiva la circostanza, dedotta dall’Agenzia Entrata, che il contribuente si era avvalso del condono.

5 – I giudici di appello, decidendo nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo Irap, e rigettando la preliminare eccezione connessa alla presentazione della domanda di condono, ha fatto malgoverno del richiamato orientamento giurisprudenziale.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con l’accoglimento del primo mezzo, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbite le altre doglianza. Il Consigliere Relatore Antonino Di Blasi”.

La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere il primo motivo dell’impugnazione, per manifesta fondatezza, assorbite le altre doglianze;

Considerato, per l’effetto, che va cassata l’impugnata decisione e che la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la circostanza della presentazione della domanda di condono, va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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