Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16347 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. un., 13/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P. ((OMISSIS)), F.M., GU.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONDOTTI 9, presso lo

studio dell’avvocato SCHETTINO GIUSEPPINA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MINERVINI PAOLO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6170/2006 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 16/10/2006;

uditi gli avvocati Giuseppina SCHETTINO, Barbara TIDORE

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rinvio in pubblica udienza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso:

– che G.P., F.M. e Gu.Pa. hanno partecipato al concorso per notaio bandito con decreto dirigenziale in data (OMISSIS);

– che nella relativa preselezione hanno commesso un solo errore, non venendo ammessi alle prove scritte;

– che a seguito di ricorso al Tar Lazio sono stati ammessi, con ordinanza cautelare, con riserva a tali prove;

– che a seguito del superamento delle prove scritte ed orali, il Tar Lazio dichiarava accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato, ritenendo che la valutazione positiva delle prove sostituiva ed assorbiva, quale nuova ed autonoma valutazione, quella negativa della procedura preselettiva, cosi’ che in concreto il provvedimento impugnato era del tutto illegittimo anche con riferimento all’interesse pubblico concretamente perseguito;

– che contro la sentenza del Tar Lazio il Ministero della Giustizia ha proposto impugnazione davanti al Consiglio di Stato, che l’ha accolta con sentenza in data 16 ottobre 2006, ritenendo che: a) non sussiste una causa di improcedibilita’ dell’appello a seguito della acquiescenza del Ministero della Giustizia, per avere dato esecuzione alla decisione di primo grado, in considerazione della esecutivita’ della stessa; b) nella specie non e’ applicabile il D.L. n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis convertito nella L. n. 168 del 2005 (il quale recita: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”), il quale riguarda le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica del a idoneita’ dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio – o l’accesso alla quale – risultino regolamentati nell’ordinamento interno, ma non riservati ad un numero chiuso di professionisti; -che contro tale decisione G.P., F.M. e Gu.Pa. hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, formulando i seguenti quesiti di diritto:

Primo quesito: dica la Suprema Corte di Cassazione se rientri nella giurisdizione del giudice ordinario accertare e dichiarare la conformita’ a Legge dello status di notaio conseguito dai dottori G. F. e Gu. con decreto di nomina del Ministero della giustizia del 29 maggio 2006, atteso che la L. n. 168 del 2005 conferisce ai candidati che, come i ricorrenti, abbiano superato le prove scritte ed orali previste dal bando, il diritto soggettivo al conseguimento della abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono, anche se l’ammissione alle prove sia avvenuta in virtu’ di un provvedimento giurisdizionale, tenuto conto che la predetta disposizione introduce un subprocedimento a carico della amministrazione ad esito vincolato, sicche’, stante il sempiterno criterio di riparto giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo, fondato sulla natura discrezionale o vincolata della attivita’ che la pubblica amministrazione e’ chiamata a porre in essere, la controvertibilita’ della norma in parola debba essere affidata senz’altro al giudice ordinario.

Secondo quesito: dica la Suprema Corte di Cassazione, se, considerando, a tenore della sentenza impugnata, la preselezione informatica “titolo di ammissione” al concorso notarile (cfr. pag.

7), non debba paramenti ravvisarsi la giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU, n. 5890 del 1 luglio 1997), giacche’ non sarebbe con figurabile, neanche in questa evenienza, alcuna discrezionalita’ da parte della pubblica amministrazione. Terzo quesito: dica la Suprema Corte se, nella denegata ipotesi di ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo, quest’ultimo non sia incorso, nell’interpretare la L. n. 168 del 2005, in eccesso di giurisdizione, sconfinando indebitamente nella sfera decisionale riservata al Legislatore, atteso che non e’ consentito prevedere, in luogo del Legislatore, eccezioni a norme attributive di diritti soggettivi laddove la legge e’ particolarmente piana e chiara riferendosi espressamente ai concorsi per il conseguimento di abilitazioni e titoli professionali.

Quarto quesito: dica la Suprema Corte di Cassazione se, nella denegata ipotesi in cui ritenesse la giurisdizione del giudice amministrativo, la pronuncia impugnata sia in ogni caso viziata per invasione da parte del giudice amministrativo della sfera di merito riservata alla pubblica amministrazione, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, per il quale “con riguardo alle pronunzie del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., sotto il profilo di sconfinamento nella sfera di merito, e’ configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimita’ del provvedimento e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della forma dell’annullamento, esprima una volonta’ dell’organo giudicante che si sostituisce a quella del l’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbi il contenuto sostanziale e l’esecutorieta’ stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorita’ amministrativa” (cfr. Cass. Sez. Un., 12 dicembre 2003 n. 19664; 4 marzo 1997, n. 1908; 22 settembre 1997, n. 9344; 11 maggio 1998, n. 4750; 1 agosto 2002, n. 11484), considerato che il giudice amministrativo ha compresso la scelta di merito operata dalla Amministrazione e consacrata nel decreto di nomina a notaio senza riserva dei ricorrenti e nella esplicita volonta’ di rinuncia all’appello ivi contenuta.

– che in relazione a tale ricorso e’ stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c., nella quale si e’ osservato:

Tali essendo le questioni, attinenti tutte alla giurisdizione, sottoposte all’esame delle SS.UU. di questa Corte, e considerato che al riguardo non si e’ svolto alcun contraddittorio nel giudizio a quo, nessuna delle parti avendo sollevato le questioni stesse, ne’ si e’ avuta altrimenti pronunzia, il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce della piu’ recente giurisprudenza delle stesse SS.UU. (sentenza 9 ottobre 1008 n. 24883); rilevato che nella memoria ex art. 378 c.p.c. si sostiene che a seguito della soppressione della prova di preselezione informatica per effetto della L. 16 giugno 2009, n 69 sarebbe cessata la materia del contendere;

ritenuto che, a prescindere da altre considerazioni, tale abrogazione non ha efficacia retroattiva;

rilevato:

– che sempre nella memoria ex art. 378 c.p.c. si deduce l’opportunita’ di un interpello al Ministero della Giustizia in ordine alla intenzione dello stesso di coltivare il contenzioso, atteso che una intenzione contraria sarebbe stata manifestata con riferimento ad altre situazioni analoghe;

ritenuto che, a prescindere dalla esattezza di tale ultima affermazione, non viene dedotta una gia’ verificatasi cessazione della materia del contendere, trovando comunque nella specie applicazione della L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1 per il quale la divergenza tra l’Avvocatura dello Stato ed il Ministero della Giustizia circa la resistenza nel giudizio avrebbe dovuto essere risolta dal Ministro con determinazione non delegabile, nella specie inesistente;

rilevato:

– che, sempre nella memoria ex art. 378 c.p.c. la relazione ex art. 380 bis non avrebbe preso posizione in ordine al terzo ed al quarto quesito, per cui la causa dovrebbe essere trattata in pubblica udienza e non in camera di consiglio;

ritenuto che la relazione in questione ha esaminato tutti i quesiti, affermando espressamente, in calce alla loro esposizione: Tali essendo le questioni, attinenti tutte alla giurisdizione …;

ritenuto che comunque le questioni sollevate con tali quesiti sono manifestamente infondate, non potendosi, per quanto riguarda il terzo, far passare come questione di eccesso di potere giurisdizionale, una (dedotta) erronea interpretazione della legge, e, per quanto riguarda il quarto, considerare eccesso di potere giurisdizionale, l’avere fatto applicazione della legge, in relazione ad una fattispecie con riferimento alla quale la P.A. non godeva di alcun potere discrezionale;

– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita’, in considerazione della delicatezza delle questioni trattate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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