Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16347 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35437-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMINE FARACE;

– ricorrente –

Contro

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO FERRETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO GRASSI;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 40/2019, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. su istanza del creditore P.N..

2. La Corte d’appello di Napoli riteneva che la società debitrice non avesse dato adeguata prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di esenzione dal fallimento e di conseguenza, con sentenza pubblicata in data 14 ottobre 2019, rigettava il reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l..

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso P.N..

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. fall., art. 1, in quanto la Corte territoriale avrebbe statuito sulla questione relativa al mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità esprimendosi in senso difforme dalle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione da attribuire alla nonna. La società debitrice, infatti, aveva depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi da cui risultava il mancato raggiungimento delle soglie previste dalla L. fall., art. 1, comma 2.

La Corte di merito, ove avesse inteso valutare come inattendibili tali documenti, avrebbe dovuto fondare il proprio giudizio – in tesi di parte ricorrente – su una motivazione adeguata, non rilevando a tal proposito il mero mancato deposito presso l’ufficio del registro delle imprese previsto dall’art. 2478-bis c.c..

5. Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi della L. fall., art. 15, comma 4, non assurgono a prova legale al fine di dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, perchè il debitore può assolvere l’onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (v. Cass. 25025/2020, Cass. 24138/2019).

Il debitore, quindi, può certo fare ricorso a strumenti probatori alternativi ai bilanci già approvati e depositati nel registro delle imprese, quali – ad esempio, come nel caso di specie – bilanci privi di questi requisiti.

I dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono però sempre soggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicchè, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017).

L’odierno ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe negato in astratto l’attendibilità dei documenti prodotti, senza uno specifico accertamento e una conseguente concreta motivazione.

Doglianza, questa, che tuttavia non corrisponde al contenuto della sentenza impugnata, la quale, invece, dapprima si è preoccupata di precisare che la documentazione prodotta (definita come “situazione contabile a sezioni contrapposte”) non era qualificabile come bilancio (anche perchè priva di nota integrativa, di relazione dell’amministratore e di approvazione dell’assemblea), quindi ha sottolineato che tali documenti costituivano “mere annotazioni contabili prive di alcuna valentia probatoria”, in assenza di scritture contabili di sorta a loro suffragio (prodotte in sede di reclamo o al curatore).

Il mezzo non può quindi che essere ritenuto inammissibile, dato che risulta incoerente con il contenuto della decisione impugnata.

La valutazione di attendibilità della documentazione prodotta al fine di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, rientra poi nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito e non può essere rivista in questa sede ove congruamente motivata, come nel caso di specie.

6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro2, 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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