Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16347 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22695-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

L.G. FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.E., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA RITA PUGLIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 963/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/10/2012 R.G.N. 604/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega Avvocato MARESCA ARTURO;

udito l’Avvocato PUGLIA MARIA RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 814/07 il Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarata nulla la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra Poste Italiane S.p.A. ed B.E. per il periodo 16.8.02 – 30.9.02 per esigenze di carattere straordinario e per le necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze ferie nel periodo estivo, accertava l’esistenza ab origine fra le parti d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della suddetta società a pagare al dipendente le retribuzioni maturate dal 14.3.06.

Con sentenza depositata il 16.10.12 la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, in luogo delle retribuzioni maturate dal 14.3.06 riconosceva in favore del lavoratore l’indennità omnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 109, art. 32, comma 5 quantificata in misura pari ad otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, confermando nel resto le statuizioni del primo giudice.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi ad otto motivi (in ricorso figurano erroneamente rubricati come sette).

B.E. resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito non hanno ravvisato un tacito mutuo consenso a non riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo in vita, come la prolungata inerzia del lavoratore – protrattasi per circa quattro anni dalla scadenza del termine – prima di agire in giudizio.

Analoga doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo motivo di ricorso sotto forma di violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 c.c. e ss. e dell’art. 1325 c.c. e ss., per avere la Corte territoriale dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto de quo per mancanza di specificità della clausola giustificatrice.

Con il quarto motivo ci si duole di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte territoriale negato l’effettività della ragione sostitutiva sul presupposto di fatto della presenza di una pluralità di precari nello stesso ufficio, fatto – lamenta Poste Italiane – invece insussistente.

Il quinto motivo (erroneamente rubricato in ricorso come quarto) denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, là dove la Corte territoriale da un lato ha affermato la mancata deduzione e dimostrazione del nesso causale tra l’effettività delle causali dell’apposizione del termine e l’assunzione dell’odierno controricorrente e, dall’altro, ha ritenuto come non contestato il generale procedimento di riorganizzazione in atto su scala nazionale, il tutto senza neppure ammettere le istanze istruttorie di Poste Italiane, tempestivamente formulate nella memoria di primo grado e ritualmente coltivate in appello.

Il sesto motivo (erroneamente rubricato in ricorso come quinto) denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la documentazione fornita dalla società non fosse idonea a dimostrare la causale sostitutiva perchè, a suo dire, sarebbe stato invece necessario dimostrare che il numero delle presenze dei precari in forza presso la filiale di (OMISSIS), ufficio recapito U.D.R., nel periodo estivo fosse recessivo in relazione alle giornate di ferie fruite dal personale di ruolo.

Il settimo motivo (erroneamente rubricato in ricorso come sesto) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata fornito una ricostruzione in punto di fatto diversa ed alternativa a quella fornita dalla società ricorrente e non contestata dall’odierno controricorrente.

Lottavo motivo (erroneamente rubricato in ricorso come settimo) denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 per avere la gravata pronuncia liquidato la relativa indennità in misura pari ad otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto anzichè nella misura minima di 2,5 mensilità o, al massimo, in quella di sei mensilità, nonostante l’esistenza di accordi collettivi che, prevedendo l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, importavano la riduzione alla metà della misura massima dell’indennizzo di cui al cit. art. 32, comma 5.

2- Per esigenze di ordine logico vanno dapprima esaminati il terzo motivo e il quinto motivo, che si rivelano fondati.

In ordine al terzo motivo, si premetta che, oltre alla prima causale (“esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002”) il contratto stipulato inter partes ne indicava un’altra, quella relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

Ora, premessa la legittimità dell’apposizione del termine in virtù di una doppia causale (come questa Corte ha ripetutamente statuito: cfr., ex aliis, Cass n 9913/14; Cass. n. 16396/08) ove, come nel caso di specie, fra le due non sussista un’incompatibilità o un’intrinseca contraddittorietà, si tenga presente che questa Corte Suprema (cfr., e pluribus, Cass 12 8.15 n. 16770; Cass. 6.8.15 n. 16519; Cass. 2.5.11 n. 9602; Cass. 26.1.2010 n. 1576, relative a controversie concernenti contratti di lavoro a termine stipulati da Poste Italiane S.p.A. per ragioni di carattere sostitutivo) ha più volte affermato il principio di diritto, cui va data continuità, in forza del quale in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata, come in concreto avvenuto nel caso di specie, dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Nè in senso contrario si pone la cit. Corte cost. n. 214/09 là dove, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Ora, come questa S.C. ha già chiarito nelle proprie precedenti sentenze, il passo della sentenza della Corte cost. sopra citato deve essere letto nel relativo contesto argomentativo, che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e veridicità della causa che si pone a monte dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto.

Ne discende che, nell’ampia casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

In questi termini, le due opzioni interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano coerenti, così come la normativa nazionale in oggetto è compatibile con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE (v. sentenza CGUE del 24 giugno 2010, in C-98/09).

In breve, giova ribadire, l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata, come in concreto avvenuto nel caso di specie, da elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, sebbene non identificati per nome.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Per l’effetto, il termine apposto al contratto de quo risultava legittimo in relazione alla causale relativa alla concomitanza ferie.

In ordine, poi, al quinto motivo di ricorso (erroneamente rubricato in ricorso come quarto), esso è fondato perchè effettivamente i giudici di merito hanno asserito la mancata deduzione e dimostrazione del nesso causale tra l’effettività delle causali dell’apposizione del termine e l’assunzione dell’odierno controricorrente senza neppure ammettere le istanze istruttorie di Poste Italiane, tempestivamente formulate nella memoria di primo grado e ritualmente coltivate in appello.

3- In conclusione, vanno accolti il terzo e il quinto motivo, con assorbimento delle restanti censure, cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila.

PQM

LA CORTE

accoglie il terzo e il quinto motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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