Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16346 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. III, 30/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16474/2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MARIA CRISTAUDO;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.F., S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2106/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BALDI;

udito l’Avvocato BELLINI M. L., per delega.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. agì in giudizio per il risarcimento dei danni alla persona che aveva subito a seguito del crollo del solaio di una costruzione provocato dall’urto di un autocarro condotto da S.D., di proprietà di I.F. e assicurato presso Groupama Assicurazioni s.p.a..

Il Tribunale di Lamezia Terme accolse la domanda riconoscendo un risarcimento di 255.777,00 Euro (oltre accessori) per danni non patrimoniali e di 81.259,00 Euro (oltre accessori) per danni correlati alla perdita della capacità lavorativa specifica.

In parziale riforma della sentenza di primo grado (confermata per il resto), la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda nei confronti della Groupama Assicurazioni, sul rilievo che il sinistro era avvenuto “su un fondo agricolo sito nei pressi del greto del fiume, e dunque non su di una strada”, cosicchè non potevano trovare applicazione nè l’art. 2054 c.c., nè l’azione diretta nei confronti dell’assicuratrice del veicolo.

Ha proposto ricorso per cassazione il M., affidandosi a un unico motivo; ha resistito la Groupama Assicurazioni a mezzo di controricorso.

Il ricorso è pervenuto alla pubblica udienza a seguito di rimessione da parte della Sesta Sezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo denuncia “violazione, falsa ed errata applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F, artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2 C.d.S., art. 2054 c.c. e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144. Difetto assoluto di motivazione ex art. c.p.c., nn. 3 e 5”: rilevato che il sinistro si era verificato in area demaniale, nel greto del fiume (OMISSIS), che – in assenza di recinzioni o dispositivi di chiusura – era aperto alla circolazione pubblica, il ricorrente richiama precedenti di legittimità concernenti la presunzione di demanialità delle aree adiacenti alla strada pubblica che, per l’immediata accessibilità, appaiono “integranti della funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada” (Cass., S.U. n. 5522/1996; conformi Cass. n. 4975/2007 e Cass. n. 8876/2011), concludendo che “la sicura circostanza che l’area dove si è verificato il sinistro (…) fosse demaniale doveva portare la Corte di Appello di Catanzaro, sulla scia delle richiamate decisioni della Suprema Corte di Cassazione, ad accertare e dichiarare che la predetta area fosse destinata ad uso pubblico, trattandosi di un’area che per l’immediata accessibilità era parte integrante della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa”, giacchè “la natura demaniale dell’area era (…) di per sè dimostrazione che la predetta area fosse asservita all’utilizzo della generalità dei cittadini e la collettività ne poteva fare autonomamente uso per la circolazione”; afferma pertanto il ricorrente che il danno doveva essere ricondotto alla circolazione stradale, “con conseguente applicabilità dell’art. 2054 c.c. e legittimazione del danneggiato all’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144”; aggiunge che in tal senso depone la sentenza C-514/16 del 28.11.2017 emessa dalla Corte di Giustizia UE che ha affermato che l’assicurazione obbligatoria r.c.a. copre i veicoli (nel caso un trattore agricolo) solo se impiegati principalmente come mezzi di trasporto e che la nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo è utilizzato.

2. Il motivo pone la questione della equiparabilità ad una strada pubblica dell’area demaniale in cui è avvenuto il sinistro e, più in generale, della riconducibilità del sinistro alla circolazione stradale, ai fini della applicabilità della normativa di cui all’art. 2054 c.c. e della disciplina della r.c.a. e – specificamente – ai fini dell’ammissibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile.

3. La soluzione di tale questione è suscettibile di essere influenzata dalla decisione che le Sezioni Unite di questa Corte adotteranno sulla questione ad esse rimessa con ordinanza n. 33675/2019, vertente sul quesito “se l’art. 122 codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

4. Ritiene pertanto il Collegio che il ricorso debba essere rinviato

a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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