Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16346 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.G.M., residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 43/22/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 22 in data 17/04/2008, depositata il

14 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 15850/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 43/22/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 22, il 17.04.2008 e DEPOSITATA il 14 maggio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando l’operato dei Giudici di primo grado, che avevano riconoscendo il diritto al rimborso.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAP relativa all’anno 2003, censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alle doglianze formulate con i mezzi, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, degli art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass.n.l756/2006,n. 890/2006).

4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base di argomentazioni del tutto generiche e di affermazioni apodittiche, che non consentono il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Infatti, non risulta indicata la documentazione probatoria dalla quale poteva desumersi l’assenza di dipendenti ed il mancato impiego di capitali di terzi e di irrilevanti beni strumentali, mentre l’Agenzia ha dedotto e sostenuto, in prime cure (pag. 2 atto costituzione) ed in appello(pag. 3) e riproposto in questa sede, che dalla stessa documentazione fiscale del contribuente si evincevano, fra l’altro, rilevanti spese per compensi a terzi e per lavoro dipendente.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento del secondo mezzo, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa ,- Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere il secondo motivo dell’impugnazione, assorbito il primo;

Considerato, per l’effetto, che va cassata l’impugnata decisione e che la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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