Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16346 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.03/07/2017),  n. 16346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7893 – 2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25b, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.S. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato COSTANTINO NARDELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/03/2010 R.G.N. 3480/2005.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 619/2010, depositata il 17 marzo 2010, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato da R.S. e dalla S.p.A. Poste Italiane, relativamente al periodo dal 18/2 al 30/4/2002, per “esigenze tecniche, produttive e organizzative anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”, con le pronunce conseguenti e la condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di ammontare pari alle retribuzioni maturate dall’1 giugno 2002, data di costituzione in mora;

– che nei confronti di tale sentenza ha proposto ricorso la società, affidandosi a cinque motivi, con richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso;

rilevato che: (a) con il primo motivo, la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e 4, dell’art. 12 Preleggi e degli artt. 1362 e ss. e 1325 e ss. c.c., censura la sentenza impugnata per avere omesso di prendere in esame gli specifici riferimenti, operati in seno al contratto, ai vari accordi sindacali sulla mobilità del personale; (b) con il secondo, la società ricorrente censura la sentenza per omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla specificità della causale; (c) con il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 244, 253 e 421 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente posto a carico del datore l’onere di provare l’esistenza delle ragioni oggettive che legittimano la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato (e non già delle sole ragioni che ne legittimano la eventuale proroga) e comunque per non avere dato ingresso alla prova testimoniale, pur ritualmente dedotta e idonea a dimostrare le esigenze sottese all’assunzione; (d) con il quarto, la società censura la sentenza, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, per non avere valutato, e di conseguenza motivato, in ordine all’ammissibilità e alla rilevanza di un dato capitolo di prova (n. 27), contenente circostanze decisive in ordine alla diretta incidenza dei processi di riorganizzazione sull’unità produttiva di applicazione della ricorrente; (e) con il quinto, infine, la società censura la sentenza impugnata, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1206 c.c. e di altre disposizioni in materia di mora del creditore e di inadempimento delle obbligazioni, per non avere la Corte territoriale disposto la condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento dell’effettiva ripresa del servizio;

osservato che il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;

– che, infatti, la Corte di merito ha esaminato (cfr. sentenza, pp. 8-9), e adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza di specifiche ragioni dell’assunzione a termine, gli accordi collettivi richiamati nel contratto individuale, in tal modo uniformandosi al principio, secondo il quale “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti”, tra cui gli accordi collettivi (Cass. n. 2279/2010 e successive numerose conformi);

– che il terzo e il quarto motivo, da trattarsi anch’essi congiuntamente, sono parimenti infondati;

– che, infatti, l’onere di provare le ragioni oggettive alla base della stipula di un contratto a termine (e non già nel solo caso di eventuale proroga di esso) è pacificamente a carico del datore di lavoro (Cass. n. 10033/2010; Cass. n. 2680/2015), così che nessuna inversione di tale onere è ascrivibile alla Corte di merito;

– che, inoltre, è consolidato l’orientamento, per il quale “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass. n. 5654/2017);

– che tale dimostrazione di “decisività” non risulta invece fornita dalla società ricorrente nè con riferimento al complesso dei capitoli di prova articolati nella memoria di costituzione in primo grado, nè con particolare riferimento al cap. 27), avendo il giudice di appello espresso il proprio diverso convincimento con richiamo adeguatamente motivato alla genericità delle relative circostanze e al più ampio contesto delle deduzioni contenute in tale atto difensivo (cfr. ancora sentenza, pp. 8-9), senza che tale motivato rilievo di inammissibilità abbia formato oggetto di censura specifica, nè avendo il giudice di merito facoltà di sopperire ad una radicale carenza probatoria mediante l’esercizio dei propri poteri istruttori d’ufficio un funzione sostitutiva dell’assolvimento dell’onere che incombe alla parte (Cass. n. 17102/2009);

– che il quinto motivo resta assorbito nella richiesta ultima concernente l’applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, in tema di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore in conseguenza della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato;

– che al riguardo si richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

ritenuto conclusivamente che deve essere accolto l’ultimo motivo di ricorso, nei sensi di cui sopra, rigettati gli altri;

– che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Bari n. 619/2010 deve essere conseguentemente cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, che provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 della medesima legge.

PQM

 

La Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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