Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16345 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16345 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 7037-2008 proposto da:
CECCARELLI DAVIDE in qualità di legale rappresentante
della WINDSOR HOTEL, RIPA STEFANO, RIPA FABIO, RIPA
DANIELE, ZUCCA ELVIRA gli ultimi tre nq. di eredi di
RIPA ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell’avvocato
PESATURO ATTILIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GUERRA GUGLIELMO giusta delega
in calce;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona i del

Data pubblicazione: 28/06/2013

Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI RIMINI in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controrlcorrenti

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 17/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PESATURO LUDOVICA
delega Avvocato PESATURO ATTILIO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 34/10/06, depositata il 7.1.2007, la CTR
dell’Emilia Romagna, in riforma della decisione di primo grado,

Davide Ceccarelli e C., nonché da Stefano e Roberto Ripa,
avverso gli avvisi di liquidazione, coi quali l’Ufficio, ravvisando
l’intento elusivo perseguito con la stipula dell’atto di
costituzione della Società in accomandita semplice e contestuale
conferimento dell’azienda alberghiera (con annesse passività), da
parte di Stefano e Roberto Ripa, e nella successiva cessione delle
quote di partecipazione in favore di Davide e Roberto Ceccarelli,
ha qualificato l’intera vicenda come cessione d’azienda, ai fini
dell’Invim e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. I
giudici d’appello hanno ritenuto esistente il collegamento tra i
negozi, posti in essere entro un breve lasso di tempo, ritenendo
che il loro oggetto era, in effetti, l’azienda alberghiera, che gli
acquirenti avevano continuato a gestire negli stessi locali.
Per la cassazione della sentenza, ricorrono la Società,
Stefano Ripa nonché Elvira Zucca e Fabio e Daniele Ripa, quali
eredi di Roberto Ripa. l’Agenzia delle Entrate resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, dedotto ex art 360, 1° co, n. 3, cpc, i
ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art.
115 cpc e dell’art. 20 del dPR n. 131 del 1986, sottoponendo, in

i

ha rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s Hotel Windsor di

conclusione i seguenti quesiti di diritto: a) “se l’indagine diretta
a stabilire il contenuto dell’atto presentato per la registrazione e
ad individuare gli effetti che esso è idoneo a produrre possa

prodotto agli atti del giudizio”; b) “se sussista violazione dell’art
115 cpc nel caso in cui il giudice ponga a base del proprio
convincimento fatti non provati allorquando la legge richieda per
la prova di tali fatti l’atto scritto ad substantiam”.
2. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e segg. cc , 12 Preleggi e 20 del dPR
n. 131 del 1986, per avere la CTR ritenuto sussistente il carattere
elusivo dei negozi, senza considerare le giustificazioni degli atti
compiuti, e fornendo un’interpretazione non convincente delle
disposizioni in tema di registro. In conclusione, i ricorrenti
pongono alla Corte i seguenti quesiti: a) “se l’art. 20 DPR
131/86 debba essere interpretato nel senso che l’imposta di
registro va applicata secondo gli effetti giuridici di due o più atti
distinti ma collegati tra loro e presentati per la registrazione in
tempi diversi”; b) “se il conferimento in società di un’azienda
alberghiera gravata da mutuo fondiario e la successiva cessione
delle quote a terzi estranei alla Società siano negozi collegati che
devono essere considerato quale cessione dell’azienda
alberghiera rilevante ai fini dell’art. 20 DPR 26 aprile 1986 n.
131”; c) “se l’art. 20 DPR 131/86 consenta di ritenere collegati
tra loro due o più negozi giuridici che non presentino

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essere condotta nel caso in cui il negozio giuridico non sia

connessione oggettiva e soggettiva”.
3. Anzitutto, va rilevata l’ammissibilità di entrambi i
motivi (negata, per il secondo, dalla controricorrente) nonostante

5624 del 2009) ha, infatti, ritenuto possibile siffatta deduzione
nel caso, ricorrente nel primo motivo, in cui ci si trovi in
presenza di un motivo formalmente unico, ma in realtà articolato
in profili differenziati di violazioni di legge diverse, in ossequio
alla ratio dell’art. 366-bis cpc, che impone che ogni censura sia
accompagnata dalla formulazione di un solo quesito di diritto,
redatto in modo da non richiedere attività interpretativa della
Corte. I tre quesiti a corredo del secondo motivo costituiscono
mere ripetizioni di un’unica questione: la contestata possibilità
per il fisco di valutare unitariamente più dichiarazioni negoziali
in relazione ad un ipotizzato unico effetto giuridico finale
perseguito dalle parti.
4. I motivi, che, per la loro connessione, possono essere
esaminati congiuntamente, sono infondati. 5. L’art. 20 del dPR n.
131 del 1986, secondo cui “l’imposta è applicata secondo la
intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma
apparente” comporta che, ai fini fiscali, la causa reale della
volontà negoziale prevale sull’assetto cartolare impresso dalle
parti. 6. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 10273 del 2007; n. 3584 del 2012), la scelta compiuta

3

la formulazione di quesiti plurimi. Questa Corte (Cass. SU n.

dal legislatore con l’art. 20 in commento è, appunto, quella di
privilegiare “la intrinseca natura e gli effetti giuridici” al” titolo
o la forma apparente” degli atti sottoposti a registrazione, e

ritenuti più idonei per il conseguimento dello scopo perseguito e
la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi ad esso
preordinati restano circoscritte sul piano della regolamentazione
formale degli interessi delle parti, e non si estendono alla loro
rilevanza fiscale. 7. L’art. 20 del TUR introduce, infatti, un
criterio di qualificazione autonomo, rispetto alle ordinarie ipotesi
interpretative civilistiche, che impone di tener conto, nella
qualificazione del negozio, della sua causa reale e degli interessi
effettivamente perseguiti dai contraenti, anche qualora siano stati
stipulati, pur in tempi diversi, più atti (Cass. n. 9162 del 2010).
Ne consegue la tangibilità, sul piano fiscale, delle forme
negoziali, in considerazione della funzione antielusiva sottesa
alla disposizione in parola: ancorché non si prescinda
dall’interpretazione della volontà contrattuale, secondo i canoni
generali, nell’individuazione della materia imponibile va data
preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare.
8. Le censure relative alla ricostruzione della volontà
negoziale ed alla mancata produzione degli atti sottoposti a
registrazione riferite, rispettivamente, ai canoni di cui agli artt.
1362 e segg. cc ed all’art. 115 cpc, sono, invece, inammissibili,
tenuto conto che: a) il contenuto dei singoli atti (stipulazione di

4

pertanto l’autonomia contrattuale nella scelta degli strumenti

un mutuo fondiario a lungo termine per il restauro dell’albergo
in data 19.4.2001; costituzione della Sas, con conferimento
dell’impresa alberghiera in data 2.5.2001; cessione integrale

bisognevole di specifica dimostrazione, in applicazione del
principio generale di non contestazione applicabile, anche, al
processo tributario (cfr. Cass. n. 1540 del 2007), i negozi,
peraltro, secondo quanto riferito nel controricorso, erano stati
“analiticamente descritti nell’avviso di liquidazione”; b) la
critica riguarda la valutazione del collegamento degli atti
registrati in funzione dell’unico effetto giuridico perseguito -che,
come si è detto, è ciò che qui rileva – di tal chè la doglianza mira
ad ottenere un apprezzamento dei fatti diverso rispetto a quello
dato dal giudice del merito, riassunto in narrativa
(significativamente ritenuto non convincente), inammissibile in
sede di legittimità. 9. La questione relativa alla necessità della
produzione documentale, trattandosi di atti scritti ad substantiam
è nuova, ed, in quanto tale, inammissibile.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 3.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

5

delle quote, in data 24.5.2001) è incontroverso e pertanto non

;SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL. D.P.Fì. 2’%
N. 131 TAB. ALL. . – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2 3

Il Consigliere estensore

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