Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16345 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A. residente a (OMISSIS), rappresentata e

difesa, giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti Musilli

Sandro Maria e Luigi Cardascia, elettivamente domiciliata nello

studio del primo, in Roma, Via Giulianello, 26;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 42/36/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 36, in data 14/04/2008, depositata

il 15 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Antonio Damascelli, per delega del difensore;

Presente il P.M. Dott. APICE Umberto che ha chiesto il rinvio alla

pubblica udienza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 13453/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 42/36/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 36, il 14.04.2008 e DEPOSITATA il 15 aprile 2008.

Con tale decisione, la Commissione predetta ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e riformato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, relativa al periodo dal 1999 al 2003, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il mezzo va esaminato alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti dì attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congniamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta(art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP -valore aggiunto prodotto -“(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, ribadito da numerose successive pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, non solo dopo avere accertato l’inserimento della contribuente nell’ambito di un grande studio professionale, dotato di una complessa e stabile struttura organizzativa, ma pure dopo avere verificato che la medesima contribuente, aveva allegato, ma non provato, di svolgere nell’ambito dello studio una attività, sostanzialmente riferibile ad altrui responsabilità ed interesse, per la quale veniva retribuita mensilmente.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte, Vista la relazione, il ricorso, l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Entrate, la memoria 15.06.2011 e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato che a diverso opinamento non inducono le argomentazioni svolte con la memoria depositata da ultimo dalla ricorrente, tenuto conto che la decisione di appello ha inequivocamente evidenziato che, nel caso, la professionista risultava “da tempo inserita” in un grande studio professionale dotato di tre sedi e che, concretamente, si avvaleva di una stabile organizzazione, ed altresì del fatto che, pur avendo la contribuente dedotto di svolgere la propria attività, quale collaboratrice retribuita mensilmente, non ha, poi, ritenuto di provare in alcun modo tale circostanza, nonostante sulla stessa gravasse il relativo onere, giusto pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato in relazione;

Considerato, che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dei richiamati principi, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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