Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16345 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34325-2019 proposto da:
FINO 1 SECURITISATION SRL, e per essa la doVALUE SPA, quale
mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TORREVECCHIA 118, presso
lo studio dell’avvocato FABRIZIO SEPIACCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANCARLO SORRENTINO;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO SOCIETA’ SEMPLICE DI P.A. IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo
studio dell’avvocato MARCO PUGLIESI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI GIURDANELLA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 4993/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositato il 4/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI
ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. DoValue s.p.a., quale mandataria di Fino 1 Securitisation s.r.l., proponeva reclamo, ai sensi della L. fall., art. 22, avverso il decreto con cui il Tribunale di Siracusa aveva rigettato l’istanza di fallimento presentata nei confronti dell’azienda agricola San Lorenzo società semplice di P.A. in liquidazione.
La Corte d’appello di Catania condivideva la valutazione del primo giudice secondo cui la debitrice, quale imprenditore agricolo, non poteva essere dichiarata fallita, a prescindere dalle dimensioni e dall’entità della sua organizzazione d’impresa.
2. Per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo ha proposto ricorso DoValue s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso l’azienda agricola San Lorenzo società semplice di P.A. in liquidazione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso presentato.
In vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il decreto reiettivo del reclamo che, a sua volta, ha respinto l’istanza di fallimento non è idoneo al giudicato e non è, dunque, ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, posto che, oltre a non essere un provvedimento definitivo, non ha neppure natura decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del diritto al fallimento del proprio debitore (v. Cass. 5069/2017, Cass. 20297/2015, Cass. 6683/2015, Cass., Sez. U., 26181/2006).
L’inammissibilità dell’impugnazione esime dall’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021