Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16345 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.03/07/2017),  n. 16345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18743-2012 proposto da:

ASFALTI TOTARO S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO

SPEZIALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/08/2011 R.G.N. 587/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 14.4-11.8.2011 la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti, che aveva integralmente accolto la opposizione proposta dalla società ASFALTI TOTARO srl avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero della contribuzione non versata per indebita fruizione degli sgravi previsti dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, (complessivi Euro 472.523,00, comprensivi di somme aggiuntive ed interessi). Per l’effetto, il giudice dell’appello ha accolto la opposizione unicamente quanto alla prescrizione dei contributi maturati fino al giugno 2000 (con relativi accessori) ed al regime delle sanzioni applicabili ai crediti accertati successivamente al 30.9.2000;

che avverso tale sentenza la società ASFALTI TOTARO srl ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) spa, con controricorso;

che il P.G. in data 3.2.2017 ha chiesto rigettarsi il ricorso;

che la società ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la società ricorrente ha denunziato:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. a) e b); ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza o del procedimento nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La società ha evidenziato che non erano contestate le seguenti circostanze di fatto: la avvenuta acquisizione, in forza di affitto, di un ramo di azienda della società T.L. & C sas e di cinque rapporti di lavoro, per i quali non erano stati richiesti sgravi; la successiva assunzione di quattordici lavoratori, con costituzione di rapporti di lavoro nuovi e diversi da quelli trasferiti; lo svolgimento da parte della società ASFALTI TOTARO srl di attività diverse da quelle della sas; il mancato subentro della srl, società di nuova costituzione, nei lavori in corso della sas; la effettuazione da parte della ASFALTI TOTARO srl di rilevanti investimenti successivamente all’affitto della azienda; la diversità della sede legale e degli amministratori delle due società. Ha dedotto che tali elementi dimostravano la novità della azienda e che la condizione ostativa al godimento del beneficio contributivo di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. b), sussisteva soltanto in caso di prosecuzione della attività esercitata dalla precedente impresa (circostanza non ricorrente nella fattispecie di causa) e non per il solo fatto della acquisizione di un ramo della sua azienda;

– con il secondo motivo:ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. a) e b), nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la corte di merito ritenuto irrilevante come elemento di novità il fatto che fossero stati intrapresi lavori ulteriori rispetto a quelli svolti dalla precedente società ed erroneamente affermato,invece, che si trattava di mera “evoluzione” delle attività della passata gestione;

– con il terzo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza o del procedimento nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la corte di merito affermato che i dipendenti per cui si era richiesto il beneficio contributivo avevano continuato a lavorare, alle dipendenze della srl, sotto le direttive di alcuni dei precedenti responsabili della sas laddove nel verbale di accertamento dell’INPS (sulla cui base la causa era stata decisa, in assenza di attività istruttoria) era stato contestato l’utilizzo delle stesse attrezzature e degli stessi locali senza alcun riferimento, tuttavia, alle persone dei responsabili;

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;

che,infatti, i motivi, che possono essere congiuntamente trattati in quanto connessi- piuttosto che contestare la interpretazione ed applicazione da parte del giudice del merito delle norme di legge richiamate o denunziare vizi di attività del giudice determinanti nullità della sentenza – investono, nonostante la impropria qualificazione delle censure, la ricostruzione del fatto storico operata in sentenza ed, in particolare, l’accertamento della ricorrenza di una ipotesi di mero travaso di lavoratori dalla società T.L. & C sas alla società ASFALTI TOTARO srl, odierna ricorrente. Tale accertamento è denunziabile in sede di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio di motivazione. Sotto tale aspetto il motivo è infondato. La Corte territoriale ha logicamente fondato l’ accertamento sul rilievo che la società qui ricorrente, di nuova costituzione, aveva affittato il ramo di azienda della sas relativo alla produzione di conglomerato bituminoso, che la intera forza lavoro aziendale proveniva dalla sas ed aveva continuato a lavorare negli stessi locali e con le stesse attrezzature, che la attività della srl aveva assorbito quella della sas, seppure successivamente ampliandola. Rispetto a tali rilievi il primo ed il secondo motivo si limitano ad un’ inammissibile richiesta di nuovo esame circa il carattere dì novità della attività della srl rispetto a quella della sas, il terzo contesta un elemento di fatto – la identità anche dei soggetti incaricati come responsabili della produzione – in sè privo di decisività rispetto al complessivo iter motivazionale e, pertanto, inidoneo a determinare la cassazione della sentenza;

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che le spese vengono regolate secondo la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 4.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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