Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16344 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi,12 e domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.A., quale erede di P.O., rappresentata e

difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. Giuliani

Fabio, elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via

Simon Boccanegra n. 8;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 09/15/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 15, in data 29/01/2008, depositata

l’1 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 12590/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 09/15/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 15, il 29.01.2008 e DEPOSITATA l’1 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, relativa al periodo dal 1998 al 2001, censura l’impugnata decisione per insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

3 – Alle formulate censure, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la deduzione del vizio di motivazione “deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite)che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue”(Cass. N. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

4 – La decisione impugnata, nel caso, ha ritenuto insussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, avendo verificato che la contribuente aveva documentato l’insussistenza di “una organizzazione autonoma”, trattandosi di attività svolta senza l’ausilio di collaboratori e con beni strumentali di esigua entità.

Tali argomentazioni si collocano nel solco dei richiamati principi e non giustificano le prospettate censure, posto che la CTR, decidendo, e motivando nei termini, ha basato il decisum sul presupposto della insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, quindi con ragionamento, sul piano logico-giuridico corretto, ancor quando sintetico.

Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già considerati irrilevanti dai Giudici di merito, senza indicare i concreti elementi indice che si assumono pretermessi, ritenuti decisivi per indurre ad un diverso decisum, sembrano, allora, porsi in contrasto con i richiamati principi.

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons, Antonino Di Blasi”.

La Corte, Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato, che avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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