Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16344 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. un., 13/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/07/2010), n.16344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio legale VINTI &

ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINTI STEFANO, CORSINI

FEDERICA, per procura speciale del notaio dott. Roberto Cellina di

Milano, rep. 39072 del 20/05/10, in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 5744/2006 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 02/10/2006;

uditi gli avvocati Federica CORSINI, Barbara TIDORE dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso:

– che il dott. G.M. ha partecipato al concorso per notaio bandito con decreto dirigenziale in data 29 dicembre 2000;

– che nella relativa preselezione ha commesso un solo errore, non venendo ammesso alle prove scritte;

– che a seguito di ricorso al Tar Lazio e’ stato ammesso, con ordinanza cautelare, con riserva a tali prove;

– che a seguito del superamento delle prove scritte ed orali, con sentenza in data 6 agosto 2003, il Tar Lazio ha dichiarato l’improcedibilita’ del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– che a seguito di cio’, con decreto del Ministro della Giustizia in data 8 gennaio 2004, e’ stato nominato notaio;

– che contro la sentenza del Tar Lazio il Ministero della Giustizia ha proposto impugnazione davanti al Consiglio di Stato, che l’ha accolta con sentenza in data 2 ottobre 2006, ritenendo che:

a) non sussiste una causa di improcedibilita’ dell’appello a seguito della acquiescenza del Ministero della Giustizia, per avere dato esecuzione alla decisione di primo grado, in considerazione della esecutivita’ della stessa;

b) nella specie non e’ applicabile il D.L. n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis convertito nella L. n. 168 del 2005 (il quale recita:

“Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”), il quale riguarda le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneita’ dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio – o l’accesso alla quale -risultino regolamentati nell’ordinamento interno, ma non riservati ad un numero chiuso di professionisti;

– che contro tale decisione il dott. G.M. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi;

– che in relazione al ricorso e’ stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore:

rilevato:

che dei tre quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. i primi due (del seguente tenore:

“1) Sussiste una violazione della giurisdizione in generale, nella specie nello sconfinamento nella discrezionalita’ amministrativa, nelle ipotesi in cui il G.A. – con indebito ampliamento dell’oggetto del giudizio – si pronuncia su atti della P.A. diversi ed autonomi rispetto a quelli censurati ed adottati in tempo successivo a quello in cui il provvedimento impugnato ha esplicato i suoi effetti? Piu’ nello specifico, sussiste l’indicato sconfinamento, allorquando il G.A. sostituisca una propria ponderazione alla valutazione operata dalla P.A., circa la sussistenza dei requisiti per applicare una norma attributiva di un diritto soggettivo?”;

“2) Sussiste una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, nel caso in cui il G.A. statuisce sull’applicabilita’ in astratto di una norma, indipendentemente dalla riferibilita’ della stessa all’azione amministrativa, compiendo valutazioni in merito alla disposizione in se’, definendone in via generale l’ampiezza della sua portata, piuttosto che in riferimento all’atto censurato? Sussiste l’indicata violazione, allorquando, dunque, il G.A. si attribuisce compiti di interpretazione della legge svincolati dal suo compito di giudice della conformita’ alla legge della soluzione dei conflitti tra interesse pubblico ed interesse privato?), alla luce della giurisprudenza di questa S.C. si risolvono in una enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto del ricorrente (cfr. sent. 11 marzo 2008 n. 6420 e 8 maggio 2008 n. 11210), senza la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello in esame (cfr. sent. 9 maggio 2008 n. 11535), con conseguente inammissibilita’ delle questioni con riferimento ai quali sono stati formulati”;

– che, per il resto, con il ricorso si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’art. 4, comma 2 bis, cit., sarebbe applicabile anche al concorso per notaio;

ritenuto:

– che il motivo e’ inammissibile, in quanto l’eventuale errore nel quale fosse incorso il Consiglio di Stato nell’interpretare l’art. 4, comma 2 bis, cit., o la normativa in tema di svolgimento del concorso per notaio non comporta una questione di giurisdizione, con riferimento alla quale soltanto e’ consentito il ricorso alle Sezioni Unite della S.C..

P.Q.M. si ritengono sussistere le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

rilevato:

– che comunque le questioni prospettate sotto il profilo della giurisdizione nel ricorso sarebbero comunque inammissibili alla luce dell’orientamento inaugurato da questa S.C. con sentenza 9 ottobre 2008 n. 24883, in quanto non sono state sollevate nei precedenti gradi di giudizio;

– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita’, in considerazione della delicatezza delle questioni trattate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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