Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16344 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28714-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANIA MASSA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS), SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI

A.M. E A. SS;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5265/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 5/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. (OMISSIS), dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 5 agosto 2019, disattendeva il reclamo presentato dalla compagine debitrice, osservando che il rigetto di un’istanza di fallimento non preclude la presentazione di un nuovo ricorso in tal senso, non avendo il relativo decreto attitudine a passare in giudicato.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando due motivi di doglianza.

Gli intimati fallimento (OMISSIS) s.r.l. e società agricola Fratelli A.M. e A. s.s. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 e 117 Cost., dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato proposta dal debitore: la Corte di merito – in tesi di parte ricorrente avrebbe erroneamente valutato la preclusione derivante dal rigetto di una precedente istanza di fallimento fondata sugli stessi presupposti in fatto e in diritto, senza tener conto che nessuno dei motivi addotti dal creditore all’interno della seconda istanza costituiva un fatto nuovo rispetto a quanto era già stato oggetto di cognizione e decisione, in termini negativi, nell’ambito del precedente procedimento prefallimentare.

4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., e dell’art. 132 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto la sussistenza di uno stato di insolvenza basandosi sugli stessi elementi già giudicati inidonei, in occasione del precedente giudizio prefallimentare, a provare lo stato di decozione di (OMISSIS) s.r.l..

Il collegio del reclamo, inoltre, non avrebbe tenuto conto che la società, trovandosi in stato di liquidazione, non necessitava di liquidità ma soltanto di un patrimonio atto a soddisfare i creditori.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono il primo infondato, il secondo in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1 Il primo motivo e la prima parte del secondo motivo sono infondati perchè muovono, entrambi, da una premessa – costituita dal carattere irretrattabile della pronuncia di rigetto dell’istanza di fallimento – nient’affatto condivisibile.

E’ principio consolidato all’interno della giurisprudenza di questa Corte che tanto il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto non sono idonei al giudicato (tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi; si vedano in questo senso Cass. n. 5069 del 2017, Cass. n. 20297 del 2015, Cass. n. 6683 del 2015, Cass. n. 19446 del 2011, Cass. n. 21834 del 2009, Cass., S.U., n. 26181 del 2006, Cass. n. 15018 del 2001).

In termini generali la ratio dell’insegnamento è che l’istante non è portatore di un diritto all’altrui fallimento.

Tanto che non interessa neppure quale sia la ragione per la quale l’iniziativa di fallimento sia stata respinta (per motivi di rito, in base all’accertamento di circostanze di fatto od all’affermazione di principi di diritto; Cass. n. 19446 del 2011).

Quel che solo rileva è che il provvedimento, nella parte che pronuncia il rigetto, non può essere inteso come provvedimento che nega in concreto la sussistenza di un diritto al fallimento del debitore, posto che un simile diritto, nel sistema, non è astrattamente configurabile. Non interessa quindi se le domande proposte in questo procedimento ripercorrano, in fatto, la questione già dibattuta nella precedente sede fallimentare (nel senso escluso dalla Corte territoriale e contestato dall’odierno ricorrente), essendo comunque possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento anche sulla base di una prospettazione identica a quella respinta su istanza dello stesso creditore in precedenza attivatosi (Cass. n. 16411 del 2018).

5.2 Il profilo di censura relativo allo stato di liquidazione della società attiene invece ad una questione – comportante accertamenti in fatto che non è stata affrontata nella sentenza impugnata, sicchè la ricorrente avrebbe preliminarmente dovuto chiarire se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del reclamo (cfr., fra molte, Cass. n. 23675 del 2013).

6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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