Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16343 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8880-2019 proposto da:

R.R., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANZI, che li rappresenta e difende unita mente all’avvocato MARINA

REBESANI;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISTOLESE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.G. e R.R. hanno proposto ricorso articolato in due motivi per la revocazione della sentenza 10/01/2019, n. 471 della Corte di cassazione. G.M. si difende con controricorso.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

I ricorrenti hanno presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi del punto 2.4. del Protocollo di intesa tra Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 9 aprile 2020.

G.M. convenne davanti al Tribunale di Verona C.G. e R.R., esponendo che costoro, proprietari di una singola porzione di un fabbricato denominato (OMISSIS), avessero realizzato un nuovo corpo di fabbrica a distanza non legale dalla separata porzione di proprietà dell’attrice, costruzione della quale domandarono la demolizione. C.G. e R.R. si difesero dalla domanda di G.M. e proposero riconvenzionale per la demolizione di manufatti realizzati dall’attrice. Con sentenza del 29 maggio 2008, l’adito Tribunale rigettò la domanda di G.M. ed accolse in parte la riconvenzionale. Sul gravame formulato da G.M., la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza del 12 dicembre 2012, accertò che “il nuovo corpo di fabbrica – realizzato in (OMISSIS) – dai signori C.G. e R.R. è costruito in violazione delle norme del PRG del Comune di Verona, del regolamento edilizio e delle norme di attuazione della variante al PRG approvato con deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 750 in data 27.05.1975 con riferimento alle distanze tra edifici (10 m.) e dal confine (5 m.)”. La Corte di Venezia conseguentemente ordinò “la demolizione della nuova porzione di fabbricato di proprietà dei convenuti, per la parte costruita in violazione di tali norme, fino a riportare il fabbricato alla distanza di metri 10 dal fabbricato di proprietà dell’attrice; la demolizione non dovrà riguardare la parte di costruzione già esistente prima degli interventi edilizi dedotti in causa…, bensì solo quella nuova, indicata come “tinello” nella planimetria del CTU…”.

G.M. propose ricorso per cassazione in via principale, cui successivamente rinunciò, mentre C.G. e R.R. avanzarono ricorso incidentale articolato in tre motivi. La sentenza 10/01/2019, n. 471, della Corte di cassazione dichiarò l’estinzione del giudizio di legittimità, limitatamente al ricorso principale, e rigettò il ricorso incidentale, così argomentando con specifico riguardo all’impugnazione di C.G. e R.R..

(…) 2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 e dell’art. 15 del Regolamento e delle Norme di attuazione della variante al Piano regolatore generale del Comune di Verona, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). La corte d’appello ha ravvisato la violazione delle norme sulle distanze avuto riguardo al distacco, inferiore a quello minimo di dieci metri, fra il corpo di fabbrica realizzato dagli odierni ricorrenti incidentali, in ampliamento del fabbricato da essi acquistato, e il fabbricato della G.. A tale ricostruzione i ricorrenti incidentali obiettano che la corte non ha tenuto conto che “la nuova costruzione non può essere riferita solo alla porzione di immobile di proprietà C.- R., ma deve essere riferita anche al volume contemporaneamente edificato con la realizzazione del portico, e completamente unito con le restanti porzioni di immobile” (pag. 29 ricorso incidentale).

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento e delle Norme di attuazione della variante al Piano regolatore generale del Comune di Verona (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). I ricorrenti sostengono, in dissenso con l’interpretazione della norma regolamentare data dalla corte di merito, che la previsione di un distacco minimo dal confine non comporta l’impossibilità che due costruzioni possano essere unite o aderenti. Essi rimproverano inoltre alla corte di merito di non avere tenuto conto dell’esito positivo della pratica di condono.

Col terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 e dell’art. 15 del Regolamento e delle Norme di attuazione della variante al Piano regolatore generale del Comune di Verona.

I ricorrenti assumono che in corso di causa è intervenuta per la zona dove è ubicato il loro immobile una nuova disciplina urbanistica (delibere del Consiglio comunale di Verona) che aveva ammesso la costruzione in aderenza e l’applicabilità della prevenzione e, in ogni caso, aveva reso inapplicabile il prescritto distacco fra edifici nella zona in cui ricadeva il fabbricato delle parti in causa.

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

“In tema di costruzioni su fondi finitimi, il diritto di uno dei confinanti di edificare in prevenzione, e, correlativamente, il diritto dell’altro di realizzare il proprio fabbricato in appoggio od aderenza, secondo le previsioni degli artt. 874-877 c.c., trovano deroga nelle norme dei regolamenti locali quando esse fissino un distacco rispetto al confine, non anche, pertanto, quando si limitino a stabilire la distanza minima (Cass. n. 5474/1991; conf. n. 11899/1992; n. 27522/2011; n. 23693/2014). Si precisa che il criterio della prevenzione previsto dagli artt. 873,875 c.c. è derogato dagli strumenti urbanistici locali nel caso in cui questi fissino senza alternativa le distanze delle costruzioni dal confine e non anche quando pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, si consenta anche la costruzione in aderenza. In tale ipotesi, infatti, il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare ed erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine, ponendo il vicino che voglia a sua volta edificare nella alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza ovvero, se ciò non voglia, di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dal regolamento locale (Cass. n. 8231/1997). I ricorrenti non disconoscono la validità di tali principi ma sostengono che la imposizione di una distanza minima dal confine impedisce che il nuovo fabbricato sia costruito in aderenza o in unione, ma non vieta la contemporanea costruzione in aderenza su fondi finitimi.

Tuttavia l’obiezione trascura che, nella specie, la contemporanea edificazione ha riguardato il portico e l’ampliamento, non la porzione di fabbricato di proprietà della G. rispetto alla quale è stata accertata la violazione, che pacificamente preesisteva.

Pertanto la questione su cui occorre prendere posizione ai fini della decisione non è quella della possibilità di un’originaria edificazione contemporanea di due fabbricati in unione o in aderenza.

Invero con il motivo di ricorso si vorrebbe accreditare un’idea dal tutto diversa, e cioè che, posta la preesistenza di un fabbricato nel fondo vicino, si potrebbe edificare a distanza inferiore a quella minima a patto che si realizzino opere tali da unire, ex post, il fabbricato preesistente a quello di nuova edificazione, in modo da eliminare per questa via l’intercapedine che altrimenti si sarebbe creata fra i due fabbricati.

Ebbene – in presenza di una norma regolamentare che stabilisce un distacco minimo dal confine e che non consente, nello stesso tempo, la costruzione in aderenza o in appoggio siffatta possibilità non sussiste, come ha correttamente ritenuto la corte d’appello.

In questo caso, essendo la previsione regolamentare inderogabile dai privati (Cass. n. 12966/2006; n. 5016/2018), chi costruisce successivamente deve rispettare la distanza prescritta, perchè la imposizione di un distacco minimo dal confine rende inoperante il criterio della prevenzione e quindi impedisce che la nuova fabbrica possa essere unita a quella preesistente (supra).

Quanto all’ulteriore rilievo dei ricorrenti incidentali che, se realmente le costruzioni fossero state realizzate in violazione delle disposizioni regolamentari, la pratica di condono non si sarebbe perfezionata positivamente, esso non tiene conto del principio secondo cui “In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 873 c.c., il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall’art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici” (Cass. n. 3031/2009).

La decisione della corte d’appello, pertanto, è immune da censure.

4. Il terzo motivo è infondato.

Al riguardo va osservato che il dedotto jus superveniens, tale escludere l’illiceità della costruzione, nel caso specifico è costituito da delibere comunali, che non sono idonee a modificare la precedente disciplina urbanistica, costituendo solo il primo atto di un complesso iter amministrativo che si conclude soltanto con l’approvazione della variante del P.R.G. da parte della Regione (Cass. n. 20994/2013).

5. Il ricorso incidentale, pertanto, va rigettato (…).

Il ricorso per revocazione deduce l’errore addebitato alla sentenza n. 471/2019 quanto al portico costruito in aderenza al fabbricato G., che i ricorrenti assumono, sulla base della CTU e dei documenti esibiti, essere stato realizzato dalla medesima G. contemporaneamente all’edificazione del fabbricato C. ed a questo appoggiato, e non invece eretto dai signori C. e R.. In sostanza, l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza revocanda consiste nell’aver ritenuto che C.G. e R.R. avessero edificato anche il portico in aderenza alla porzione preesistente del fabbricato G., mentre tale manufatto era stato costruito dalla stessa signora G. contemporaneamente con la porzione invece realizzata dai ricorrenti, su cui la struttura del portico G. si appoggia.

Un secondo errore di fatto ravvisato nel ricorso per motivazione attiene al rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale nel giudizio R.G. n. 1021/2014, che culminò nella sentenza n. 471/2019, avendo la Corte di cassazione avuto una “falsa percezione della normativa citata”, dovendosi intendere il nuovo strumento di pianificazione urbanistica adottato dal Comune di Verona entrato in vigore il 13 marzo 2012.

I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

L’inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).

L’errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula, d’altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicchè pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

In particolare, C.G. e R.R. deducono che il prospettato errore di fatto consisterebbe nella valutazione delle risultanze istruttorie inerenti alla realizzazione del portico, che sarebbe a tutti gli effetti di proprietà della sola signora G. e sarebbe stato da quest’ultima costruito contemporaneamente all’edificazione dell’ampliamento del fabbricato C.. Tale assunto viene ribadito dai ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, dove si sottolinea che la sentenza revocanda “non considera che la proprietà G. include anche il portico”, portico “realizzato dalle proprietarie G.M. e S.L. contemporaneamente all’ampliamento del fabbricato C.”, come accertato dal CTU e come risultante dalla “descrizione dei luoghi” contenuta nel ricorso incidentale del giudizio di cassazione.

Ora, nella sentenza revocanda non si rileva alcuna falsa percezione al riguardo, in quanto la stessa ha piuttosto affermato che la “contemporanea edificazione” avesse, appunto, “riguardato il portico e l’ampliamento”, mentre la violazione delle distanze legali è stata accertata con riferimento alla “porzione di fabbricato di proprietà della G…. che pacificamente preesisteva”. La stessa sentenza della Corte d’appello di Venezia, passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione, ha accertato la violazione delle distanze con riferimento al “nuovo corpo di fabbrica realizzato in (OMISSIS) – dai signori C.G. e R.R.”, ovvero di quella parte “nuova, indicata come “tinello” nella planimetria del CTU”, e di essa ha ordinato la demolizione “fino a riportare il fabbricato alla distanza di metri 10 dal fabbricato di proprietà dell’attrice”, escludendo dagli effetti della riduzione in pristino “la parte di costruzione già esistente prima degli interventi edilizi dedotti in causa”. La violazione della vigente prescrizione urbanistica del distacco minimo dal confine è stata dunque determinata già dai giudici del merito con riferimento alla preesistente consistenza della proprietà G., ritenendo lesiva l’edificazione della nuova porzione in ampliamento della proprietà C. – R., senza dar rilievo alla costruzione del portico in aderenza al fabbricato G.. In tal senso, il denunziato errore di fatto sulla proprietà del porticato e sugli autori della sua realizzazione, che nemmeno traspare nelle riportate affermazioni della sentenza revocanda, non rivela alcun nesso di causalità con la decisione resa, non denota i necessari caratteri della evidenza e della obiettività, non riguarda gli atti interni al processo di cassazione, quanto atti e documenti valutati già valutati dal giudice del merito, e dunque mira, piuttosto, a reintrodurre il “thema decidendum” originario, al fine di sollecitare una revisione del precedente giudizio di legittimità.

I ricorrenti, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, deducono che l’errore di fatto denunciato risulta dal contrasto tra la sentenza e la descrizione dei luoghi di causa esposta nel ricorso incidentale. Tuttavia, è evidente che l’errore revocatorio non può configurarsi per il contrasto tra la rappresentazione dei fatti contenuta in un atto di parte e la valutazione o il giudizio sugli stessi desumibili dalla motivazione della sentenza.

Circa l’ipotizzato errore sulla entrata in vigore del dedotto jus superveniens, è comunque inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione) (Cass. Sez. 6 – 5, 29/12/2011, n. 29922). D’altro canto, il ravvisato errore revocatorio consisterebbe, secondo i ricorrenti, nell’aver la sentenza n. 471/2019 trascurato che l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale di Verona, con l’adozione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi, era stata disposta con delibere del Consiglio Comunale e che l’iter si era concluso con la pubblicazione nell’Albo Pretorio in data 27 febbraio 2012. In proposito, la Corte di cassazione, nella sentenza revocanda, aveva deciso richiamando l’interpretazione dettata da Cass. 13 settembre 2013, n. 20994, secondo cui, in tema di distanze legali, la disciplina meno restrittiva, la cui sopravvenienza può legittimare la costruzione originariamente illecita, non può consistere in una semplice delibera del consiglio comunale, atteso che questa non è idonea, di per sè, a modificare la disciplina urbanistica, costituendo il primo atto di un complesso iter amministrativo che si conclude soltanto con l’approvazione regionale della variante del piano regolatore generale. Nella memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, i ricorrenti sottolineano che entrambe le parti del giudizio di cassazione avevano allegato lo jus superveniens, costituito del Piano degli Interventi e delle Norme Tecniche Operative (N. T.O.), giacchè in vigore presso il Comune di Verona sin dal 13 febbraio 2012, dovendosi al riguardo far riferimento alla L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 18 in forza del quale il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale, e diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune. L’immediata applicazione dello jus superveniens avrebbe comportato la superfluità del “distanziamento minimo di 10 metri tra gli edifici nella zona della Città Storica, e tale previsione deve altresì applicarsi, ai sensi del capo 10 art. 99 delle NTO, alle Corti Rurali, quale è il complesso immobiliare ex (OMISSIS)”. I ricorrenti per revocazione insistono, dunque, nel prospettare non una svista su dati di fatto, che possa essere dedotta come errore revocatorio della Corte di cassazione, quanto un errore di diritto sull’entrata in vigore del nuovo piano regolatore comunale. Peraltro, la nuova disciplina giuridica della fattispecie, implicata dalla immediata applicazione dello jus superveniens, avrebbe dovuto comportare l’accertamento nel giudizio di cassazione di specifici elementi di fatto attinenti al complesso immobiliare oggetto di causa; sicchè comunque fa difetto il nesso immediato di necessità logica e giuridica tra quanto i ricorrenti assumono essere il fatto non percepito (l’entrata in vigore del Piano degli Interventi e delle Norme Tecniche Operative) e la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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