Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16343 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMIC ART SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del

ricorso, dall’Avv. Di Perna Nicola Walter, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Numitore, 15 int. 16M;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 214/26/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 26, in data 14/12/2006, depositata il

22 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.ro 7167 del 2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 214/26/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 26, il 14.12.2006 e DEPOSITATA il 22 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando la decisione di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo legittima la pretesa fiscale che assumeva a presupposto l’obbligo di imposta fondato sul vincolo della solidarietà prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di Registro su sentenza, è affidato a censure, con cui si deduce omesso esame e valutazione dell’eccezione di incostituzionalità del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 omessa motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione dell’art. 57 citato.

3 – L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.

4- I motivi di ricorso, così come formulati, vanno esaminati alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. n. 27387/2005, n. 12475/2004, n. 8632/2000).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con declaratoria di inammissibilità o rigetto per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte, vista la relazione, il ricorso, e gli altri atti di causa;

Considerato, in esito alla trattazione del ricorso, che il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso;

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA