Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16343 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22126-2013 proposto da:

D.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO, 43, presso lo studio dell’avvocato ROSALIA SORO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIETTA PUDDORI, MARIA

VALERIA FALCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARST S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER GIORGIO CORRIAS,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/07/2012 r.g.n. 416/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato SORO ROSALIA per delega verbale Avvocato FALCHI

MARIA VALERIA;

udito l’Avvocato PANGERMANO FRANCESCO per delega Avvocato

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Cagliari del 31.7.2002 D.A., dipendente dall’1 ottobre 1998 all’1 maggio 2000 della Azienda Regionale Sarda di Trasporti – ARST, con qualifica di conducente di linea a tempo indeterminato, agiva nei confronti del datore di lavoro per sentire accertare la illegittimità ed inefficacia del recesso comunicatogli con nota del 27 aprile 2000 per esito negativo della prova, in quanto intimato successivamente al decorso del periodo di prova – stabilito contrattualmente in dodici mesi – e configurante, pertanto, un licenziamento disciplinare, in violazione della relativa procedura.

Deduceva, altresì, la inesistenza del licenziamento perchè pronunziato da organo incompetente essendo prevista per i dipendenti di ruolo delle imprese esercenti servizi di linea in concessione la irrogazione della sanzioni da parte del consiglio di disciplina (L. n. 148 del 1931, art. 45, all. A e art. 54).

Il Giudice del Lavoro, con sentenza nr. 750/2010, rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza dell’11 luglio-26 settembre 2012 (nr. 383/2012), respingeva l’appello del D..

La Corte territoriale rilevava che il corpus di norme contenuto nel R.D. n. 148 del 1931 per gli autoferrotranvieri costituiva disciplina speciale, non abrogata dalla L. n. 604 del 1966, art. 10 (a tenore del quale il periodo di prova non può superare i sei mesi). Legittimamente pertanto nel contratto di assunzione era stato previsto un periodo di prova di mesi dodici, prorogabile di ulteriori sei mesi.

La azienda aveva tempestivamente manifestato la volontà di proroga del termine di prova con nota del 15 ottobre 1999, esprimendo il giudizio negativo maturato a quel momento ed invitando il dipendente a presentare la relativa richiesta.

Pretestuoso era l’assunto del dipendente che la comunicazione fosse stata recapitata a termine di prova già scaduto, giacchè dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale risultava che egli aveva frapposto notevoli ostacoli alla consegna della corrispondenza aziendale, rifiutando sistematicamente di riceverla presso la sede di lavoro ed ostacolando il recapito a domicilio, poichè non dava comunicazione in azienda dei frequenti cambiamenti della residenza.

Nella fattispecie, rifiutata la consegna a mani, la azienda aveva effettuato spedizione postale presso il luogo di residenza; la missiva, pervenuta all’ufficio postale tra il 16 ed il 18 ottobre era stata recapitata all’indirizzo nei giorni immediatamente successivi e – depositata in giacenza presso l’ufficio postale – era stata ritirata dal dipendente soltanto il giorno 2 novembre 1999.

Il rifiuto di ricevere la comunicazione sul luogo di lavoro già determinava il perfezionamento della comunicazione, che, comunque, doveva ritenersi avvenuta nel termine utile ai sensi dell’at. 1335 c.c..

Il dipendente aveva accettato per fatti concludenti, continuando a prestare servizio in assenza di contestazioni, il prolungamento della prova.

Prima della scadenza del periodo di prova, come prorogato, la azienda aveva legittimamente esonerato il dipendente dal servizio per mancato superamento della prova, ampiamente motivato con riferimento specifico ad una pluralità di comportamenti negativi del dipendente.

Analoghe difficoltà di consegna della comunicazione erano derivate dapprima dal rifiuto a riceverla a mani sul luogo di lavoro e poi dal fatto che la raccomandata, recapitata presso la residenza e presso altri tre indirizzi riconducibili al D., era rimasta in giacenza fino al 2 maggio 2000, benchè della giacenza il dipendente fosse stato informato sia telefonicamente che con apposito comunicato aziendale.

La comunicazione di esonero doveva ritenersi avvenuta con il rifiuto a riceverla da parte del destinatario o comunque alla data di consegna del plico all’ufficio postale per il recapito e, pertanto, tra il (OMISSIS).

Per la Cassazione della sentenza ricorre D.A., articolando otto motivi.

Resiste con controricorso la società ARST spa.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di tardività della impugnazione sollevata dalla Azienda controricorrente; la notifica della presente impugnazione si è perfezionata per il ricorrente alla data di consegna dell’atto di ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica, il 25.9.2013, nel rispetto del termine di impugnazione annuale – applicabile rettone temporis – scadente in data 26.9.2013.

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c..

La censura afferisce alla affermata tempestività della comunicazione di proroga della prova del 15.10.1999, che viene contestata sotto un triplice profilo:

1. Per avere affermato il perfezionamento della comunicazione in ragione del rifiuto frapposto dal dipendente alla consegna, senza accertare se il tentativo di consegna fosse stato compiuto da un soggetto effettivamente delegato dal datore di lavoro, nel luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro. Il teste escusso sul punto – sig. L.P. – aveva riferito che il D. si era rifiutato di ricevere la consegna delle comunicazioni aziendali per ragioni sempre diverse, talvolta affermando di essere fuori servizio. Inoltre dalla stessa deposizione testimoniale risultava la tenuta di un registro della corrispondenza in arrivo ed in partenza nonchè la annotazione sulla copia della comunicazione che restava in possesso dell’ufficio della avvenuta consegna al dipendente o del rifiuto di riceverla. Tali documenti non erano stati acquisiti in giudizio. In ogni caso la norma dell’art. 1335 c.c. non trovava applicazione quando era richiesto altro mezzo specifico di comunicazione; nella fattispecie ai sensi dell’art. 1 dell’allegato A al R.D. n. 148 del 1931 era previsto un ordine di servizio per portare a conoscenza del personale tutti i provvedimenti che lo riguardassero.

2. Per avere ritenuto recapitata all’indirizzo del destinatario la comunicazione di proroga in ragione del mero deposito della raccomandata presso l’ufficio postale laddove era necessaria a tal fine la immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta del destinatario del plico. Nella fattispecie mancava la prova che al dipendente fosse stato consegnato l’avviso di giacenza ed – anzi – lo stralcio del modello 28, rilasciato dall’ufficio postale di Sorgono, non riportava le diciture previste ed, in particolare, la indicazione “assente, lasciato avviso” (ma soltanto la annotazione che il plico era pervenuto all’ufficio di recapito in data 18.10.1999 ed era rimasto in giacenza sino al 2.11.1999).

3. Per avere ritenuto operante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cc. in mancanza della prova, di cui era onerato il mittente, che l’atto comunicato fosse pervenuto al suo indirizzo.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito nell’esercizio della sua funzione discrezionale di apprezzamento dei fatti materiali ha affermato:

– da un canto che il dipendente aveva rifiutato immotivatamente di ricevere a mani sul posto di lavoro la comunicazione aziendale del 15.10.1999;

– dall’altro che la successiva raccomandata, pervenuta all’ufficio postale competente nei giorni immediatamente successivi, era stata recapitata all’indirizzo dell’appellante. Sulla base di tale ricostruzione del fatto non sussiste il vizio denunziato di falsa applicazione dell’art. 1335 c.c..

La modalità dell’ ordine di servizio, prescritta dal R.D. n. 148 del 1931, art. 1 per i provvedimenti relativi al personale, attiene alla forma degli stessi provvedimenti e non anche al modo della loro comunicazione agli interessati, per il quale restano applicabili le disposizioni generali.

Le censure mosse attengono, piuttosto che alla applicazione della norma di diritto, alla ricostruzione del fatto materiale operata in sentenza, verificabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (ovvero attraverso la deduzione di un fatto materiale, decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, trascurato in sentenza).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame dei seguenti fatti decisivi:

a. Il telegramma del 3.11.1999, prodotto alla udienza del 31 gennaio 2003, nel quale egli inviava al direttore generale della azienda ARST la seguente comunicazione “visto art. 13, u.c. del reg. All. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 si conferma pertanto pianta stabile agente matr. (OMISSIS) D.A.”: tale documento attestava la sua volontà di non accettare la proroga della prova;

b. La esistenza di un registro di consegna delle comunicazioni a mani, di cui riferiva il teste L.P. e di cui la difesa, all’esito della deposizione testimoniale (udienza dell’8 marzo 2004), aveva immediatamente sollecitato la acquisizione (reiterando la istanza alla udienza del 7.6.2004)

c. Il modello 28 automatizzato rilasciato dall’ufficio postale di (OMISSIS), prodotto alla udienza del 17.7.2003 come allegato 11, dal quale non risultava la annotazione “assente, lasciato avviso”;

d. La esistenza del tabulati relativi ai turni di lavoro del D., dal cui esame risultava la impossibilità oggettiva di ritirare il plico prima del 2 novembre 1999, in ragione dei turni di servizio, della malattia, delle giornate domenicali e festive, salvo che per il giorno di ferie del 18 ottobre 1999, coincidente con la data di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.

Il motivo è infondato.

Sui punti sopra sintetizzati si osserva rispettivamente:

a. Il telegramma spedito dal dipendente non contesta la circostanza principale comunicata dalla azienda ovvero il mancato superamento della prova alla data della comunicazione; il ricorrente intendeva avvalersi,piuttosto, di una pretesa tardività della comunicazione, argomento, questo, ritenuto infondato dalla Corte territoriale con articolata motivazione, che non viene contrastata dai contenuti del telegramma;

b. Il giudice del merito, non dando riscontro alle richieste di esibizione, ha ritenuto non decisivi i documenti indicati dal teste L.P. – (registro consegne e copia della comunicazione rifiutata dal D., con annotazione dell’avvenuto rifiuto) e sufficiente alla prova, invece, la deposizione testimoniale; tale giudizio avrebbe dovuto essere positivamente contestato in questa sede con la allegazione di un fatto storico specifico non esaminato in sentenza, dimostrato dai documenti non acquisiti ed avente carattere decisivo, così come richiesto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile ratione temporis – e non già semplicemente dolendosi del mancato accoglimento delle istanze istruttorie aventi, per quanto rappresentato in ricorso, finalità esplorativa.

c. Il ricorrente omette di riprodurre il documento postale modello 28, in violazione del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 onde consentire alla Corte di apprezzare la sua decisività.

d. Analogo difetto di specificità si rileva quanto ai tabulati rappresentanti i turni di lavoro del D., che avrebbero dovuto documentare la sua impossibilità di ritirare il plico presso l’ufficio postale anteriormente al 2 novembre 1999.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 13, all. A, R.D. n. 148 del 1931.

Il motivo investe la interpretazione data dalla Corte territoriale alla comunicazione aziendale del 15.10.1999, relativa all’esito negativo della prova.

Assume il ricorrente che la nota aziendale conteneva un mero invito a richiedere la proroga della prova, in assenza di un giudizio di inidoneità, che avrebbe dovuto diversamente comportare – ai sensi dell’art. 13, all. A al R.D. n. 148 del 1931 – la immediata cessazione del rapporto di lavoro.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità quanto alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c., in quanto privo della riproduzione integrale del contenuto della comunicazione del 15.10.1999 onde consentire a questa Corte di apprezzare la esistenza del vizio denunziato.

Sotto il profilo dell’art. 13 R.D. n. 148 del 1931 il motivo è infondato.

La assunzione in pianta stabile del dipendente in prova, infatti, è prevista dalla norma evocata o in ragione del superamento del periodo di prova – con regolare delibera di nomina assunta dal direttore della azienda – ovvero quale effetto della assenza di ogni comunicazione del direttore della azienda nel termine di un mese dalla scadenza del periodo di prova: la prima eventualità è pacificamente esclusa; la seconda è stata ritenuta insussistente dalla Corte di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale di prudente apprezzamento dei fatti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. in relazione alla comunicazione di esonero del 27.4.2000.

Con il motivo si censura la sentenza sotto un duplice profilo:

a. per avere ritenuto perfezionata la comunicazione della lettera di esonero per effetto del rifiuto del dipendente a riceverla, senza accertare se il tentativo di consegna fosse avvenuto durante l’orario di lavoro e nel luogo di lavoro;

b. per avere ritenuto sufficiente al rispetto del termine di decadenza in caso di comunicazione spedita a mezzo del servizio postale la consegna del plico presso l’ufficio postale di spedizione.

a. Sotto il primo profilo va rilevata la inammissibilità del motivo, per ragioni sovrapponibili a quelle esposte in relazione al primo motivo; non viene censurata la applicazione delle norme di diritto da parte del giudice del merito ma la ricostruzione del fatto materiale operata nella sentenza, che avrebbe dovuto essere impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (id est: attraverso la allegazione di uno specifico fatto materiale non esaminato, acquisito al processo e decisivo).

b. La affermazione, in punto di diritto, della sentenza gravata – secondo cui il termine fissato per la comunicazione al dipendente dell’esito della prova è rispettato dal datore di lavoro con la mera spedizione della comunicazione – è priva di rilievo decisivo, con conseguente difetto di interesse della parte ricorrente all’esame della relativa censura. Dall’eventuale accoglimento del motivo non potrebbe derivare la cassazione della sentenza, in ragione, comunque, del perfezionamento della comunicazione di esonero per effetto del rifiuto del dipendente di riceverla.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio risultante dai documenti di causa, consistente nella sua estraneità ai fatti posti a fondamento del giudizio di esito negativo della prova.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente non riporta i contenuti della comunicazione di esonero del 27 aprile 2000;

si limita a fare riferimento ad un episodio del (OMISSIS), per il quale rinvia alla relazione di servizio ed a due contestazioni disciplinari, non meglio specificate, assumendo che le stesse siano successive alla scadenza del periodo di prova e, comunque, infondate. In particolare il ricorrente contesta l’addebito relativo ad un incidente stradale del (OMISSIS) sulla base di documenti prodotti alla udienza del 17 luglio 2003, di cui viene descritto per sintesi il contenuto.

Sarebbe stato invece onere del ricorrente – onde assolvere al requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – trascrivere integralmente il contenuto della comunicazione di esonero ed individuare per ciascuno dei fatti ivi riportati:

– il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso;

– il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente;

– il “come” e il “quando” tale fatto era stato oggetto di discussione processuale tra le parti;

– la sua “decisività” (in relazione non già alla nozione di giusta causa, prevista per la diversa fattispecie del licenziamento disciplinare ma al conseguimento della “voluta idoneità al servizio” ed al possesso “di qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio”, come previsto dall’art. 14, lett. a e b del regolamento allegato ad R.D. n. 148 del 1931, sull’esonero degli agenti in prova).

6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., per omessa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della statuizione di legittimità dell’esonero dal servizio.

Il motivo è infondato.

Il vizio di nullità della sentenza si ravvisa nei soli casi di materiale assenza o assoluta incomprensibilità della motivazione laddove la Corte territoriale ha affermato che il giudizio di mancato superamento della prova era giustificato da una pluralità di comportamenti negativi del dipendente. La motivazione è pertanto esistente ed espressa sicchè poteva essere censurata soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla omessa pronunzia sulla domanda di qualificazione della comunicazione del 27.4.2000 in termini di licenziamento e sulle connesse domande di impugnazione dell’atto di licenziamento.

Il motivo è infondato.

La domanda relativa al licenziamento è stata infatti implicitamente rigettata in ragione della pronunzia di tempestività e validità del recesso per mancato superamento del periodo di prova, ex se escludente la qualificazione dell’atto di recesso come licenziamento; affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. occorre, invece, che al giudice del merito siano rivolte una domanda o un’eccezione per le quali detta pronunzia sia necessaria.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione per violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2 ed art. 111 Cost..

Il motivo è inammissibile.

La censura non investe specifiche statuizioni della sentenza ma deduce un vizio, pretesamente autonomo, che deriverebbe dai vizi di legittimità denunziati nei precedenti motivi (dal numero 1 al numero 7) di ricorso.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

L’intervenuta ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio non è causa di esonero dal pagamento del contributo – e pertanto dal pagamento dell’ulteriore importo di cui al cit. art. 13 – ferma la prenotazione a debito dello stesso.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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