Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16342 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32220/2020 R.G. proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Landi,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Adriana Boscagli,

con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli, n. 8/a;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di

Salerno depositato il 24 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2021 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale di Salerno.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M., già convivente more uxorio con S.A., ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 337-ter c.c., dinanzi al Tribunale di Salerno, per sentir disporre l’affidamento del figlio F., nato dall’unione, ad entrambi i genitori, con il collocamento del minore presso essa ricorrente, la determinazione delle modalità di frequentazione con il padre e l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento non inferiore ad Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, nonchè di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie necessarie per il figlio.

Si è costituito il S., ed ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza per territorio del Giudice adito, sostenendo che la ricorrente aveva trasferito il minore, senza il consenso di esso resistente, da (OMISSIS), dove risiedeva il nucleo familiare, a (OMISSIS) (SA), dove abitavano i suoi genitori, in tal modo sradicandolo dal contesto in cui era sempre vissuto. Nel merito, ha chiesto disporsi l’affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con il collocamento dello stesso presso esso resistente, la determinazione delle modalità di frequentazione con la madre e l’imposizione a carico di quest’ultima dell’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 150,00 mensili, nonchè di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio.

1.1. Con decreto del 24 novembre 2020, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, affermando la competenza del Tribunale di (OMISSIS).

A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’affidamento ed il mantenimento dei figli spetta al giudice del luogo di residenza abituale dei minori, da identificarsi in quello in cui questi ultimi hanno consolidato una rete di affetti e relazioni tali da assicurarne un armonioso sviluppo psicofisico, con la conseguenza che, in caso di recente trasferimento, occorre una prognosi in ordine alla probabilità che la nuova dimora divenga l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti ed interessi del minore. Tanto premesso, ha rilevato che, sebbene la ricorrente avesse dichiarato di aver trasferito definitivamente la propria residenza a (OMISSIS), risultava pacifico che essa si era allontanata da (OMISSIS) soltanto nel mese di luglio 2020, ed ha pertanto escluso che, nel breve periodo di tempo trascorso da quell’epoca, la nuova residenza fosse divenuta l’effettivo, stabile e duraturo entro di affetti ed interessi del minore, rispetto al luogo in cui quest’ultimo era nato e vissuto, ed aveva frequentato anche l’asilo nido.

2. Avverso il predetto decreto la M. ha proposto istanza di regolamento di competenza, per un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il S. ha resistito con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premesso che, ai fini dell’individuazione del centro degli affetti e degl’interessi del minore, non può farsi riferimento al dato meramente quantitativo rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento o dalla durata del soggiorno, dovendosi invece verificare l’avvenuto consolidamento da parte del minore di una rete di affetti e relazioni tale da assicurare il suo armonioso sviluppo psicofisico, la ricorrente sostiene che, nell’identificare il predetto centro in (OMISSIS), il Tribunale non ha tenuto conto della tenera età del minore, il cui soggiorno in (OMISSIS) coincide con il periodo più significativo in termini di maturazione cognitiva e consapevolezza delle relazioni. Precisato che la scelta di trasferirsi nella predetta località, maturata all’insaputa del S. per timore di una sua reazione, è stata giustificata dall’intento di avvalersi della protezione e del supporto dei suoi genitori, nega il carattere temporaneo del trasferimento, affermando di aver chiesto l’iscrizione del figlio alla scuola dell’infanzia di (OMISSIS) e di aver trovato lavoro come medico in (OMISSIS), nonchè di aver ottenuto il trasferimento presso l’Università di (OMISSIS), ai fini del completamento dell’ultimo anno del corso di specializzazione in medicina generale.

2. Il ricorso è fondato.

In tema di affidamento dei figli e determinazione delle modalità di contribuzione al loro mantenimento, questa Corte ha ripetutamente affermato che la competenza ad adottare i relativi provvedimenti spetta al tribunale del luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui quest’ultimo ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, in tal senso deponendo, pur in mancanza di un’espressa disposizione, sia l’art. 709-ter c.p.c., ritenuto applicabile anche al di fuori delle controversie relative all’esercizio della responsabilità genitoriale che insorgano in sede di separazione o divorzio, sia le fonti Europee, e segnatamente il Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, che stabilisce il medesimo criterio ai fini della ripartizione della competenza tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale sui minori (cfr. Cass., Sez. VI, 20/07/2020, n. 15421; 15/11/2017, n. 27153). E’ stato altresì precisato che, ai fini dell’individuazione in concreto del luogo di residenza, in caso di trasferimento della dimora abituale, non può attribuirsi rilievo al dato meramente quantitativo rappresentato dalla prossimità dello spostamento rispetto alla data di proposizione della domanda o dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, richiedendosi invece un giudizio prognostico in ordine alla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà, e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. VI, 20/10/ 2015, n. 21285; 19/12/2013, n. 17746; 4/12/2012, n. 21750).

Tali principi sono stati puntualmente richiamati dal decreto impugnato, il quale, tuttavia, nell’applicarli non ne ha fatto buon governo, essendosi limitato, nell’individuare il luogo di residenza abituale, a conferire rilievo all’elemento indubbiamente più appariscente, rappresentato dall’intervenuto trasferimento del minore pochi mesi prima della proposizione della domanda, per volontà esclusiva della madre e all’insaputa dell’altro genitore, senza tener conto di altre circostanze, correttamente poste in risalto dalla ricorrente, idonee ad evidenziare l’intento di quest’ultima di fissare stabilmente la propria residenza e quella del minore nel proprio Paese di origine, abbandonando definitivamente (OMISSIS), dove risiedeva nel corso della convivenza con il resistente. In tal senso depongono infatti chiaramente non solo la circostanza che in (OMISSIS), dove la ricorrente ha trasferito la propria residenza, abitassero i suoi genitori, dai quali ella evidentemente si aspettava assistenza e sostegno nella crescita e nell’educazione del figlio, ma anche il fatto che in quella località ella ha provveduto ad iscrivere il figlio presso un istituto scolastico ed ha trovato una stabile occupazione come medico di base, oltre a prestare servizio di guardia medica nel vicino Comune di (OMISSIS). A fronte di tali elementi, palesemente contrastanti con un’ipotetica volontà di soggiornare solo temporaneamente nel proprio Paese di origine, in attesa di fare ritorno a (OMISSIS) o di fissare altrove la propria residenza, non può assumere alcun rilievo la maggiore durata del soggiorno del minore nella città in cui era nato, dovendosi tener conto della sua tenera età (circa diciotto mesi all’epoca del trasferimento), che verosimilmente gli aveva impedito d’instaurare fino ad allora significative relazioni sociali, destinate ad interrompersi per effetto del mutamento di residenza. Nella medesima ottica, devono ritenersi infine irrilevanti le vicende che hanno condotto alla cessazione della convivenza, contrassegnate anche dalla proposizione di una querela nei confronti del resistente, così come la prossimità del trasferimento rispetto alla proposizione della domanda giudiziale, non potendosi univocamente ravvisare in tale comportamento un espediente per sottrarsi alla competenza territoriale del Giudice precostituito per legge.

3. In definitiva, dev’essere esclusa la competenza per territorio del Tribunale di L’Aquila, con la dichiarazione di quella del Tribunale di Salerno, al quale la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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