Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16342 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27675-2013 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO

MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITT. EMANUELE II N.200, Presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SILVESTRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CEVA LOGISTIC ITALIA S.R.L. (già T.N.T. LOGISTICS ITALIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4195/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/06/2013 r.g.n. 3107/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’avvocato ROMEI ROBETO;

adito l’Avvocato PANZARELLA MARIA C1RISTINA per delega verbale

Avvocato CIRILLO ERNESTO MARIA;

udito il P.M. ic persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 24.6.13 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravarne di Telecom Italia S.p.A. contro la sentenza n. 25880/09 con cui il Tribunale partenopeo aveva – per quel che rileva nella presente sede dichiarato nulla la cessione, da parte della suddetta società a TNT Logistics Italia S.p.A., del rapporto di lavoro della dipendente M.A., non emergendo nella specie gli estremi di cui all’art. 2112 c.c.

Per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A. affidandosi a quattro motivi.

M.A. resiste con controricorso.

CEVA Logistics Italia S.r.l. (già TNT Logistics Italia S.p.A.) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione – sollevata dalla società – di difetto di interesse ad agire in capo all’odierna controricorrente.

La censura è infondata.

L’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l’intervento del giudice (cfr., ex anis., Cass. n. 16262/15; Cass. n. 13556/08; Cass. n. 17026/06).

Invero, già soltanto il rimuovere l’incertezza giuridica su chi debba considerarsi il vero datore di lavoro integra un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al dipendente (a prescindere da un immediato pregiudizio patrimoniale): basta che l’incertezza giuridica sussista. A sua volta tale incertezza può preesistere all’instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie: cfr., ex aliis, Cass. n. 13578/15; Cass. n. 4496/08; Cass. n. 13556/08 cit.; Cass. n. 3362/98; Cass. n. 3292/98; Cass. n. 1675/98).

Ad ulteriore dimostrazione della configurabilità dell’interesse ad agire per accertare quale sia la controparte d’un dato rapporto contrattuale si tenga presente che in altra ipotesi di cessione del contratto diversa da quella di cui all’art. 2112 c.c., cioè in quella generale disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e ss., è previsto che il contraente ceduto possa sempre opporsi alla cessione, anche a prescindere dal peggioramento o meno delle condizioni contrattuali o da altro concreto pregiudizio.

In altre parole, l’apprezzamento circa l’affidabilità del cessionario rispetto a quella del cedente è oggetto di una delibazione personale e autonoma del contraente ceduto, non surrogabile da quella del giudice.

2- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2112 c.c. e insufficiente motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto che l’omessa produzione degli allegati C, D, E da parte di Telecom Italia S.p.A. non consentisse di attribuire i caratteri dell’oggettività e della verificabilità alla generica indicazione dell’oggetto della cessione indicato nell’art. 4 del contratto di cessione: obietta a riguardo parte ricorrente che – invece – il contratto in questione, ritualmente depositato, è ben chiaro nell’individuare l’oggetto del trasferimento nelle “attività di magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione”.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè non trascrive per intero il contratto de quo nè lo indica, secondo quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, fra i documenti su cui si fonda il ricorso.

Nè a tal fine basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale documento sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ad es., Cass. n. 27228/14).

3- Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., comma 5, avendo la gravata pronuncia erroneamente ritenuto insussistente una preesistente e autonoma funzionalità del ramo d’azienda trasferito da Telecom Italia a TNT Logistic Italia (ora CEVA Logistics), trasferimento avente ad oggetto la “funzione logistica”; obietta a riguardo la società ricorrente che, qualora vi siano (come avvenuto nel caso di specie, ad avviso della ricorrente medesima) specifiche disposizioni organizzative, emanate dal cedente un anno prima della cessione, che individuino come autonoma l’attività poi ceduta a terzi, in virtù dell’art. 2112 c.c., comma 5 si è in presenza d’un valido trasferimento di preesistente autonomo ramo d’azienda.

Doglianza sostanzialmente analoga viene svolta con il quarto motivo, sotto forma di vizio di motivazione.

Tali motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

Si premetta che l’art. 2112 c.c. presuppone che vengano trasferiti – nella loro funzione unitaria e strumentale e non nella loro autonoma individualità – beni materiali destinati all’esercizio dell’impresa, ovvero strutture a tal fine organizzate (cfr., e pluribus, Cass. n. 16641/12; Cass. 19.8.2009 n. 18385; Cass. 6.6.2007 n. 13270; Cass. 12.7.2002 n. 10193; Cass. 17.10.2005 n. 20012).

E se è vero che un’azienda può comprendere anche beni immateriali (come l’avviamento), nondimeno non può ridursi solo ad essi, giacchè la sua stessa nozione (contenuta nell’art. 2555 c.c.) evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa (di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche, per quanto esigue).

Sempre in virtù dell’art. 2112 c.c., deve intendersi per ramo autonomo d’azienda, come tale suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità.

Ciò suppone – come questa S.C. ha più volte statuito (v., ex aliis, Cass. n. 19141/15; Cass. n. 8757/14; Cass. 13.10.2009 n. 21697; Cass. 9.10.2009 n. 21481; Cass. 1.2.2008 n. 2489; Cass. 6.6.2007 n. 13270) – una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (il requisito della preesistenza al trasferimento è espressamente previsto nell’art. 2112 c.c., comma 5 come sostituito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, comma 1) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento.

In altre parole, in virtù di costante insegnamento di questa Corte Suprema (cfr., per tutte, Cass. n. 8757/14 cit.), per ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. (anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32) deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità, il che presuppone, comunque, una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale meramente identificata dalle parti del negozio traslativo.

E’, quindi, preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici ovvero di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà del cedente e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità.

Ciò premesso, nel caso in esame i giudici del merito hanno accertato – con motivazione esauriente e immune da vizi logici o giuridici, in base ai documenti in atti e all’istruttoria testimoniale – l’inesistenza di autonomia funzionale dell’attività ceduta e, quindi, l’illegittimità del trasferimento della “funzione logistica” Domestic Wireline formalizzato il 27.2.03 e reso operativo il 1.3.03 fra la cedente Telecom Italia e la cessionaria TNT Logistic Italia (ora Ceva Logistic Italia).

Tale conclusione è stata argomentata dal rilievo che, in realtà, non tutta la logistica Domestic Wireline è stata ceduta, avendo la ricorrente operato lo smembramento del servizio logistica, conservando presso di sè una parte consistente dell’attività (il c.d. case management e la logistica di rete previo accorpamento della logistica business) e buona parte degli stessi lavoratori addetti alla logistica medesima, essendo stato ceduto il rapporto solo di alcuni di essi.

Sempre l’impugnata sentenza ha accertato che ogni prerogativa di carattere decisionale sulle scelte inerenti alla funzione operativa è rimasta in capo alla cedente, al punto che nello stesso contratto di fornitura di servizi logistici stipulato da Telecom e TNT contestualmente alla cessione del ramo d’azienda per cui è processo risulta che alla cessionaria non è stata riconosciuta alcuna discrezionalità in ordine all’organizzazione della gestione dei servizi che essa stessa doveva fornire a Telecom (e anche la contestualità fra cessione di ramo d’azienda e contratto di fornitura stipulato dalle medesime parti è un significativo elemento presuntivo, correttamente utilizzabile allorquando si debba valutare l’esistenza o meno degli estremi per applicare l’art. 2112 c.c.)

Infatti, la cedente ha contrattualmente imposto alla cessionaria tutte le proprie scelte in tema di concrete modalità di svolgimento delle attività di immagazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna dei materiali, al punto da trasferire solo determinate funzioni di magazzino, ma non anche le strutture fisiche nelle quali erano esercitate ed hanno seguitato ad essere svolte.

In altre parole, Telecom ha mantenuto presso di sè ogni potere decisionale e di controllo circa l’esecuzione delle funzioni affidate a TNT e le relative scelte strategiche, anche in relazione a quantità e qualità dell’approvvigionamento del materiale, del relativo trasporto e della sua allocazione presso i magazzini.

Lo stesso sistema informativo è rimasto quello della società cedente, che i lavoratori trasferiti hanno continuato ad utilizzare in base alle direttive generali e alle disposizioni anche di dettaglio impartite sempre da Telecom.

In sintesi, la gravata pronuncia ha accertato – con motivazione non censurabile in sede di legittimità – che quello trasferito non era un ramo d’azienda stabilmente organizzato, preesistente e funzionalmente autonomo, bensì un complesso eterogeneo di attività, beni e rapporti giuridici individuati al fine esclusivo e in funzione del progettato trasferimento.

L’obiezione della società ricorrente – secondo cui le disposizioni organizzative n. 23 del 23.1.02 e n. 30 del 19.2.02 avrebbero preventivamente creato quell’autonoma struttura aziendale poi oggetto di cessione l’anno seguente scivola sul piano dell’apprezzamento di merito e, soprattutto, è inidonea a confutare le affermazioni della sentenza impugnata, non tenendo conto del fatto che, ad onta di quanto enunciato dalla società medesima nelle proprie determinazioni, la cessione ha finito con il limitarsi ad un’entità tutt’altro che organizzata e autonoma di beni (pochi) e di lavoratori, in pratica dipendente sotto il profilo decisionale e funzionale – dalla stessa Telecom Italia.

Rebus sic stantibus, poco importa che identificazione e/o unificazione dell’oggetto della cessione siano – in ipotesi – avvenute circa un anno prima ad opera della cedente, perchè ai fini dell’art. 2112 c.c. la mera preesistenza dell’entità trasferita non basta se l’entità medesima viene creata ad hoc in vista del trasferimento e, soprattutto, se resta comunque sfornita di autonomia, come accertato dalla Corte territoriale nella vicenda in oggetto (oltre che in altre analoghe poi confermate da questa S.C. con sentenze n. 15701/15, n. 17683/14, n. 21503/14, n. 950/14 e con altre ancora).

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, spese da distrarsi in favore degli avvocati Francesco Silvestri ed Ernesto Maria Cirillo, dichiaratisi antistatari.

Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo a CEVA Logistics Italia S.r.l., che non ha svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco Silvestri ed Ernesto Maria Cirillo, antistatari. Nulla per spese riguardo a CEVA Logistics Italia S.r.l.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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