Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16342 del 03/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.03/07/2017),  n. 16342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1392/2012 proposto da:

FRASCARELLI IMPIANTI S.R.L. P.I (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA F. DE LUCIA 15, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IANNONE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE

PAUDICE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1528/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/12/2010 R.G.N. 1173/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 16.12- 28.12.2010 (nr. 1528/2010) la Corte d’appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Sulmona, che aveva accolto la opposizione proposta dalla società FRASCARELLI IMPIANTI srl avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero degli sgravi contributivi di cui la società opponente aveva usufruito negli anni 20032005 ai sensi della L. n. 448 del 2001; per l’effetto ha confermato la cartella opposta;

che avverso tale sentenza la società FRASCARELLI IMPIANTI srl ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che il PG in data 3.2.2017 ha richiesto dichiararsi il ricorso tardivo.

Diritto

CONSIDERATO

che la società ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha assunto che l’onere della prova circa la esistenza del credito posto in recupero cadeva a carico dell’INPS ed ha lamentato che erroneamente il giudice dell’appello aveva attribuito rilevanza di prova al verbale ispettivo benchè la società, pur non avendone l’onere, avesse dimostrato nel primo grado la ricorrenza dei presupposti del diritto allo sgravio ed in particolare la novità della impresa rispetto alla attività già svolta dalla società ELETTROMECCANICA FRASCARELLI snc (testi Z.D. e S.G., contratto di locazione dell’opificio, visura camerale);

– con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., per avere la sentenza negato il diritto alla agevolazione in presenza della prova dei relativi presupposti.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che, infatti, la sentenza impugnata è stata notificata ritualmente, ad istanza dell’INPS, al difensore costituito della società FRASCARELLI IMPIANTI srl in data 19 aprile 2011 presso la Cancellaria della Corte d’Appello di L’Aquila giacchè il difensore – che esercitava il patrocinio fuori dalla circoscrizione del Tribunale di assegnazione (Tribunale di Sulmona) – non aveva eletto domicilio, R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82, nel Comune di L’Aquila, sede del giudice dell’appello (cfr. Cass. civ. S.U. sent. 10143 del 20/06/2012); la richiesta di notifica del ricorso per cassazione è del 28 dicembre 2011, ben al di là del termine breve di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c.;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese vengono regolate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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