Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16341 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16341 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 9867-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GIARE CLAN SRL in persona del Procuratore legale pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO
POLACCO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARSANA MARIA giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 28/06/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 154/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 05/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il controricorrente l’Avvocato CONSALVI
CRISTIANA che deposita comparsa di costituzione come
nuovo difensore con procura notarile del Dott.
GIOVANNI FLORIDI Not. in ROMA il 21/12/2007 rep. n.
21266 racc. n. 14743 e nel merito si riporta agli
scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Giare Clan srl impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’awiso di rettifica parziale emesso ex art. 54, comma
5, dpr 633/72, con il quale l’Ufficio IVA di Roma 2 aveva rettificato la dichiarazione annuale IVA relativa
all’anno di imposta 1994, in quanto era stata indebitamente riportato a detrazione il credito dell’anno
precedente (1993) nonostante la relativa dichiarazione fosse stata presentata con un ritardo superiore ai 30
gg e fosse quindi da considerarsi omessa.

Con sentenza depositata il 5-3-2008 la CTR di Roma rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR
rilevava che l’art. 37, comma 6, dpr 633 del 1972, nel testo “ratione temporis” applicabile, stabiliva che,
come regola, le dichiarazioni IVA presentate con un ritardo superiore ai 30 gg dovevano considerarsi
omesse a tutti gli effetti, e precisava, come eccezione, che la dichiarazione tardiva poteva comunque
costituire titolo per la riscossione dell’imposta; pertanto, come naturale conseguenza della sua utilizzazione
per la riscossione dell’imposta, doveva attribuirsi alla dichiarazione tardiva anche l’effetto di rendere
possibile il riconoscimento del credito esposto dal contribuente.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo;
resisteva la società con controricorso.
In data 7-10-2010 la società depositava domanda di definizione lite fiscale pendente, ex art. 3, comma 2 bis
lett. b) d.l. 40/2010, ritenuta tuttavia irregolare dall’Agenzia in quanto presentata il 7-10-2010, e quindi
oltre il termine del 24-8-2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che non può procedersi alla definizione della lite ex art. 3, comma 2 bis D.L.
40/2010, convertito in L 73/2010, atteso che, come segnalato dall’Agenzia, la relativa istanza è stata
presentata dalla società contribuente in data 7-10-2010, e quindi oltre il termine massimo (24-8-2010)
previsto dalla detta disposizione.
Venendo, quindi, al merito, con unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione dell’art. 37 dpr 633/72, nel testo vigente “ratione temporis”, rilevava che,
fermo restando il principio generale secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione produceva
quale effetto che tale dichiarazione si doveva considerare omessa a tutti gli effetti, la “ratio” della su citata
norma era solo quella di consentire all’Ufficio, in caso appunto di dichiarazione tardiva, di disporre
comunque di un titolo per la riscossione dell’imposta che ivi risultava dovuta; di contro, sempre ai e
della medesima norma, la tempestiva presentazione della dichiarazione annuale costituiva lo strum

La CTP accoglieva il ricorso.

n9…144TEDA REGISTC,AZIONE
Al 7Wl.N3.1 DEL D.P.r-Z.
N. 131 TAB.
MATERIA. Uil;

indefettibile per ottenere, da parte del contribuente, il riconoscimento del diritto alla detrazione
dell’imposta.
Il motivo è fondato.
Non vi è, invero, alcun motivo per discostarsi dal consolidato principio di questa Corte, secondo cui “in
materia di I.V.A., il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione è
rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine

dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni costituisce titolo per la riscossione
dell’imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli altri effetti”, e quindi anche al fine del riconoscimento
del diritto alla detrazione (Cass. 14505/2001; v. anche Cass. 11737/2011; 19204/2006 e 17158/2005).
Alla stregua di detto principio va, pertanto, accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza; non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto (la presentazione tardiva della dichiarazione costituisce circostanza
pacifica), il giudizio può essere deciso anche nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla
società.
In considerazione del consolidarsi della su citata giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del
ricorso introduttivo, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite
relative ad entrambi i gradi di merito.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dalla società; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i
gradi di merito; condanna la società resistente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 30-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

di trenta giorni previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 633/1972, posto che, a mente di tale disposizione, la

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