Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16341 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

O.G., elett.te dom.to in Roma, al viale di Villa Pamphili

59, presso lo studio dell’avv. Salafia Antonio, dal quale è rapp.to

e difeso, unitamente all’avv. Roberto Scirocco, giusta procura in

atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Friuli V. Giulia n. 16/1/2008 depositata l’1/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. APICE Umberto, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da O.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Trieste n. 17/2/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998-2000. La CTR riteneva il reddito prodotto dal dott. O. – medico – non assoggettabile ad Irap in presenza di una struttura assai limitata e quindi priva dell’autonoma organizzazione. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 21/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. L’Agenzia ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. La decisione non avrebbe correttamente applicato tale norma nel negare la sussistenza dell’automa organizzazione solo in base a dichiarazioni dell’ O..

La censura è infondata. La motivazione della sentenza fa invero riferimento a documentazione prodotta dal ricorrente – libro dei cespiti ammortizzabili- ed ai dati risultanti dall’anagrafe tributaria, allegati dall’Agenzia.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe esaminato tutti i presupposti impositivi dell’Irap, evidenziati anche dall’Ufficio con l’atto di appello.

La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Come sopra detto la CTR ha motivato la propria decisione facendo espresso riferimento ai dati risultanti nell’Anagrafe tributaria allegati dall’Agenzia e risultanti alle voci RE 007 e R013. Vanno pertanto disattese anche le considerazioni espresse dall’Agenzia dell’Entrate con la propria memoria.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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