Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16341 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul procedimento iscritto al n. 30611/2020 R.G., promosso dal
Tribunale di Varese con decreto in data 27 novembre 2020, nel
procedimento vertente tra:
C.A., da una parte, e O.D., dall’altra, ed
iscritto al n. 1658/2020 V.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile
2020 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale CAPASSO Lucio, che ha chiesto
disporsi l’unione del decreto agli atti del procedimento relativo al
regolamento di competenza promosso con ordinanza del 21 ottobre
2020.
Fatto
RITENUTO
che con decreto del 27 novembre 2020 il Tribunale di Varese, investito del procedimento promosso da C.A. nei confronti di O.D., ha rigettato l’istanza, proposta dalla ricorrente, di determinazione dell’assegno dovuto dal resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori A. ed An.;
che, a fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato di aver promosso, con ordinanza del 21 ottobre 2020, regolamento di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., al fine di sentir dichiarare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria in ordine alle domande proposte dalle parti;
che per tale ragione il Tribunale ha riservato all’esito della decisione relativa al regolamento di competenza ogni determinazione in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento;
che la C. si è costituita con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che, nel rimettere gli atti a questa Corte, il Tribunale ha dichiarato di aver provveduto, nel sollevare il regolamento d’ufficio, a disporre, in via provvisoria ed urgente, in ordine all’iscrizione scolastica dei minori ed al ripristino della frequentazione degli stessi con il padre, al fine di evitare che il decorso del tempo possa arrecare ai minori un pregiudizio irreparabile;
che, nel rigettare la domanda di determinazione dell’assegno di mantenimento, il Tribunale ne ha invece escluso il carattere d’urgenza, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento provvisorio, rilevando che l’istante può contare sul sostegno economico della propria famiglia e sulle risorse economiche derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa;
che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, il decreto in esame non solleva alcuna questione di competenza, diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già proposta con l’ordinanza del 21 ottobre 2020, avendo il Tribunale dimostrato di non nutrire alcun dubbio in ordine al proprio potere di compiere atti urgenti, ai sensi dell’art. 48 c.p.c., comma 2, nelle more della decisione del regolamento d’ufficio, ed avendo conseguentemente rigettato l’istanza di determinazione dell’assegno di mantenimento, in ordine alla quale ha ritenuto che ogni valutazione restasse riservata al giudice che verrà dichiarato competente all’esito del regolamento;
che, come si evince dal dispositivo, la trasmissione del decreto a questa Corte ha avuto d’altronde luogo esclusivamente ai fini dell’unione agli atti del procedimento relativo al regolamento d’ufficio precedentemente proposto, il quale peraltro, come risulta da una verifica effettuata nei registri, non è ancora pervenuto in Cancelleria, con la conseguenza che, allo stato, nessun provvedimento dev’essere adottato al riguardo;
che la natura ufficiosa dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
PQM
dichiara non luogo a provvedere in ordine al decreto emesso dal Tribunale di Va rese.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021