Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16341 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18267-2011 proposto da:

L.A., C.E. (OMISSIS), effettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO ROMOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., P.I. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., P.i. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO RIZZO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.A., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4142/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/07/2010 r.g.n. 4714/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto principale,

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 luglio 2010, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva in parte la domanda proposta da L.A. nei confronti dell’Azienda Napoletana Mobilità – A.N.M. S.p.A., condannando la Società alla corresponsione in favore del medesimo delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al 5 livello di cui all’accordo nazionale del 13.5.1987 allegato A, da liquidarsi in separato giudizio, ed in relazione al lavoro straordinario prestato, per un importo di Euro 32.196,65. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, quanto al primo capo della domanda, non provato l’espletamento delle mansioni corrispondenti al rivendicato 3 livello e frutto di mero errore riconoscibile, stante l’inconferenza con le mansioni effettivamente svolte, il riconoscimento formale, poi revocato, del profilo di specialista tecnico amministrativo; quanto al secondo, superato il limite dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito per il personale addetto alle mansioni affidate al L..

Per la cassazione di tale decisione ricorre il L. affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, rispetto al quale il L. non svolge alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di classificazione del personale di cui al CCNL per gli autoferrotranvieri stipulato nel 1980, il ricorrente deduce l’erroneità dell’iter logico-giuridico posto dalla Corte territoriale a fondamento della pronunzia di rigetto della domanda principale del ricorrente, volta al riconoscimento del proprio diritto all’inquadramento nel 3^ livello della predetta classificazione per il periodo dal 1994 al 2001 e ciò per aver la Corte medesima proceduto alla valutazione delle mansioni svolte dal ricorrente sulla base di un apprezzamento meramente soggettivo della portata dei requisiti professionali indicati nella declaratoria generale di livello, in particolare di quello relativo alla complessità delle mansioni, prescindendo dall’ancoraggio ai criteri oggettivi di identificazione di quella portata, desumibili dai profili esemplificativi riportati in calce alla declaratoria medesima.

Con il secondo motivo, sotto una rubrica sostanzialmente identica, il ricorrente rivolge alla Corte territoriale la medesima censura in relazione all’iter logico-argomentativo da questa posto a fondamento della pronunzia di rigetto della domanda subordinata avente ad oggetto il riconoscimento giudiziale dell’inquadramento nel 4^ livello, evidenziando, in particolare, che i profili professionali esemplificativi della declaratoria di 5^ livello, poi riconosciuti dalla Corte territoriale spettante al ricorrente, non erano connotati dai contenuti professionali, pur ritenuti propri delle mansioni del ricorrente, in particolare quello relativo al controllo su altri lavoratori, rinvenibili nei profili professionali esemplificativi della declaratoria di 4^ livello.

Con il terzo motivo, la medesima violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale è predicata in relazione al convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla riconoscibilità, da parte del ricorrente, dell’errore commesso dalla Società nell’invio della comunicazione di attribuzione della qualifica di “specialista tecnico amministrativo” con parametro retributivo 193, per aver la Corte motivato tale convincimento sulla base dell’affermazione, non corrispondente alle risultanze del contratto collettivo, per cui quel parametro, invece, proprio ai sensi del CCNL, sarebbe stato di esclusiva spettanza del profilo di programmatore.

Con il quarto motivo, invece il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione e falsa degli arrtt. 1428, 1429 e 1431 c.c., l’erroneità del medesimo convincimento di cui sopra, in particolare rilevando l’incongruità dell’affermazione per cui la revoca dell’assegnazione del superiore inquadramento sarebbe intervenuta tempestivamente, tenuto conto della complessità organizzativa dell’Azienda datrice, del mancato assolvimento dell’onere probatorio, viceversa incombente all’Azienda medesima, in ordine alla sussistenza, riconoscibilità ed alla essenzialità dell’errore per l’inconsistenza dell’argomento a tal fine addotto, dell’omessa considerazione degli ulteriori elementi acquisiti agli atti, relativi, in particolare, alla ricorrenza di aspettative del ricorrente legittimate dalla modifica del sistema di inquadramento, alle proposte di avanzamento provenienti dai propri superiori, delle azioni giudiziarie intentate dal ricorrente al medesimo fine, ed anche della trattativa in tal senso intercorsa tra le parti a definizione di tali iniziative giudiziarie, elementi tutti attestanti, al contrario, l’inconfigurabilità dell’errore dedotto dall’Azienda.

Il primo motivo del ricorso principale deve ritenersi infondato atteso che il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non rispondenza delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente ai contenuti professionali propri del 3^ livello della classificazione del personale recata dal CCNL per gli autoferrotranvieri, lungi dal non aver attribuito rilievo, secondo la censura mossa dal ricorrente, alle esemplificazioni in calce alla relativa declaratoria, idonee, a detta del medesimo, a riflettere la valenza oggettiva del riferimento delle parti collettive al requisito della complessità delle mansioni, a quelle esemplificazioni, ed in particolare alla figura del “coordinatore movimento e traffico” opera un preciso richiamo, laddove motiva il disconoscimento del superiore inquadramento rivendicato con riguardo al mancato esercizio da parte del ricorrente di quelle funzioni di coordinamento di una unità organizzativa di base che, viceversa, nella esemplificazione citata, caratterizza la professionalità della figura.

Di contro, gli ulteriori motivi del ricorso principale, che, in quanto strettamente connessi, possono qui essere trattati congiuntamente, meritano accoglimento, risultando palesemente viziata da errore di fatto la motivazione su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla riconoscibilità da parte del ricorrente dell’errore che la Società datrice avrebbe commesso nel comunicargli, in coincidenza con il reinquadrarnento del personale seguito al rinnovo del contratto, l’attribuzione, con decorrenza I gennaio 2001, della figura professionale di Specialista tecnico/amministrativo, 2^ Area Operativa, parametro retributivo 193 ed alla legittimità della successiva revoca di tale inquadramento che, a detta della stessa Corte territoriale, si rivela superiore a quello poi dalla stessa riconosciuto nel 5^ livello della classificazione del personale del precedente CCNL, riferendosi tale motivazione alla circostanza, smentita sulla base di documentazione allegata agli atti e qui riproposta dalla quale risulta l’espresso riferimento anche alla figura dello Specialista tecnico/amministrativo, per cui il parametro retributivo indicato fosse di esclusiva spettanza del personale con qualifica di programmatore.

Il rilevato errore riverbera sulla legittimità della revoca, anche in considerazione della natura recettizia dell’atto unilaterale e del perfezionarsi dei suoi effetti all’atto del ricevimento della comunicazione da parte dell’interessato e dell’assenza di qualsiasi censura in ordine all’effettiva spettanza di tale nuovo inquadramento, non potendo ritenersi tale quella avanzata dalla Società con il ricorso incidentale, inteso a denunciare l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine al riconoscimento dell’inquadramento nell’originario livello 5^, superiore a quello dalla stessa attribuito al lavoratore, ricorso per di più qualificato dalla Società medesima come meramente condizionato, ovvero da tenere in considerazione solo con riferimento all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale avverso la decisione che limitava appunto a quel livello la pretesa del lavoratore, così da rifletterne la sostanziale acquiescenza alla pronunzia medesima.

Pertanto rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, vanno accolti i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale ed in relazione ad essi cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, accoglie gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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