Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16341 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.03/07/2017),  n. 16341

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21275/2011 proposto da:

COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI, C.F. (OMISSIS), O.R. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO GHERA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 335/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/03/2011 R.G.N. 187/2009 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato FRANCESCO GHERA per delega Avvocato EDOARDO GHERA;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e O.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante del citato Collegio, proponevano opposizione con separati ricorsi, poi riuniti, avverso la cartella esattoriale emessa dal Monte dei Paschi di Siena per contributi e somme aggiuntive relativi al periodo maggio 1991/gennaio 1999, derivanti da quattro rapporti di lavoro ritenuti dall’INPS subordinati. L’opposizione aveva ad oggetto anche l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Inps che condannava l’ O. al pagamento di una sanzione amministrativa per l’omesso versamento dei contributi.

Il Tribunale di Forlì rigettava entrambe le opposizioni e la sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Bologna, investita dell’impugnazione dal Collegio e dall’ O..

Proposto ricorso per cassazione da questi ultimi, con sentenza 9/4/2008, n. 9267, la Corte rigettava i motivi di ricorso afferenti alla natura subordinata dei quattro rapporti di lavoro; accoglieva parzialmente il quarto motivo nella parte in cui la Corte bolognese a) non aveva preso atto della riduzione delle sanzioni civili operata dall’Inps, e b) non aveva altresì esaminato l’eccezione di prescrizione dei crediti maturati prima dell’11 marzo 1994 sollevata dal Collegio; rinviava la causa ad altro giudice d’appello.

Entrambe le parti riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Firenze che, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza pubblicata il 25/3/2011, rideterminava il credito dell’Inps in Euro 93.084,52, oltre agli interessi legali, al cui pagamento condannava il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, compensando le spese di tutto il giudizio.

Contro la sentenza, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e O.R. ricorrono per cassazione, prospettando tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti, resiste con controricorso. Monte dei Paschi di Siena s.p.a. non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, il Collegio giudica il ricorso ammissibile, nonostante esso sia stato redatto con la tecnica, definita da questa stessa Corte, dell’assemblaggio e della spillatura (cfr. Sez. U., del 11/04/2012, n. 5698; Cass. ord. 22/11/2013, n. 26277).

I ricorrenti hanno riportato nella parte intestata al “Fatto e svolgimento del processo” l’intera sentenza del Tribunale di Forlì, la sentenza della Corte di appello di Bologna, il precedente ricorso per cassazione, con allegati i verbali delle udienze svoltesi dinanzi al Tribunale e la documentazione ivi prodotta, l’intera sentenza di questa Corte n. 9267 del 2008, entrambi i ricorsi in riassunzione depositati presso la Corte fiorentina; la memoria difensiva di costituzione (con appello incidentale) depositata dinanzi alla detta corte d’appello e quella dell’Inps, i verbali di causa relativi al giudizio di rinvio, stralci della consulenza tecnica d’ufficio con gli allegati contenenti il calcolo degli interessi, la sentenza della corte d’appello di Firenze in sede di rinvio, per giungere infine solo a pagina 178 a formulare i motivi del ricorso per cassazione.

1.1. E’ evidente che tali modalità di redazione del ricorso non rispondono al dettato normativo che vuole una sommaria esposizione del fatto: la norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è stata infatti ripetutamente letta da questa Corte nel senso che “ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che sì dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. U. 11/04/2012, n. 5698; Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass., ord. 16/1/2014, n. 784; Cass. 9/10/2012, n. 17168).

Tuttavia, nonostante il cospicuo numero dei documenti integralmente riprodotti, essi sono pur sempre facilmente individuabili ed isolabili, sì da rendere chiaro quale è stato l’iter processuale, quali sono state le ragioni della decisione e quali i motivi di censura. In definitiva, stralciando gli atti e documenti riprodotti, l’esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) è contenuta soltanto in nove fogli, spesso consistenti in poche righe (pagg. 2, 3, 14, 34, 88,94, 121, 150,158), i motivi dedotti sono indicati ed illustrati nelle pagine da 178 a 192, per un totale di quattordici pagine.

La riproduzione integrale degli atti può considerarsi estranea rispetto all’esposizione dei fatti che pertanto appare chiaramente individuabile e sintetica, mentre il rispetto del principio dell’autosufficienza del ricorso sarà da valutarsi in base agli ordinari criteri, motivo per motivo (in tal senso, Cass. 18/9/2015, n. 18363).

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, nonchè l’omessa motivazione e ritengono che nell’ipotesi in esame non si sia in presenza di un’evasione contributiva, bensì di una mera omissione, dal momento che i rapporti di lavoro erano stati regolarmente comunicati agli uffici competenti, erano stati pagati i compensi concordati, rilasciate le documentazioni a fini fiscali, e i lavoratori erano stati regolarmente iscritti alla gestione separata dell’Inps dal 1996. La Corte non aveva motivato il perchè aveva ritenuto sussistente l’evasione, nè aveva indicato gli elementi dai quali aveva tratto il suo convincimento. Nel secondo motivo si deduce anche la nullità della sentenza perchè, nel sottoporre i quesiti al consulente tecnico d’ufficio, la Corte avrebbe anticipato il suo giudizio, rigettando la richiesta di inserire il quesito inerente al diverso calcolo delle sanzioni.

2.2. Infine con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218-1224 c.c., nonchè l’omessa motivazione rilevando che nella determinazione del quantum la corte aveva incluso gli interessi moratori maturati anche durante il periodo di sospensione della esecutività delle cartelle impugnate, senza considerare che, con raccomandata del 30/3/2006, l’Inps aveva comunicato che durante il periodo di sospensione non sarebbero maturate le somme aggiuntive e che tale atto integrava una rinuncia.

3. I motivi, che si affrontano congiuntamente, sono inammissibili. Essi infatti prospettano questioni che non risultano affrontate nella sentenza rescindente di questa Corte, la quale ha devoluto al giudice del rinvio esclusivamente le due questioni suindicate (omessa presa d’atto da parte del giudice d’appello della rinuncia da parte dell’Inps di parte delle sanzioni e omesso esame dell’eccezione di prescrizione).

3.1. Le questioni inerenti alle modalità di calcolo delle sanzioni, e in particolare al regime applicabile, se connesso all’omissione o all’evasione contributiva previste, rispettivamente, alle lett. a) e b) della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, non risultano mai entrate nel thema decidendum. Erroneamente pertanto la Corte le ha esaminate, trattandosi di questioni non devolute al giudice del rinvio dalla pronuncia di questa Corte n. 9267/2008, ed ormai precluse dal giudicato.

3.2. Il giudizio di rinvio è, invero, un procedimento “chiuso”, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata; in esso, non solo è inibito alle parti di ampliare il “thema decidendum”, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacchè il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. Sez. U., 3/7/2009, n. 15602; Cass. 29/9/2014, n. 20474; Cass. 7/3/2011, n. 5381; Cass. 22/05/2006, n. 11939; Cass. 10/7/2002, n. 10046).

3.3. Peraltro, deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione del regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato pagamento di contributi non è oggetto di rilievo ufficioso: al riguardo, giova richiamare il precedente di questa Corte del 12/06/2007, n. 13728, secondo cui: “In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la deduzione del regime sanzionatorio introdotto con L. n. 388 del 2000 e, ancor prima, con L. n. 662 del 1996, che non abbia formato oggetto del giudizio di merito, non può essere proposta in sede di legittimità, nè la questione dell’applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come “quaestio iuris” che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare d’ufficio, ove l’atto d’appello abbia riguardato la legittimità o meno della pretesa dell’INPS e quindi anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente, e pertanto soggetta a preclusione ove non specificamente proposta”.

3.4. Le su esposte ragioni di inammissibilità valgono anche per la censura relativa alla presunta rinuncia dell’Inps agli interessi moratori, contenuta nella raccomandata del 30/3/2006, di cui non v’è traccia nella sentenza rescindente nè nella sentenza d’appello, senza che la parte abbia dedotto in quali termini, con quale atto e in quale fase del processo essa sarebbe stata introdotta e il documento depositato, e tale onere di deduzione si imponeva al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione (Cass. 18/10/2013, n. 23675).

3.4.1. Le censure mosse dal ricorrente, contestando in via diretta le statuizioni della sentenza impugnata, non sono dunque idonee (Ndr: testo originale non comprensibile) le statuizioni della pronunzia e non consentono a questo collegio l’esame dei vizi denunciati.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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