Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16340 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7536-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

22, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARTURI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il (OMISSIS), propone ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 115/2018 pronunciata il 9 gennaio 2018 dalla Corte d’Appello di Roma.

L’intimato C.M. non ha svolto attività difensive.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 1548 del 27 gennaio 2016, cassò la pronuncia resa dalla Corte d’appello di Roma n. 553/2010, la quale aveva rigettato il gravame avanzato dal (OMISSIS), contro la sentenza n. 253/2002 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali. L’opposizione del condomino C.M. era stata accolta in primo grado, in quanto il decreto ingiuntivo risultava emesso sulla base di rendiconto approvato dall’assemblea in assenza di valide tabelle millesimali. L’appello del (OMISSIS) venne respinto, ma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1548/2016, affermò che, pur ritenute la “pacifica assenza di una valida ed approvata tabella millesimale di ripartizione delle spese deliberate dall’assemblea condominiale”, e di conseguenza l’inidoneità della delibera assembleare “a comprovare nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria del Condominio”, il giudice del merito avrebbe comunque dovuto verificare “l’esistenza, validità ed efficacia della delibera in conformità del valore delle singole posizioni condominiali anche in assenza tabelle regolari”, ovvero se “la pretesa del Condominio era o meno conforme a criteri di ripartizione”, riaffermando il principio secondo cui “in tema di riparto di spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo condomino sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo ai valori delle singole quote di proprietà sono stabiliti dalla legge in subiecta materia, determinando egli stesso in via incidentale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi”.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio dall’appellante (OMISSIS), la Corte di Roma ha poi comunque rigettato l’impugnazione, affermando di essere “nell’impossibilità di procedere all’accertamento evidenziato dalla Corte di Cassazione in quanto l’omessa produzione del fascicolo di parte dei precedenti gradi di giudizio da parte del Condominio preclude in radice una qualsiasi delibazione in fatto della questione”, essendo comunque onere della parte depositare il proprio fascicolo.

L’unico motivo di ricorso del (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 165,166,169,345 e 347 c.p.c., richiamando i principi di “non dispersione della prova” in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e documentazione prodotta nella fase monitoria, e quindi assumendo l’esistenza al riguardo di un onere di acquisizione da parte dei giudici delle diverse fasi del giudizio di opposizione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi del punto 2.4. del Protocollo di intesa tra Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 9 aprile 2020.

Il Collegio, in via pregiudiziale, reputa che il ricorso sia inammissibile con riguardo ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Stando al principio enunciato da Cass. Sez. U, 10/07/2015, n. 14475, l’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, nella specie applicabile ratione temporis) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638 c.p.c., comma 3, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicchè, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (di seguito, Cass. Sez. 2, 04/04/2017, n. 8693). Ciò spiega, peraltro, la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d’ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell’opposizione, e tanto più il difetto di un obbligo di acquisizione d’ufficio da parte del giudice d’appello del giudizio di opposizione, essendo comunque onere delle parti allegare tale documentazione.

Nel sistema processuale il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza d’appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata. L’art. 394 c.p.c. reintegra, dunque, le parti nella stessa posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, vietando ad esse le formulazioni di nuove conclusioni e perciò anche la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, quando ciò non sia reso necessario dalla sentenza di annullamento. Non possono considerarsi nuovi, peraltro, neppure agli effetti dell’art. 394 c.p.c., i documenti allegati al ricorso monitorio, sicchè, ove depositati nel giudizio di rinvio, ben potranno essere ritenuti ammissibili.

Essendo, invero, l’appellante reintegrato nel giudizio di rinvio nella stessa posizione processuale che aveva nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, torna invocabile l’interpretazione costante offerta da questa Corte, secondo cui è proprio l’appellante tenuto a fornire la dimostrazione delle proprie censure, atteso che l’appello suppone una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, individuati ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perchè questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, senza che gli stessi possano, peraltro, qualificarsi come “nuovi” agli effetti dell’art. 345 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. Sez. L, 22/01/2013, n. 1462; Cass. Sez. U, 08/02/2013, n. 3033; Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11797).

La Corte d’Appello di Roma ha così affermato di non poter verificare la fondatezza del gravame avanzato dal (OMISSIS) avverso la sentenza n. 253/2002 del Tribunale di Roma, in mancanza del fascicolo di parte dei precedenti gradi, non riprodotto dinanzi ad essa. Le doglianze espresse al riguardo dal ricorrente sono smentite dall’orientamento giurisprudenziale che considera come il fascicolo di parte che l’attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l’altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., comma 1, e art. 166 c.p.c. (applicabili anche in appello a norma dell’art. 347 c.p.c.), pur essendo custodito, a norma dell’art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado, ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa. Invero, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, i fascicoli delle parti devono essere ritirati dalle medesime ed è esclusa la trasmissione di ufficio di essi alla cancelleria al giudice di appello, per effetto dell’art. 347 c.p.c., u.c., dovendo gli stessi, piuttosto, essere depositati a cura delle parti costituite in appello a ciò interessate (Cass. Sez. 2, 08/01/2007, n. 78; Cass. Sez. L, 12/04/2006, n. 8528; Cass. Sez. L, 06/07/2004, n. 12351; Cass. Sez. 2, 29/04/1993, n. 5061).

Ora, l’unico motivo di ricorso del (OMISSIS) si limita a richiamare quanto affermato in Cass. Sez. 3, 28/09/2018, n. 23455 (sulla quale ancora insiste la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2), sentenza che, peraltro, riguardava vicenda in cui l’appellato si era costituito nel giudizio d’appello, aveva poi ritirato il proprio fascicolo di parte ed omesso di depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, lasciando però nella disponibilità del giudice in fotocopia i documenti sui quali si fondava la sua pretesa, riconosciuta in primo grado (secondo quanto già chiarito, del resto, da Cass. Sez. U, 23/12/2005, n. 28498).

La censura è perciò carente sia del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, circa l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, funzionale alla comprensione ed alla verifica delle censure proposte, sia del requisite di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quanto alla specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

In particolare, il ricorrente non indica quali documenti, a sostegno della azionata pretesa di riscossione dei contributi condominiali, fossero stati prodotti, o in qualche modo ripristinati, nel giudizio di rinvio, nè se gli stessi fossero comunque rimasti nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, giacchè precedentemente acquisiti al processo.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, perchè l’intimato C.M. non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

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