Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16340 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16340 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 30929-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

VALENTI LUCA;

intimato

sul ricorso 1075-2008 proposto da:
VALENTI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato CERULLI

Data pubblicazione: 28/06/2013

IRELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAVALLUCCI EUGENIO giusta delega a margine;
– controricorrente con ricorse, mai dentale
condizionato contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
intimato

avverso la sentenza n. 122/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata 1’11/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CERULLI
IRELLI delega Avvocato CAVALLUCCI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di controllo effettuato in data 9-12-2003 da Funzionari dell’INPS di Arezzo presso un cantiere
ove Valenti Luca stava eseguendo lavori concernenti la realizzazione di un centro per anziani, veniva
individuato quale lavoratore irregolare tal Brizzi Giuliano, sicchè l’Agenzia delle Entrate di Pesaro, con
awiso notificato il 22-4-2004, procedeva ad irrogare nei confronti del Valenti -ex art. 3, comma 3, L 23-42002 n. 73- sanzione amministrativa pecuniaria per la complessiva somma di euro 45.859,32.

sanzioni, in quanto riteneva trattarsi di attività occasionale e non continuativa, senza elementi di lavoro
subordinato.
La CTR rigettava l’appello, affermando che, data la occasionalità e la non continuità del lavoro del Brizzi,
non vi erano sicuri elementi per ritenerlo lavoratore dipendente in nero.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a quattro motivi; resisteva con
controricorso il contribuente, che presentava a sua volta ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduceva — ex art. 360 n. 4 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 132 cpc, ritenendo la sentenza affetta dal vizio di “motivazione apparente”; al riguardo evidenziava
che la CTR aveva affermato che non vi erano sicuri elementi per ritenere sussistente un rapporto di lavoro
dipendente “stante la occasionalità e non continuità del lavoro”, ma non aveva in alcun modo spiegato da
quali elementi avesse tratto il proprio convincimento.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduceva -ex art. 360 n. 3 cpc- omessa motivazione in ordine ad
un fatto controverso, atteso che la CTR, nonostante l’Ufficio nell’atto di gravame avesse evidenziato la
presenza di tutti gli elementi tipici del rapporto di lavoro dipendente (soggezione del Brizzi alle direttive del
Valenti, compenso in relazione al tempo impiegato, proprietà delle attrezzature in capo al Valenti) nonchè
la redazione di un contratto di subappalto tra il Valenti ed il Brizzi in data 20-12-2003 successivamente alla
data della verifica, si era limitata ad affermare che il rapporto non era continuativo ed era occasionale.
Con il terzo motivo l’Agenzia deduceva —ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente e contradditoria motivazione in
ordine ad altro fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la CTR, quand’anche si volesse ritenere
che con la laconica motivazione di cui sopra avesse inteso condividere le argomentazioni del Valenti, aveva
negato la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente solo sulla base dell’iscrizione del Brizzi nell’albo
delle imprese artigiane e sulla breve durata (4 gg) del rapporto, elementi di per sè invece non significativi in
ordine alla questione in esame.

La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso proposto dal contribuente awerso il predetto awiso di irrogazione

Con il quarto motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 3
comma 3 d.l. 12/02 nonchè degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cc, rilevava che la CTR non aveva fatto
corretto uso del principio dell’onere della prova, atteso che, avendo l’Agenzia contestato al Valenti
l’impiego di un lavoratore dipendente, spettava al soggetto sanzionato provare l’insussistenza del rapporto
di lavoro o l’inizio del detto rapporto in data successiva a quella (presunta) del 1° gennaio di ciascun anno.
Con il ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, il contribuente deduceva violazione dell’art. 3,

di norma dichiarata incostituzionale, sulla base del costo del lavoro all’inizio dell’anno e senza considerare
il successivo sistema sanzionatorio più favorevole al sanzionato
Il primo motivo del ricorso principale è infondato, non sussistendo motivazione apparente.
Per condiviso principio di questa Corte, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc.
civ., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda owero la
motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio
decidendi” (Cass.161/2009).
Nel caso di specie la CTR, come sopra riferito, ha affermato che, data la occasionalità e la non continuità del
lavoro, non vi erano sicuri elementi per ritenere il Brizzi lavoratore dipendente in nero, ed ha quindi in tal
modo esposto (a prescindere dalla sufficienza di siffatta motivazione, oggetto dei successivi motivi di
censura) sia le ragioni sulle quali si era fondata la decisione sia la complessiva ratio decidendi della stessa.
Fondati sono, invece, il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale.
Al riguardo va, invero, rilevato che, a fronte delle specifiche contestazioni dell’Agenzia (v. verbale rapporto
ispettivo, testualmente riportato alle pagg. 1 e 2 del ric. introduttivo), non viene spiegato in alcun modo nè
perchè il rapporto di lavoro in questione viene ritenuto occasionale e non continuativo nè perchè un
rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, non possa avere natura di rapporto di lavoro
dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo del datore di lavoro; nessuna rilevanza decisiva possono di per sè avere, invece, al riguardo, in
senso contrario, l’iscrizione del Brizzi nell’albo delle imprese artigiane e la breve durata del rapporto.
L’accoglimento di detti motivi comporta logicamente l’assorbimento del quarto e del ricorso incidentale.
In conclusione, pertanto, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo e, in relazione ai detti motivi, va
cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Marche, diversa composizione, che
provvederà anche alla regolamentazione delle spese e dei compensi di lite relativi al presente giudizio i
legittimità.

comma 3, d.I.1272002, convertito in L. 73/2002, in quanto la sanzione irrogata era stata calcolata, ai sensi

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P. Q. M.
La Corte ‘rigetta il primo motivo di ricorso principale; accoglie il secondo ed il terzo; dichiara assorbiti il
quarto ed il ricorso incidentale; cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo
esame alla CTR Marche, diversa composizione, che prowederà anche alla regolamentazione delle spese e
dei compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 30-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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