Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16340 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 30069/2020

R.G., sollevato dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con

ordinanza in data 17 novembre 2020, nel procedimento vertente tra:

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

di Caltanissetta, da una parte, e G.G., dall’altra, ed

iscritto al n. 255/2019 V.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2020 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Francesca CERONI, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale per i minorenni di

Caltanissetta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su istanza del Pubblico Ministero, ha disposto l’apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. nei confronti di G.G., in qualità di genitore investito della responsabilità nei confronti della minore G.P., nata da una relazione con Z.L.E..

2. Nel corso del procedimento, la Z. ha proposto ricorso al Tribunale ordinario di Enna, chiedendo, ai sensi degli artt. 316-bis e 337-quater c.c., l’affidamento esclusivo della figlia, con l’esclusione del diritto di visita da parte del padre e l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 400,00.

Si è costituito il G., ed ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda, della quale ha chiesto il rigetto anche nel merito.

2.1. Con ordinanza del 9 luglio 2020, il Tribunale ordinario di Enna, dato atto della pendenza del procedimento promosso ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta dalla Z., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

3. Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Tribunale per i minorenni ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che, a seguito delle riforme introdotte dalla L. 20 dicembre 2012, n. 219 e dalla L. 28 dicembre 2013, n. 154, le competenze civili del giudice minorile risultano drasticamente ridimensionate, restando ad esso attribuiti i procedimenti de potestate, mentre la materia dell’affidamento dei minori e della determinazione dell’assegno di mantenimento spettano alla competenza del tribunale ordinario.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre dare atto dell’ammissibilità del regolamento d’ufficio, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte che ne esclude la natura di mezzo d’impugnazione, ravvisandovi piuttosto uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, anche interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, dell’affare, e riconoscendone pertanto la compatibilità con i procedimenti in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez. VI, 4/08/2011, n. 16959; Cass., Sez. I, 7/04/2004, n. 6892).

2. Nel merito, si osserva che, in tema di provvedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013) dev’essere interpretato nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni, a meno che non sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio di cui all’art. 316 c.c.: ove, infatti, le azioni volte ad ottenere la pronuncia dei predetti provvedimenti siano proposte successivamente a queste ultime domande, o anche congiuntamente, la relativa competenza spetta, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello (cfr. Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3490; 14/01/2016, n. 432; 26/01/2015, n. 1349). Tale competenza, avente carattere derogatorio rispetto a quella spettante in via ordinaria al giudice minorile, trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva esistente tra le predette domande, che determina l’attrazione di quelle relative ai provvedimenti ablativi e limitativi alla competenza del giudice investito della controversia inerente alla crisi del nucleo familiare, in tal modo soddisfacendosi l’esigenza di concentrazione delle tutele, volta ad evitare che in riferimento ad un’identica situazione conflittuale possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, e scoraggiandosi anche un’eventuale utilizzazione a fini dilatori o di disturbo delle azioni previste a tutela degl’interessi dei figli minori.

Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni possa essere attivato ad iniziativa del Pubblico Ministero, chiamato ad intervenire, ma con poteri d’impulso e partecipazione più limitati, anche nel giudizio di separazione o divorzio o in quello di cui all’art. 316 c.p.c., non incidendo tale differenza sulla identità delle parti del giudizio, coincidenti pur sempre con i genitori del minore al quale si riferiscono i provvedimenti richiesti, e ben potendo i diversi uffici del Pubblico Ministero porre in essere opportuni meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti (cfr. Cass., Sez. VI, 23/01/2019, n. 1866; 31/07/ 2018, n. 20202; 12/02/2015, n. 2833).

Contrariamente, peraltro, a quanto sostenuto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, essendo la competenza del tribunale per i minorenni circoscritta ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, l’applicazione dell’art. 5 c.p.c., che impone la prosecuzione dei relativi procedimenti dinanzi al predetto giudice, ove la domanda sia stata proposta anteriormente all’instaurazione del giudizio riguardante il conflitto familiare, non comporta anche l’attrazione di quest’ultimo alla competenza del giudice specializzato, neppure nell’ipotesi in cui, come nella specie, l’oggetto della domanda, proposta ai sensi dell’art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole: sebbene infatti, al pari di quanto accade nell’ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto, nell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell’affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (cfr. Cass., Sez. VI, 22/11/2016, n. 23768; 31/03/2016, n. 6249; 29/07/2015, n. 15971). In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall’art. 38 disp. att. c.c., la quale, nell’estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest’ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., in riferimento all’ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all’ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.

2.1. In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, il giudice competente a provvedere in ordine all’affidamento dell’unica figlia nata dall’unione ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonchè alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento della minore, dev’essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario di Enna. La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 330 e ss. c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, pur escludendo l’attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente infatti di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest’ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovrà proseguire dinanzi al Giudice cui è attribuita la relativa competenza.

3. La natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in ordine al procedimento promosso dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. e del Tribunale ordinario di Enna in ordine al procedimento promosso da Z.L.E. ai sensi dell’art. 337-ter c.c., disponendo la riassunzione di ciascun processo dinanzi al Giudice rispettivamente competente nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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