Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16340 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6306-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO MORDINI N.14, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MAURO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9125/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/03/2010 r.g.n. 2343/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato FIORILLO

LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma respingeva le domande proposte da S.F. nei confronti di Poste Italiane spa intese a conseguire pronuncia dichiarativa della nullità del termine apposto ai contratti stipulati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2002 per “sostenere il livello di servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 41 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002” e dal 16 giugno al 15 settembre 2003 “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapito, presso l’area (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto”.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello di Roma che dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto intercorso, accertava la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannava la società al pagamento, a titolo risarcitorio, dell’ammontare delle retribuzioni maturate dalla messa in mora (4/2/05) oltre accessori di legge dalle scadenze alla sentenza.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la spa Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., sollevata dalla parte intimata, sul rilievo che il mandato apposto a margine del ricorso per cassazione in quanto genericamente formulato, non fornisce elementi di certezza in ordine al riferimento alla sentenza in questa sede impugnata. Va infatti richiamato il principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, alla cui stregua “è validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (vedi Cass. 5/12/2014 n. 25725). Invero, l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato cosi conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, (anche) quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto di gravame (vedi ex aliis, Cass. 23/07/2015 n. 15538, Cass. 17/9/2013 n. 21205).

Nello specifico, la procura rilasciata a margine del presente ricorso, soddisfa i requisiti di specialità prescritti dai dettami dell’art. 365 c.p.c. come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non essendo necessarie ulteriori specificazioni oltre quella, validamente contenuta nell’atto, di conferimento al difensore, della procura a rappresentare e difendere la società Poste Italiane nel presente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

2. Con il primo e il secondo motivo, la statuizione della sentenza impugnata concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in esame, è stata censurata da Poste Italiane s.p.a. per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2; dell’art. 12 preleggi; dell’art. 1362 c.c. e segg. e art. 1325 c.c. e segg. nonchè per omessa ed insufficiente motivazione.

Viene dedotta l’erroneità della decisione concernente la carenza di specificità della clausola contrattuale giustificatrice del termine e l’omessa considerazione, nella valutazione della specificità della causale, degli accordi collettivi richiamati nel contratto di lavoro inter partes.

3. I suddetti motivi, che possono esaminarsi congiuntamente siccome connessi, risultano fondati, in base all’indirizzo dettato da questa Corte nella materia de qua. Come è stato più volte affermato e va qui ribadito, (v. Cass. 1-2-2010 n. 2279, Cass. 25-5-2012 n. 8286, Cass. 13-1-15 n. 343) “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr., in Particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C – 378/07 a C – 380/07, Kiziaki e altri nonchè sent. 22 novembre 2005, C – 144/04, Mangold), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

4. In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n.10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

5. Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai tini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.

6. In tal senso, vanno quindi accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri (il terzo ed il quarto, attinenti alla ripartizione dell’onere probatorio ed alla ammissibilità degli articolati strumenti probatori; il quinto, alla applicazione del cd. criterio elastico nella valutazione della clausola sostitutiva relativa al secondo contratto, il sesto ed il settimo relativi alle conseguenze economiche della nullità del termine, tutti conseguenti in ordine logico).

L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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