Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16340 del 03/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.03/07/2017),  n. 16340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10147-2015 proposto da:

S.N. C.F. SPDNZT57M61D257H, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato DANIELA GESMUNDO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ASTRAZENECA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GIAN CARLO PERONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA SOMA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1077/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/01/2015 R.G.N. 2078/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato COSTANTINI ALESSANDRO per delega verbale Avvocato

GESMUNDO DANIELA;

udito l’Avvocato PERONE GIAN CARLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da S.N. avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell’8 luglio 2011 avendone accertata la tardività.

2. La Corte territoriale, nel rilevare che la sentenza era stata notificata ai procuratori costituiti della convenuta in data 10 agosto 2011 e che successivamente, in data 23 agosto 2011, era stata notificata anche nel domicilio eletto, ha ritenuto che il termine per il deposito del ricorso doveva decorrere dalla prima delle due notifiche eseguite e che, dunque, alla data del 14 settembre 2011 si era già compiuto.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre S.N. con un unico motivo cui resiste con controricorso Astrazeneca s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 149 e 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale, falsamente percependo i fatti rappresentati dalle parti, dichiarato inammissibile il ricorso in appello erroneamente applicando il meccanismo di calcolo disciplinato dagli artt. 434, 149 e 155 c.p.c., e facendo decorrere dal 10 agosto 2011 invece che dal 19 agosto 2011 il termine di decadenza per la proposizione del gravame.

5. Il ricorso è inammissibile poichè denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quello che in realtà è un errore revocatorio da denunciare davanti alla stessa Corte di appello con il rimedio previsto dall’art. 395 c.p.c.. La doglianza svolta dall’odierno ricorrente è intesa infatti a contestare l’esatta percezione da parte della Corte di appello della data apposta sul timbro attestante la ricezione della notifica della sentenza di primo grado effettuata a mezzo del servizio postale (che si assume essere il 19 agosto e non il 10 agosto). Si lamenta evidentemente un errore di mero fatto e non anche di diritto. Ne consegue che, prima ancora che un error iuris sub specie dell’error in procedendo, ci si duole dell’errata percezione di un fatto che, dell’errore di diritto denunciato costituisce imprescindibile presupposto logico e che,pertanto, avrebbe dovuto essere fatto valere con il mezzo di impugnazione suo proprio, il ricorso per revocazione, e non con il ricorso per Cassazione (cfr. per delle applicazioni di tale principio Cass. 09/03/2011 n. 5573, 07/08/2009 n. 18121 e 14/03/2006 n. 5450).

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico della ricorrente soccombente. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA