Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1634 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1634 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 8578 — 2008 R.G. proposto da:
ORIGLIO PAOLO — RGLPLA56PO4F158T, rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avvocato Roberto Amagliani ed elettivamente domiciliato
in Roma, alla via Filippo Civinini n. 49, presso lo studio dell’avvocato Lunari.
RICORRENTE
contro
MILIO MARIA FELICIA — MLLMFL47S52H222L — e ORIGLIO AMALIA —
RGLMLA77M45F158S — entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a
margine del controricorso, dall’avvocato Raffaello Amorosi, entrambe elettivamente
domiciliate in Roma, alla via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell’avvocato Ettore
Paparazzo.
CONTRORICORRENTI
Avverso la sentenza n. 486 dei 25.10/5.11.2007 della corte d’appello di Messina,

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3 .3 /1 3

Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13 dicembre 2013 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Lara Lunari, per delega dell’avvocato Roberto Amagliani, per il
ricorrente;kta
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Carmelo Sgroi,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 31.3.2000 Paolo Origlio citava a comparire innanzi al tribunale di
Messina Maria Felicia Milio, coniuge superstite del padre, Calogero Origlio, e la sorella
consanguinea, Amalia Origlio.
Chiedeva, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della rinunzia all’eredità del
genitore, deceduto in data 21.11.1986, rinunzia da egli attore operata il 27.11.1986, che gli si
riconoscesse la qualità di coerede legittimo del padre e, quindi, che si procedesse alla
divisione dell’eredità del de cuius nonché si ordinasse alle convenute di rendere il conto della
gestione dei beni ereditari.
A sostegno delle esperite istanze deduceva che la rinunzia all’eredità doveva considerarsi
nulla o, comunque, inefficace, giacché effettuata nell’ambito di un accordo sostanzialmente
divisorio intercorso fra gli eredi legittimi di Calogero Origlio, ossia tra egli attore, il fratello
Fabio, la sorella consanguinea Amalia e la seconda moglie del padre, Maria Felicia Milio, ed,
in ogni caso, giacché operata a seguito e successivamente al compimento da parte di egli
attore di atti comportanti accettazione tacita o legale dell’eredità; soggiungeva che analoga
rinunzia era stata effettuata dal fratello Fabio e che, viceversa, le convenute avevano accettato
l’eredità.
Costituitesi, le convenute eccepivano l’intervenuta prescrizione del diritto dell’attore di
accettare l’eredità e, comunque, l’infondatezza nel merito delle avverse domande,
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che ha concluso per il rigetto del ricorso,

strumentalmente esperite onde contrastare l’azione da esse proposta al fine di conseguire il
rilascio di un immobile dal medesimo attore detenuto.
Con sentenza in data 14.9.2004 il tribunale di Messina rigettava le domande dell’attore e
condannava il medesimo Paolo Origlio a rimborsare alle controparti le spese di lite.
Interponeva appello Paolo Origlio, instando per la riforma della gravata sentenza.

Con sentenza dei 25.10/5.11.2007 la corte d’appello di Messina rigettava il gravame, così
confermando la statuizione di prime cure, e condannava l’appellante a rimborsare alle
appellate le spese del grado.
In particolare, disattesa previamente la reiterata eccezione di parte appellata di intervenuta
prescrizione del diritto dell’appellante di accettare l’eredità, la corte distrettuale, in relazione
al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto motivo di gravame e, quindi, ai fini del riscontro
dell’asserita accettazione tacita dell’eredità, idonea, a giudizio dell’appellante, in dipendenza
del principio semel heres, semper heres, a render nulla e, comunque, priva di effetti l’operata
rinuncia all’eredità, opinava per “la scarsa se non nulla rilevanza.., della escussa prova
testimoniale e la rilevanza contraria all’assunto attoreo della documentazione prodotta dalle
parti” (così sentenza d’appello, pag. 6); in relazione al primo motivo di gravame, ai fini cioè
del riscontro della valenza non meramente abdicativa o dismissiva, della rinunzia all’eredità,
la corte messinese opinava nel senso che “tutti gli esaminati elementi se, in sé considerati, non
valgono a costituire accettazione tacita o legale della eredità da parte dell’attore,
complessivamente considerati non valgono, con evidenza, ad escludere alla rinunzia
dell’attore all’eredità la tipica funzione abdicativa per ricollegarvi invece l’invocata
(dall’attore) funzione traslativa” (così sentenza d’appello, pag. 9); ed, altresì, soggiungeva
“che, anche secondo l’assunto dell’attore, nella specie non si avrebbe propriamente una
rinunzia traslativa comportante accettazione ai sensi dell’art. 478 c.c., ma una rinunzia

i(iv,p(AA-,

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Si costituivano e resistevano le appellate.

collegata ad una convenzione tra i chiamati alla medesima eredità (peraltro alcuni soltanto,
restando escluso il coniuge superstite) diretta a limitare, nei rapporti interni, l’efficacia della
rinunzia” (così sentenza d’appello, pag. 9).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Paolo Origlio, chiedendone, sulla scorta di
quattro motivi, la cassazione; con il favore altresì delle spese di ogni grado.

rigetto dell’avverso ricorso, con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorrente ha depositato in data 4.12.2013 memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto, previamente, che Maria Felicia Milio ed Amalia Origlio hanno, dapprima ed
invano, in data 30.4.2013, tentato la notificazione del controricorso alla via F. Civinini, n. 49,
di questa città, ove, presso lo studio dell’avvocato Fulvio Lunari, Paolo Origlio ha eletto
domicilio; indi hanno, in data 14.5.2008, atteso alla notificazione del controricorso presso la
cancelleria di questa Corte.
Più esattamente va precisato, per un verso, che all’indirizzo suindicato, alla stregua delle
dichiarazioni rese dal portiere dello stabile, l’avvocato Lunari è risultato sconosciuto, per altro
verso, che il tentativo di notifica nel domicilio eletto – siccome pretende l’art. 370, 1° co.,
c.p.c. – è stato inutilmente esperito – appunto – in data 30.4.2008, allorché, dunque, il termine
di venti giorni a decorrere dal dì – 10.4.2008 – di scadenza del termine ex art. 369, 1° co.,
c.p.c. per il deposito del ricorso ex art. 360 c.p.c. non era ancora giunto a compimento.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 102, 2° co., e 354, 1° co., c.p.c..
All’uopo adduce che il giudice dell’appello ha dato atto della mancata proposizione delle
iniziali istanze di egli ricorrente nei confronti del fratello Fabio, coerede e litisconsorte
necessario; nondimeno, sulla scorta di tale rilievo il medesimo giudice di seconde cure

)‘4,

4

Maria Felicia Milio ed Amalia Origlio hanno depositato controricorso; concludono per il

avrebbe dovuto applicare l’art. 354, 1° co., c.p.c. e rimettere la causa al giudice di primo
grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c. il
vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
controversia.

necessario al fine del decidere considerare nel loro complesso i comportamenti prima
atomisticamente vagliati e poi, del tutto immotivatamente, non ha proceduto a tale coordinata
disamina ed ovviamente non ha nemmeno spiegato (né avrebbe potuto sulla base di tale
premessa) le ragioni che imponevano il rigetto del primo motivo di appello” (così ricorso,

pag. 6);
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 1343, 1362, 2° co., e 1324 c.c. nonché degli artt. 476, 478 e 527 c.c..
All’uopo adduce che la corte di merito “ha attribuito rilievo decisamente negativo ed
ostativo… alla circostanza che alcune delle vicende (dalle quali si doveva trarre la predetta
nullità e/o inefficacia) si erano svolte a distanza di tempo dalla rinuncia medesima” (così

ricorso, pagg. 6 e 7) ; che “tuttavia tali assunti si pongono… in irrimediabile contrasto con
l’art. 1362 cpv c.c. (applicabile alla specie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1324…) in
quanto la norma dettata in tema di interpretazione del contratto impone di tenere conto del
comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione del contratto e, nel
nostro caso, posteriormente all’atto unilaterale costituito dalla rinuncia il quale doveva
necessariamente essere interpretato anche alla luce dei comportamenti successivi tenuti dal
dichiarante” (così ricorso, pag. 7) ; che “se la C.A. avesse osservato tale precetto non avrebbe
potuto non ritenere incompatibili con la rinuncia (e tali da paralizzarne l’efficacia e/o
pregiudicarne la validità) l’essersi l’Origlio attribuiti beni dell’eredità paterna e crediti

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All’uopo adduce che la corte messinese “in un primo momento ha ritenuto rilevante e

spettanti al de cuius, a prescindere dal momento in cui tali comportamenti si erano verificati”

(così ricorso, pagg. 7 e 8); che, “avuto riguardo all’accordo in ordine alla divisione dei beni
mobili provenienti dall’eredità paterna, che risulta per tabulas intervenuta tra i germani
Origlio…, deve essere argomentato che la collocazione cronologica non aveva e non ha alcun
rilievo ponendosi, al contrario, come parziale attuazione del più comprensivo accordo

soltanto un passaggio” (così ricorso pag. 8); che la riferita conclusione trova riscontro nel
letterale tenore della missiva in data 10.9.1994, missiva di cui né la Maria Felicia Milio né
Amalia Origlio avevano mai messo in dubbio e contestato, la paternità, il contenuto e la
veridicità; che “il Giudice di Appello.., avrebbe dovuto assegnare alla divisione dei beni
ereditari.., il valore che essa ha (e non può non avere) ai sensi dell’art. 476 c.c… Così
procedendo non si sarebbe potuto fare a meno di applicare il principio semel heres semper
heres dichiarando così inefficace la rinuncia all’eredità” (così ricorso pag. 9); che “nel
medesimo errore di prospettiva è poi incorsa la Corte messinese quando si è trattato di
valutare, ai fini della inefficacia e/o invalidità della rinuncia, il pagamento di £ 6.000.000
effettuato dall’odierno ricorrente in favore dello zio Giorgio Origlio…: ciò che andava
verificato è se il pagamento in questione è atto che non poteva che essere effettuato se non
nella qualità di erede” (così ricorso, pagg. 9 e 10); che “proprio la circostanza che nella specie
l’Origlio abbia adempiuto ad , dimostra al di là di ogni possibile dubbio che l’odierno
ricorrente si sia comportato proprio come il continuatore della personalità (anche e soprattutto
morale) del padre e quindi appunto nella qualità di erede” (così ricorso, pag. 10).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 112 e 116 c.p.c..

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divisorio intervenuto dagli eredi prima della rinunzia all’eredità e di cui quest’ultima era

All’uopo adduce che, in relazione alle deposizioni rese dai testimoni Tarpani e Origlio, la
corte di merito ha affermato che i medesimi testimoni “hanno confermato solo il versamento
da parte dell’attore allo zio Origlio Giorgio della somma di £ 6.000.000” (così sentenza

d’appello, pag. 6); che, nondimeno, in considerazione di quanto esplicitamente riferito dagli
stessi testimoni, “non può dirsi affatto (come argomentava già il giudice di primo grado) che

di £ 6.000.000 da Paolo Origlio allo zio Giorgio non sia stato prelevato dall’asse ereditario.
In realtà le sig.re Tarpani ed Origlio non hanno puntualizzato tale circostanza”; che, benché la
corte distrettuale, sin dall’atto d’appello fosse stata sollecitata a disporre la rinnovazione
parziale della deposizione testimoniale affinché tale circostanza fosse opportunamente
precisata, nulla ha statuito al riguardo; che “in tal guisa la Corte territoriale ha disatteso e
violato gli artt. 112 e 116 c.p.c. in quanto non ha accolto una istanza istruttoria certamente
rilevante e conducente, ma al contempo ha attribuito alla prova orale una portata che essa non
ha” (così ricorso, pag. 12).
Si reputa opportuno attendere congiuntamente al vaglio e del primo e del secondo motivo
di ricorso; entrambi, ancor prima che destituiti di fondamento, si svelano senz’altro
inammissibili.
E’ fuor di dubbio che il ricorso ex art. 360 c.p.c., a pena di inammissibilità, deve
contenere l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata
ed, altresì, che i medesimi motivi devono connotarsi alla stregua dei requisiti della specificità,
della completezza e della riferibilità alla decisione censurata (cfr., tra le altre, Cass.

17.7.2007, n. 15952).
Ebbene il riferimento che nella motivazione della censurata statuizione è dato rinvenire a
Fabio Origlio, fratello del ricorrente ed al pari di costui rinunziante all’eredità paterna,
“coerede e litisconsorte necessario in caso di nullità delle rinunzie” (così sentenza d’appello,

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le testi abbiano negato la circostanza che il denaro con il quale è stato effettuato il pagamento

pag. 10), è del tutto marginale, giacché si iscrive nel contesto di una più ampia
argomentazione a sua volta protesa, ad adiuvandum, a dar ragione della già riscontrata – alla
luce dei rilievi motivazionali che il giudice di seconde cure aveva in precedenza svolto infondatezza della pretesa azionata dall’appellante, attuale ricorrente.
In tal guisa il primo motivo non risulta in alcun modo correlato alla ratio decidendi.

del gravame, sol nell’evenienza in cui la sua personale rinunzia all’eredità paterna fosse stata
nulla ovvero inefficace, avrebbe – acquisito il riscontro dell’accettazione da parte sua
dell’eredità – assunto veste di erede e di litisconsorte necessario.
E, giacché non vi è motivo per negare validità ed efficacia alla sua rinunzia, ne consegue
che, siccome esattamente rimarcano le controricorrenti (cfr. pagg. 4 — 5 del controricorso),
Fabio Origlio, giusta il disposto del 1° co. dell’art. 521 c.c., è di certo estraneo all’eredità
relitta dal padre ed, al contempo, inesorabilmente collocato all’esterno e destinato a rimaner
all’esterno della presente vicenda giudiziaria.
Del tutto ingiustificato è, d’altro canto, l’assunto di parte ricorrente — di cui al secondo
motivo — a tenor del quale il giudice di seconda istanza non avrebbe atteso alla coordinata
disamina degli elementi di prova acquisiti né avrebbe dato conto delle ragioni atte a
giustificare il disposto rigetto del primo motivo di gravame.
Invero, siccome emerge patente dalla lettura del passaggio motivazionale concernente il
primo dei motivi d’appello, il giudice di secondo grado ha univocamente esplicitato che le
medesime circostanze in precedenza analiticamente scrutinate e reputate inidonee a dar
ragione dell’asserita — a giudizio di Paolo Origlio — accettazione tacita o legale dell’eredità
paterna, non valevano, in pari tempo, pur considerate l’una in combinazione con le altre, a dar
contezza del difetto, nella rinunzia all’eredità operata dall’appellante – attuale ricorrente della tipica funzione abdicativa, difetto idoneo a sortire l’effetto di cui all’art. 478 c.c..
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E’ innegabile comunque che Fabio Origlio, siccome ha correttamente rilevato il giudice

Propriamente ha opinato nel senso che le risultanze istruttorie, ancorché poste in
reciproca correlazione, non denotavano profili di contraddizione, sì che inducevano,
concordemente, al riscontro della sussistenza di una funzionalità meramente abdicativa.
Il motivo di impugnazione si risolve, dunque, nella prefigurazione di una censura del
tutto astratta, del tutto generica, priva di qualsivoglia concreto connotato di specificità.

prospettano e la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni codicistiche che parte
ricorrente ha inteso denunciare col motivo de quo agitur.
Al riguardo va posto in risalto che, alla stregua della prefigurazione che il medesimo
Paolo Origlio ha operato sin dal giudizio di prime cure, vi sarebbe stato margine perché la
rinunzia all’eredità che in data 27.11.1986 ebbe ad effettuare, potesse esser riconosciuta
inefficace e tamquam non esset, solo se ed in quanto si fosse, in primo luogo, acquisita
conferma del compimento da parte dello stesso ricorrente, ovviamente nell’esiguo lasso
temporale compreso tra il 21.11.1986, dì del decesso del padre, e il 27.11.1986, dì della
rinunzia all’eredità, di atti valevoli come accettazione dell’eredità a lui delata (invero,

l’indiscutibile operatività nel nostro sistema positivo del principio semel heres, semper heres
avrebbe reso vano, sterile il susseguente atto di rinunzia), solo se ed in quanto, in secondo
luogo, fosse stato possibile ascrivere la rinunzia del ricorrente nel solco delle astratte
prefigurazioni di cui all’art. 478 c.c., solo se ed in quanto, infine, fosse stata acquisita
conferma del compimento di atti rilevanti ex art. 527 c.c..
In questi termini si rimarca che più che correttamente il giudice di secondo grado ha
provveduto a verificare il riferimento cronologico delle risultanze istruttorie e ad acclararne
puntualmente la posteriorità rispetto alla data del 27.11.1986.
In questi termini si rimarca, al contempo, che è assolutamente fuor di luogo il riferimento
all’art. 1362, 2° co., c.c.. Quindi, che del tutto ingiustificatamente Paolo Origlio si duole del
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Destituito di fondamento è in ogni caso il terzo motivo di ricorso: in nessun modo si

fatto che la corte distrettuale ha reputato inidonee a vanificare la pregressa rinuncia
circostanze avvenute in epoca – per giunta significativamente — successiva al medesimo dì;
che del tutto ingiustificatamente si duole per l’asserita violazione del canone ermeneutico di
cui al 2° co. dell’art. 1362 c.c.; che del tutto ingiustificatamente si duole per l’obliterazione di
comportamenti da egli tenuti posteriormente alla rinunzia ex art. 519 c.c.; che del tutto

divisorio, invero, sol genericamente riscontrato in sede di merito; che del tutto
ingiustificatamente — e contraddittoriamente – pretende poi di collocare, per giunta nonostante
il difetto di qualsivoglia dimostrazione in tal senso (la corte distrettuale ha opinato nel senso

che dalla missiva in data 10.9.1994 è desumibile sol un generico e non meglio definito
accordo divisorio, accordo, comunque, insuscettibile di retrodatazione), “l’accordo divisorio
intervenuto dagli eredi prima della rinunzia all’eredità” (così ricorso, pag. 8).
D’altro canto, in relazione alla pretesa valenza traslativa della rinunzia, in quanto tale
rilevante — a dire del ricorrente — a norma dell’art. 478 c.c., la corte messinese, per un verso,
ha evidenziato che le risultanze istruttorie non deponevano chiaramente nel senso
dell’attribuzione al rinunziante, Paolo Origlio, a titolo di corrispettivo della rinunzia, della
divisione di alcuni ordinari beni mobili, per altro verso, ha reputato “inverosimile che la
attribuzione di alcuni ordinari beni mobili possa costituire corrispettivo della rinunzia ad
eredità comprendente alcuni immobili” (così sentenza d’appello, pag. 8).
In tal maniera la corte di merito non ha né errato nella individuazione della norma di
legge destinata se del caso ad operare nella fattispecie delibata, né ha errato nella
interpretazione della medesima norma di legge; la corte territoriale, più semplicemente, ha
opinato nel senso che, siccome riscontrata alla luce delle risultanze istruttorie, la fattispecie
sottoposta al suo vaglio non giustificasse l’operatività dell’art. 478 c.p.c..

)(Aiv\AM-i\

10

ingiustificatamente pretende di negar rilievo alla collocazione temporale dell’accordo

La corte cioè ha atteso ad un mero giudizio di fatto, a rigore censurabile ai sensi del n. 5)
del 1° co. dell’art. 360 c.p.c. (l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle

risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella
tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione: cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499), giudizio di fatto che, alla

propriamente censurato.
I rilievi svolti testé vanno puntualmente reiterati in ordine alla presunta violazione e falsa
applicazione dell’art. 527 c.c. e delle ulteriori disposizioni codicistiche asseritamente violate o
falsamente applicate in relazione al pagamento di lire 6.000.000 che Paolo Origlio ebbe ad
eseguire in favore dello zio Giorgio Origlio.
Il giudice di seconde cure, da un lato, ha opinato, in fatto, nel senso che “manca del tutto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 527 c.c., la prova della sottrazione o dell’occultamento da
parte dell’attore di beni mobili ereditari” (così sentenza d’appello, pag. 8); dall’altro,
ancorché abbia specificato che il pagamento inerisse ad una situazione giuridica non
trasmissibile agli eredi, ha correttamente opinato, in fatto, che non era stato acquisito
probatorio riscontro dell’esecuzione del pagamento con danaro prelevato dall’asse ereditario

(al riguardo cfr. Cass. 27.8.2012, n. 14666, secondo cui in tema di successioni per causa di
morte, un pagamento transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità, a
differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura
un’accettazione tacita dell’eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da
colui che agisce quale erede).
In verità tal ultimo giudizio di fatto è oggetto di censura mercé il quarto motivo di
impugnazione, con cui, segnatamente, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
112e 116 c.p.c..
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stregua delle argomentazioni sostanzianti il terzo motivo di ricorso, il ricorrente non ha

Nondimeno pur tal ultimo motivo è destituito di fondamento.
Invero, in aderenza all’insegnamento di questa Corte, non può che ribadirsi in questa sede
il principio per cui l’esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni
previsto dall’art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del
richiamo contenuto nell’art. 359 c.p.c., involge un giudizio di mera opportunità che non può

motivazione (cfr. Cass. 1.8.2002, n. 11436; Cass. sez. lav. 3.10.1995, n. 10371).
In ogni caso non può non sottolinearsi che il capitolo di prova in ordine al quale Maria
Cristina Tarpani e Maria Cristina Origlio sono state chiamate, in virtù dell’ordinanza assunta
in prime cure in data 22.5.2002, a rendere testimonianza, contemplava espressamente, alla
stregua della sua letterale formulazione (siccome testualmente riprodotta a pag. 11 del

ricorso) la circostanza del possibile l’utilizzo, ai fini del pagamento, di danaro proveniente
dall’asse ereditario.
Or dunque, se né l’una né l’altra testimone hanno riferito alcunché a tal specifico
proposito, benché abbiano fornito nel complesso risposte senza dubbio articolate (siccome

testualmente riprodotte a pag. 11 del ricorso), c’è da reputar che nulla sapessero al riguardo,
sicché correttamente la corte di merito ha disatteso l’istanza ex art. 257, 2° co., seconda parte,
c.p.c..
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti la
somma di euro 2.800,00 per compensi, la somma di euro 200,00 per esborsi.

12

formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

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