Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16339 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7169-2019 proposto da:

VI. VE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SIMONE MARIANI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO LOMBARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3329/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La VI.VE. s.r.l. in liquidazione propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 3329/2018 pronunciata l’11 luglio 2018 dalla Corte d’Appello di Milano.

Il (OMISSIS) resiste con controricorso.

La VI.VE. s.r.l. ottenne nei confronti del (OMISSIS), decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 54.692,94 a titolo di corrispettivo di appalto relativo all’esecuzione di lavori di manutenzione del manto di impermeabilizzazione dei boxes. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4918/2017 accolse l’opposizione proposta dal (OMISSIS) e revocò il decreto ingiuntivo. Proposto gravame dalla VI.VE. s.r.l., la Corte d’appello condivise la valutazione del Tribunale secondo cui il credito azionato in sede monitoria difettava di esigibilità al momento dell’ingiunzione di pagamento, alla stregua delle condizioni del contratto di appalto, stante la mancata approvazione dello stato di avanzamento lavori n. 8. Nel corso del giudizio di opposizione, tuttavia, l’appaltatrice aveva poi dimostrato la fondatezza della propria pretesa di pagamento, essendo sopravvenuta l’approvazione del S.A.L. n. 8. La domanda per il pagamento della somma di Euro 54.692,94 venne quindi accolta dalla Corte d’appello, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo già disposta in primo grado, con compensazione della metà delle spese del grado e condanna della VI.VE. s.r.l. al rimborso delle porzione residua, “visto l’esito del giudizio”.

Il primo motivo di ricorso della VI.VE. s.r.l. denuncia l’illegittimità del provvedimento di compensazione delle spese ed evidenzia l’insussistenza della soccombenza reciproca, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso della VI.VE s.r.l. denuncia l’omessa e/o errata statuizione sulla liquidazione delle spese di primo grado a seguito della riforma della sentenza del Tribunale, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di appello, allorchè – come avvenuto nella specie – riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 12/04/2018, n. 9064). Avendo, pertanto, la Corte d’appello di Milano riformato la sentenza del Tribunale impugnata, essa doveva intendere caducato, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., anche il capo della decisione di primo grado che aveva statuito sulle spese condannando l’opposta al pagamento in favore del (OMISSIS), e doveva perciò provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, e non limitarsi a regolare le “spese del grado” (Cass. Sez. 6 – 3, 24/01/2017, n. 1775).

Va poi considerato che l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un normale giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore, la quale deve essere accolta anche quando il credito, come nel caso in esame, sia divenuto esigibile soltanto in corso di causa: ne consegue che l’accertamento del difetto del requisito dell’esigibilità del credito fatto valere in sede monitoria, comunque seguito dall’accoglimento della domanda proposta dal creditore per effetto della sopravvenienza del titolo nel corso del giudizio d’opposizione, può avere limitata rilevanza al fine della liquidazione delle spese. In particolare, il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuta la propria pretesa, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto dell’iniziale inesigibilità del credito, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio, atteso che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio; pertanto, alla stregua dei principi di cui all’art. 91 c.p.c. e s.s., l’opponente, che pure risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, resta soccombente nel merito, e può essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (cfr. Cass. Sez. 2, 24/01/1979, n. 528; Cass. Sez. 1, 04/12/1997, n. 12318; Cass. Sez. 1, 21/03/1997, n. 2552; Cass. Sez. 2, 17/02/2004, n. 2997; Cass. Sez. 2, 10/09/2009, n. 19560; Cass. Sez. 6 – 1, 21/07/2017, n. 18125).

Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale procederà a regolare le spese processuali uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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