Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16339 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6694-2011 proposto da:

C.L., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6261/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2010 r.g.n. 8914/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato BUTTAFUOCO ANNA per delega verbale Avvocato FIORILLO

LUIGI;

udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto dei ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ed esponeva di aver stipulato con la società Poste Italiane due contratti in relazione ai periodi 1 giugno-30 settembre 1998 e 1 giugno-30 settembre 2000, per “far fronte alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre” ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. Poste del 26/11/94 come integrato dall’accordo 25/9/97.

Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità,del termine apposto a detti contratti, accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 1/6/98 o dalla data ritenuta più idonea, e condannarsi la società al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni dalla cessazione del rapporto sino alla sua ricostituzione.

Costituitasi in giudizio, la s.p.a. Poste Italiane sosteneva l’infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Il giudice adito respingeva le domande con pronuncia che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma la quale, a fondamento del “decisum”, poneva l’essenziale rilievo in base al quale con la clausola di cui all’art. 8 c.c.n.l. 1994, le parti sociali avevano ritenuto che l’assunzione di personale con contratto a termine sussistesse sempre nel periodo considerato (giugno-settembre).

Avverso tale decisione ricorre per cassazione la C. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria ex art.378 c.p.c.. e resistiti con controricorso dalla società Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione agli artt. 8 e 87 c.c.n.l. 1994 ed dell’art. 1362 c.c. e art. 2727 e segg.. Si evidenzia che con la scadenza del c.c.n.l. 1994 anche le disposizioni di cui all’art. 8 hanno cessato di avere efficacia, di guisa che le assunzioni a termine giustificate ai sensi della citata disposizione contrattuale, per “far fronte alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre”, dal 1-1-1998 sino al successivo contratto collettivo del gennaio 2001 non hanno più fondamento normativo. Si lamenta, quindi, che la Corte distrettuale abbia fondato la propria decisione sulla applicazione di norme non più vigenti invece di dichiarare d’ufficio, ex art. 113 c.p.c. la nullità del termine apposto al contratto perchè privo dello strumento derogatorio consentito dalla legge.

2. Con il secondo e terzo mezzo di impugnazione si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 degli artt. 1421, 2697 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994. Si stigmatizza la sentenza impugnata laddove ha affermato che l’unico presupposto per l’operatività della autorizzazione conferita dal contratto collettivo alla stipula di contratti a termine entro i limiti temporali giugno-settembre, sia costituito dalla stipula del contratto entro il predetto arco temporale, sul rilievo che non sarebbe stata disposta alcuna effettiva verifica del meccanismo causale. Erroneamente sarebbe stato ritenuto assolto da parte datoriale, l’onere di dimostrare l’effettività delle ragioni sottese alla apposizione del termine, alla stregua della mera ricorrenza dei requisiti di ordine cronologico, fissati dalla richiamata disposizione contrattuale collettiva.

3. I motivi, la cui trattazione congiunta è consentita dalla connessione che li connota, sono infondati.

Nei casi in cui il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i seguenti punti:

a) la previsione contrattuale collettiva autorizza l’apposizione del termine con riferimento alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” nel periodo giugno settembre;

b) il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. 28 febbraio 1987 n.56, art. 23. Tale disposizione, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

4. Da tali punti fermi questa Corte ha tratto una serie di conseguenze.

Oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2-3-2007 n. 4933), in base al principio della “delega in bianco” conferita dall’art. 23 I. 56/1987, ha anche più volte confermato (cfr. ad esempio Cass. 6-12-2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”. Sulla stessa linea, Cass. 4-8-2008, n. 21092, ha precisato che in tali casi “non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate dalla norma collettiva e neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori” (v. anche, Cass. n. 9577 del 2011).

5. Quanto alla tesi secondo cui la legittimità di questo tipo di clausole sarebbe delimitata temporalmente alla scadenza del contratto collettivo 26-11-94 – ed a prescindere da ogni questione di inammissibilità della censura per novità, come sollevata dalla società – essa è stata giudicata infondata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 1012-2009 n. 25934; Cass. 1/3/2011 n. 4990; Cass. 22-7-2015 n. 15371) che ha affermato, con orientamento da ribadirsi in questa sede, che l’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ha conservato la propria vigenza anche dopo la data (31 dicembre 1997) di scadenza del c.c.n.l. 26 novembre 1994, ed è rimasta pienamente applicabile, anche per i periodi feriali successivi, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo avvenuta nel gennaio 2001.

Ed infatti, a prescindere dal rilievo che l’accordo del 25 settembre 1997, nell’aggiungere l’ipotesi delle esigenze eccezionali fra le clausole legittimanti l’apposizione del termine, ha confermato la volontà congiunta delle parti stipulanti di ritenere tuttora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra cui quella dell’assenza per ferie, previste dall’art.8 del c.c.n.l. del 1994, è stato correttamente sottolineato che tale volontà di ritenere vigente quest’ultima ipotesi a prescindere da limitazioni di carattere temporale ha trovato esplicita conferma nell’accordo 27 aprile 1998 che estende al mese di maggio il periodo di ferie di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 (inizialmente fissato al periodo giugno – settembre).

6. Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.

Infine, per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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