Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16339 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/07/2017),  n. 16339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10028-2011 proposto da:

S.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CASSIANO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORETTA

BARLETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1404/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/11/2010 R.G.N. 1628/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16.11.2010, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di S.A. volta a conseguire la rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche e integrazioni, per i periodi di esposizione all’amianto;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.A., deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda giudiziale volta a conseguire l’invocata rivalutazione contributiva fosse soggetta alla decadenza di cui alla disposizione cit., pur non costituendo la rivalutazione una prestazione previdenziale in senso stretto;

che, con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, (conv. con L. n. 326 del 2003), e dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità della domanda giudiziale da lui proposta il 20.3.2007 nonostante l’avvenuta proposizione di altra domanda amministrativa in data 13.6.2005, successiva a quella del 10.12.1996;

che, con il terzo motivo, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della L. n. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, (conv. con L. n. 326 del 2003, art. 47), e dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, in relazione al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ritenendo contraria all’art. 3 Cost. un’interpretazione dell’anzidetto compendio normativo che precludesse a lavoratori non ancora pensionati, che pure hanno presentato la domanda entro il termine c.d. di salvataggio del 15.6.2005, di accedere al beneficio rivendicato;

che, con riguardo al primo motivo, si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari dì alcuna pensione, in ragione dell’ampio riferimento contenuto nella norma alle “controversie in materia di trattamenti pensionistici” (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 7934 del 2014, 13398 e 15078 del 2016); che, con riguardo al secondo motivo, è sufficiente richiamare l’ulteriore e parimenti consolidato principio secondo cui la, proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, dato che a ciascun lavoratore esposto all’amianto sì applica un unico regime dei benefici contributivi, non due, ed è dunque rispetto all’unico regime applicabile che va riguardata la questione della decadenza o meno dalla domanda intentata per conseguirlo (così da ult. Cass. n. 4707 del 2016), tanto più che, diversamente argomentando, verrebbe ad essere frustrata la finalità dell’istituto, che è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sul bilancio dell’ente previdenziale (cfr. da ult. Cass. n. 311 del 2016);

che la questione di legittimità costituzionale sollevata con il terzo motivo è già stata ritenuta manifestamente infondata in relazione al carattere aggiuntivo del beneficio soggetto a decadenza e alla ragionevolezza del termine entro il quale dev’essere proposta l’azione giudiziale (cfr. Cass. n. 6382 del 2012 e, più recentemente, Cass. n. 22948 del 2016); che il ricorso, conclusivamente, dev’essere rigettato, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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