Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16338 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16338 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 16533-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

TERMALI VERA PAOLA in qualità di erede dela Sig.ra
ELENA SCHIAVO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
F. OZANAM 69, presso lo studio dell’avvocato
PERCACCIO GIOVANNI BATTISTA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PETILLO SALVATORE

Data pubblicazione: 28/06/2013

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 15/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 12/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato PERCACCIO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per difetto di
motivazione.

udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito al decesso di Schiavo Elena, avvenuto il 27-5-1998, veniva presentata dagli eredi in data 17-11-1998
dichiarazione di successione, comprensiva della quota di partecipazione nella società “Per Trading CO” srl.
L’Agenzia delle Entrate di Milano in data 18-5-2004 notificava avviso di rettifica e liquidazione, con il quale,
assumendo come parametro di riferimento il valore del patrimonio netto alla data di apertura della successione, così
come risultante dall’ultimo bilancio approvato, elevava da lire 15.000.000 a lire 190.533.000 il valore dichiarato per la

La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto avverso il detto avviso dall’erede Termali Vera Paola.
Con sentenza depositata il 12-3-2007 la CTR di Milano rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR, precisato
che, ai sensi dell’art. 16 d.lgs 346/90, per la quantificazione delle quote societarie cadute in successione si doveva fare
riferimento al valore del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio (nel caso di specie quello del 3112-1997) tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, evidenziava che in data 12-10-1998 la società risultava in
liquidazione volontaria e in data 23-9-1999 la stessa era stata dichiarata fallita, sicché doveva ritenersi evidente e
verosimile che alla data di apertura della successione (27-5-1998) erano sopravvenuti dei mutamenti rispetto al bilancio
del 31-12-1997, dei quali l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto nella valutazione del patrimonio netto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi; resisteva con controricorso
la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 16
lett. b) d. Lgs 31-10-1990 n. 346, affermava che i mutamenti sopravvenuti di cui bisognava tener conto ex art. 16 cit.
erano solo quelli verificatisi nello spazio di tempo intercorso tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio e la data di
apertura della successione (coincidente con la data di decesso del socio), sicché a nulla rilevava che molto tempo dopo
l’apertura della successione la società era stata posta dapprima in liquidazione e poi dichiarata fallita.
Siffatto motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi dell’impugnata statuizione, che appare invero
fondata proprio sulla accertata sopravvenienza di mutamenti intervenuti tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio
e la data di apertura della successione.
Al riguardo va, invero, in primo luogo precisato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1°, lett. b) d.lgs 346/90, ratione
temporis applicabile, per le quote di società non azionarie il criterio di valutazione ai fini successori della partecipazione
sociale è dato dal “valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del
patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato … tenendo conto dei mutamenti
sopravvenuti”.
Appare evidente che con tale norma il legislatore ha inteso indicare la necessità che la valutazione della quota sia la più
vicina possibile all’effettivo valore del patrimonio della società al momento dell’apertura della successione,
consentendo quindi che l’importo corrispondente al patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio sia
aggiornato ai mutamenti medio tempore intervenuti tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio ed il decesso del

su menzionata quota di partecipazione.

socio della cui successione si tratti; ciò allo scopo di attualizzare i valori indicati in bilancio e renderli in tal modo
adeguati a rappresentare fedelmente il patrimonio della società, che, in tale spazio di tempo, potrebbe avere subito delle
modificazioni sia sotto il profilo attivo sia sotto il profilo passivo (v., in argomento, Cass. 11364/03).
Ciò posto, va evidenziato che, come detto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, la CTR non ha fatto
riferimento a mutamenti intervenuti dopo il decesso ma a mutamenti intervenuti proprio nell’arco temporale compreso
tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio e la data di apertura della successione (v. espresso riferimento, in
sentenza, alla data di apertura della successione ed alla data del bilancio), desumendo siffatti mutamenti dalla
considerazione di detti successivi eventi, che alla data del decesso i predetti mutamenti (rispetto al bilancio) si erano già
verificati.
Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360, comma 1 n. 5 cpc- insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, rilevava che la C’fR non aveva in nessun modo chiarito il percorso motivazionale
in base al quale risultava evidente che sin dalla data di apertura della successione erano sopravvenuti dei mutamenti
rispetto al bilancio del 31-12-1997.
Il motivo è inammissibile.
La complessiva doglianza, nella quale peraltro non viene per nulla indicato l’eventuale fatto trascurato, è, infatti,
materialmente priva del “momento di sintesi”, richiesto in tutte le ipotesi di vizio sussumibile nel n. 5 dell’ art. 360
c.p.c.; ed invero, per costante e condiviso principio di questa Corte, nel caso previsto dall’ articolo 360, primo comma,
n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sia la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, sia un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), e cioè un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris
rispetto all’ illustrazione del motivo e che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (conf. Cass. n. 8897 del 2008; 2652/2008; v.
anche Cass. 24253/2011, secondo cui “è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad
esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, qualora non sia stato
formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando
l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che
sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere
posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito”).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente giudizio di
legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Cos s deciso in Roma in s ata 30-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.
i liere est.

Il Presidente

liquidazione e dalla dichiarazione di fallimento (avvenuti poco tempo dopo il decesso) e ritenendo verosimile, in

)ttENTE DAREGISTRAMONE
Al SENSÌ DEL
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131
MATETU. ..t4‘.

dott. Biagiyirg

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