Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16338 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. II, 12/07/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9740/2005 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALITA Giancarlo, FONTICELLI MASSIMO;

– ricorrenti –

e contro

PREFETTURA GENOVA in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 217/2004 del GIUDICE DI PACE di CHIAVARI,

depositata il 15/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 15 ottobre 2004 il Giudice di Pace di Chiavari rigettava l’opposizione proposta nei confronti della Prefettura di Genova da D.F. avverso il verbale di contravvenzione elevato dai Carabinieri – stazione di Borzonasca per violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12 e art. 141 C.d.S., commi 3 e 8.

Il Giudicante riteneva provata la responsabilità in ordine ai fatti addebitatati all’opponente sulla scorta dei rilievi compiuti dai verbalizzanti intervenuti successivamente al sinistro stradale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il D. sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, non essendo stato evocato in giudizio il soggetto legittimato passivamente: la questione, avendo ad oggetto la regolare costituzione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, a meno che su di essa non sia formato il giudicato. Infatti, nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato nei confronti della Prefettura di Genova mentre soggetto legittimato era il Ministro della Difesa o, in alternativa, il Ministero dell’Interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 C.d.S., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale (Cass. 17189/2007;

3144/2006) per essere stata la contravvenzione impugnata elevata dai Carabinieri.

Orbene, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Nè, d’altra parte, la costituzione nel giudizio di merito della Prefettura, che non ha sollevato eccezioni in proposito, è idonea a sanare il vizio di costituzione del contraddittorio, atteso che la sanatoria si verifica allorchè la costituzione avvenga ad opera dell’Avvocatura dello Stato,che è istituzionalmente deputata a rappresentare e difendere l’Amministrazione.

Ne consegue la nullità degli atti successivi alla proposizione dell’opposizione e quindi anche della sentenza, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori: infatti, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. (Cass. 21624/06).

La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese relative alla presente fase, al Giudice di Pace di Genova in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese relative alla presente fase, al Giudice di Pace di Chiavari in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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