Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16337 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/06/2021), n.16337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 25023/2020

R.G., sollevato dal Tribunale per i minorenni di L’Aquila con

ordinanza in data 10 settembre 2020, nel procedimento vertente tra

S.L., da una parte, e C.Y., dall’altra, ed

iscritto al n. 332/2020 V.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2020 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CERONI Francesca, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale ordinario di Chieti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 17 giugno 2020, il Giudice del Tribunale di Chieti, investito della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da S.L. con C.Y., ha disposto, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.p.c., la trasmissione al Tribunale per i minorenni di L’Aquila di una nota del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, nella quale si segnalava un disagio emotivo del figlio minore, aggravatosi a causa della forte conflittualità genitoriale, e si suggeriva l’attivazione del servizio sociale per il monitoraggio dei comportamenti disfunzionali dei genitori ed il sostegno alla genitorialità, nonchè per la programmazione d’interventi a supporto del minore.

2. Con ordinanza del 10 settembre 2020, il Tribunale per i minorenni ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che, nell’ipotesi in cui sia in corso un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c., la competenza in ordine ai procedimenti di cui all’art. 333 c.c., ed alle azioni volte ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale spetta al giudice ordinario per tutta la durata del processo, anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e fino al passaggio in giudicato della decisione, non assumendo alcun rilievo, ai fini dell’identità delle parti, la partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In tema di provvedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla L. 20 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013) dev’essere interpretato nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita al tribunale dei minorenni, a meno che non sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio di cui all’art. 316 c.c.: ove, infatti, le azioni volte ad ottenere la pronuncia dei predetti provvedimenti siano proposte successivamente a queste ultime domande, o anche congiuntamente, la relativa competenza spetta, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello (cfr. Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3490; 14/01/2016, n. 432; 26/01/2015, n. 1349). Tale competenza, avente carattere derogatorio rispetto a quella spettante in via ordinaria al giudice minorile, trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva esistente tra le predette domande, che determina l’attrazione di quelle relative ai provvedimenti in questione alla competenza del giudice investito della controversia inerente alla crisi del nucleo familiare, in tal modo soddisfacendosi l’esigenza di concentrazione delle tutele, volta ad evitare che in riferimento ad un’identica situazione conflittuale possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, e scoraggiandosi anche un’eventuale utilizzazione a fini dilatori o di disturbo delle azioni previste a tutela degl’interessi dei figli minori. Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316, o anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni possa essere attivato ad iniziativa del Pubblico Ministero, chiamato ad intervenire, ma con poteri d’impulso e partecipazione più limitati, anche nel giudizio di separazione o divorzio o in quello di cui all’art. 316 c.p.c., non incidendo tale differenza sulla identità delle parti del giudizio, coincidenti pur sempre con i genitori del minore al quale si riferiscono i provvedimenti richiesti, e ben potendo i diversi uffici del Pubblico Ministero porre in essere meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti.

1.1. In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, il giudice competente ad adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse del figlio minorenne dev’essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario di Chieti, dinanzi al quale è stato promosso il giudizio di divorzio pendente tra i genitori: è infatti pacifico che il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di L’Aquila trae origine dalla trasmissione a quell’ufficio di una nota con cui il c.t.u. nominato nel corso del predetto giudizio ha segnalato al Giudice istruttore l’esistenza di una situazione di disagio del minore, meritevole di considerazione anche ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. L’avvenuta proposizione della domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data anteriore all’instaurazione del procedimento dinanzi al giudice minorile, comporta pertanto, in conformità del criterio di prevenzione, la concentrazione dinanzi al giudice ordinario di tutte le questioni insorgenti dal conflitto familiare, ivi compresa quella inerente alla situazione di disagio manifestata dal figlio minore, la quale deve ritenersi conseguentemente devoluta alla cognizione del Tribunale ordinario di Chieti, cui spetta anche l’adozione dei provvedimenti riguardanti l’affidamento del figlio nato dal matrimonio e la disciplina dei suoi rapporti con i genitori, nonchè la determinazione della misura e delle modalità con cui questi ultimi dovranno contribuire per il suo mantenimento.

2. La natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Chieti, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA